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L’Inps informa che, a partire dal 1° luglio 2025, i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) che hanno concluso il primo ciclo di 18 mensilità possono presentare domanda di rinnovo della misura, nel rispetto delle modalità operative previste dalla normativa vigente.
I nuclei che hanno percepito 18 mensilità a far data dal 1° gennaio 2024 nell’area metropolitana di Napoli sono circa 61500, circa 100 mila in tutta la Campania Nel mese di giugno 2025 è stata erogata la diciottesima e ultima mensilità dell’ADI per coloro che hanno beneficiato del sostegno in modo continuativo dal gennaio 2024. In applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.L. 48/2023, è prevista una sospensione obbligatoria di un mese tra il primo ciclo e il successivo. Pertanto, gli interessati possono presentare la nuova domanda a partire dal 1° luglio 2025.
La nuova domanda di Adi può essere trasmessa esclusivamente per le prestazioni con stato “terminata”. L’Inps provvede a inviare un Sms informativo al richiedente per segnalare il raggiungimento del limite delle 18 mensilità e l’apertura della finestra per il rinnovo. La domanda può essere presentata attraverso i canali ordinari, anche da un diverso componente maggiorenne già presente nel nucleo familiare originario.
In caso di accoglimento, i nuovi pagamenti riprenderanno dal 14 agosto 2025 per le domande presentate a luglio. Le successive mensilità seguiranno il calendario ordinario con erogazioni previste intorno al 27 di ogni mese, come da messaggio Inps n. 4326 del 18 dicembre 2024.
Per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni nella composizione rispetto alla precedente domanda, è prevista una procedura semplificata:
Non è necessario sottoscrivere un nuovo PAD (Patto di Attivazione Digitale) né iscriversi nuovamente al SIISL. I dati acquisiti nella domanda precedente resteranno validi, con decorrenza aggiornata alla data di rinnovo. Qualora il richiedente compili un nuovo PAD nucleo, questo sarà considerato un aggiornamento e non un obbligo aggiuntivo. Domande per nuclei con variazioni (es. decessi, nuove nascite) In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, la domanda di rinnovo dovrà seguire l’iter ordinario, che prevede:
Anche in presenza di modifiche la nuova erogazione avrà durata massima di 12 mesi, come previsto dalla normativa.
È confermato l’obbligo, previsto dall’art. 4, comma 4, del D.L. 48/2023, di presentazione ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla data di presentazione della nuova domanda, che coincide con la data di sottoscrizione del PAD.
Per i nuclei fragili o composti esclusivamente da soggetti esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa o sociale, il Ministero del Lavoro fornirà indicazioni operative per consentire modalità di contatto alternative con i Servizi Sociali.