di Gigi Caliulo
Conversione del rito a quello “ordinario” (seppure speciale) di cui all’articolo 119, comma 1, lettera g del Codice di procedura amministrativa con riserva di successivo provvedimento per la definizione del merito della controversia. Il TAR del Lazio ha finalmente pubblicato l’ordinanza sul ricorso presentato dalla Salernitana: i giudici amministrativi non si sono – ancora – espressi sulla legittimità delle azioni del Presidente della Lega di B stabilendo per ora che il rinvio dei playout non ha determinato l’esclusione del club granata. La legittimità del provvedimento, però, va trattata non col rito speciale sportivo ma in un altro ambito ovvero quello inserito nell’articolo dedicato alle “decisioni di CONI o federazioni sportive”.
Non cambia nulla, almeno per ora, ma il mancato rigetto delle istanze granata lascia spazio alla possibilità di un’analisi dettagliata delle istanze della Salernitana. Le possibilità di un riconoscimento delle ragioni del club granata restano comunque basse poiché i giudici amministrativi hanno comunque indicato che la coda post campionato non intacca le iscrizioni e ammissioni ai campionati e, pertanto, non necessita di un loro intervento “d’urgenza”.
Questa l’ordinanza del Tar: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 7447 del 2025, proposto da U.S. Salernitana 1919 S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fimmano’, Salvatore Sica, Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriele Nicolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17; Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), non costituito in giudizio; nei confronti Brescia Calcio S.p.A., non costituita in giudizio; Frosinone Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mattia Grassani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U. C. Sampdoria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Romei, Francesco De Gennaro, Carolina Romei, Carlo Vitalini Sacconi, Francesca Foti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e con l’intervento di ad adiuvandum: Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale, Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento della decisione Prot. n. 620/2025, pubblicato in data 10 giugno 2025, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Salernitana 1919 innanzi alla Sezione Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport; del decreto di assegnazione alla Sez. I del Collegio di Garanzia dello Sport, Prot. n. 552/2025 del 21 maggio 2025, comunicato alla Salernitana in data 26 maggio 2025; del Regolamento di funzionamento del Collegio di Garanzia del CONI, laddove interpretato nel senso di individuare con elencazione tassativa gli atti impugnabili dinanzi alla Sezione Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionistiche, nonché per il consequenziale annullamento del comunicato ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con cui il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B ha disposto il rinvio delle gare di playout “a data da destinarsi”; della nota prot. n. 888 del 18 maggio 2025, con cui il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B ha riscontrato la diffida trasmessa dalla ricorrente in pari data; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso laddove lesivo degli interessi della ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del Frosinone Calcio S.r.l. e della U. C. Sampdoria S.p.A.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, con ricorso notificato e depositato il 25 giugno 2025, la U.S. Salernitana 1919 s.r.l. (di seguito, Salernitana) ha impugnato dinanzi a questo Tar, invocando il rito speciale di cui all’art. 218 del d.l. n. 34 del 2020, gli atti in epigrafe indicati, sul presupposto che la controversia abbia ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche;
Considerato, in particolare, che la Salernitana ha chiesto a questo Tribunale di voler condannare la LNPB a consentire lo svolgimento del match di play-out come originariamente programmato o comunque a reintegrarla nell’organico del prossimo Campionato di Serie B, nonché, in subordine, a voler accertare e dichiarare l’inefficacia della gravata decisione del Collegio di Garanzia dello Sport; Considerato che le parti resistenti e le controinteressate, costituite in giudizio, hanno, in via preliminare, contestato la prospettazione di parte ricorrente nella parte in cui ha inquadrato il presente giudizio nell’ambito del rito speciale sportivo di cui al citato art. 218 del d.l. n. 34 del 2020; Considerato che, all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, previa discussione delle parti costituite anche sul profilo preliminare del rito da applicare alla controversia in esame, la causa è stata trattenuta in decisione; Ritenuto di poter condividere la prospettazione delle parti resistenti e delle controinteressate in ordine alla non riconducibilità del ricorso di che trattasi nel rito speciale sportivo di cui all’art. 218 del d.l. n. 34 del 2020, sulla base delle ragioni di seguito sinteticamente riportate:
– il comunicato ufficiale della LNPB n. 211 del 18 maggio 2025, con cui il Presidente della stessa LNPB ha disposto il rinvio delle gare di play-out “a data da destinarsi” non ha inciso in maniera diretta – ma semmai in maniera meramente indiretta – sulla partecipazione a competizioni professionistiche, non avendo lo stesso attribuito alcun titolo sportivo né disposto alcuna retrocessione nella categoria inferiore, né ordinato alcuna esclusione, nella misura in cui ha semplicemente disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato di causa, in programma il 19 e il 26 maggio 2025, “a data da destinarsi”, sul presupposto della tutela dell’equa competizione e per salvaguardare la regolarità del Campionato;
– il gravato provvedimento del Presidente della LNPB esula da quelli tassativamente elencati all’art. 2 dell’Allegato A del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia, adottato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1752 del 16 febbraio 2024 in attuazione dell’art.12 ter, secondo comma, del vigente Statuto del CONI, non rientrando detto atto tra quelli comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche e tale, quindi, da esulare – come ritenuto dal Collegio di Garanzia, Prima Sezione – dalla competenza della Sezione del Collegio di Garanzia sulle Controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche;
– anche a non voler ritenere esaustivo l’elenco degli atti richiamati nel citato art. 2 dell’Allegato A del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia, la nozione di chiusura contenuta nell’art. 12-ter dello Statuto del CONI nella parte in cui demanda alla sezione specializzata del Collegio di garanzia del CONI le “controversie….comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche…”, non è comunque idonea a contenere il provvedimento della Lega di rinvio della data di disputa delle gare di play out in quanto, come rilevato in precedenza, tale decisione non ha
provocato l’esclusione della ricorrente dalla partecipazione a quelle gare, bensì esattamente il contrario nel senso che è stata comunque preservata la sua partecipazione secondo il format della serie B approvato dalla FIGC; – diversamente opinando, ogni decisione della Lega di individuazione di una data per lo svolgimento di una partita di campionato (sia che si tratta di un rinvio per i motivi più disparati o anche per altre ragioni) dovrebbe essere intesa come “incidente sulla partecipazione a competizioni professionistiche”, il che sarebbe, oltre che irragionevole, contraria alla ratio stessa che ispira la speciale previsione di cui all’art. 218 del DL n. 34/2020 che, invero, si riferisce a tutte quelle ipotesi che incidono sull’iscrizione stessa (recte: sulla partecipazione) delle società calcistiche ai campionati professionistici di riferimento e non alle singole partite disputate durante l’anno che, come evidenziato, solo in via indiretta (in ragione cioè dei risultati raggiunti “sul campo”), hanno poi effetti sulla “partecipazione a competizioni professionistiche” ; – non è, invero, un caso che la competenza ad adottare provvedimenti “in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche” è radicata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, dello Statuto FIGC, in capo al Consiglio federale della FIGC, tale per cui il Presidente della LNPB non è neppure astrattamente competente ad adottare un provvedimento di ammissione o esclusione dal Campionato di Serie B o “….comunque incidenti(e) sulla partecipazione a competizioni professionistiche…” nel senso sopra chiarito; Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di dover procedere, in via preliminare, alla conversione del rito da quello di cui all’art. 218 del DL n. 34/2020 a quello “ordinario” (seppure speciale) di cui all’art. 119, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.. Con separato provvedimento, si procederà comunque alla definizione del merito della controversia, avendo tutte le parti – costituite e presenti – rinunciato a verbale ai termini processuali posti a garanzia del contraddittorio di cui al citato art. 119, comma 2, cod. proc. amm. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dispone la conversione del rito nei sensi di cui in motivazione. Riserva di successivo provvedimento per la definizione del merito della controversia. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati: Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Silvia Simone, Referendario, Estensore”.