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Si fa presto a dire candidato civico. Per le Regionali in Campania, peraltro, la questione sembra ormai interessare solo il centrodestra. Nell’ambito di questa coalizione, i rumors mediatici parlano infatti di due “correnti di pensiero”, circa l’identikit del candidato presidente. Una pare privilegiare un nome “politico”, tra i partiti componenti l’alleanza. L’altra opzione punterebbe su una soluzione proveniente dalla società civile, al di fuori del perimetro partitico. Ma su questa seconda possibilità occorre tuttavia fare chiarezza, e non sarà semplicissimo. Seguendo la bussola normativa, emergerebbe infatti qualche complicazione. Non si potrebbe cioè attingere proprio a tutte le categorie “civiche”. Per rendersene conto, come in ogni percorso, bisogna individuare un punto di partenza. E qui si incontra subito qualche difficoltà. In premessa, si ricorda che il sistema elettorale regionale in Italia è stato introdotto con la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (legge Tatarella), norma poi consolidata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Dunque, come noto, per disciplinare le elezioni regionali ogni Regione può dotarsi di un’autonoma legislazione in materia. In Campania ciò è avvenuto con la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), successivamente modificata dalla legge Regionale 11 novembre 2024, n. 17. Tale normativa detta le regole su tanti aspetti: dalla presentazione delle liste all’elezione del Presidente della Giunta, passando per il premio di maggioranza e la sospensione dalle funzioni del consigliere. Tuttavia, non tocca un ambito: quello delle cause di incandidabilità (i condannati con sentenza penale) e ineleggibilità (i non eleggibili per varie ragioni). Il primo coinvolge norme penali, riservate alla legislazione esclusiva dello Stato. E pertanto riguarda la legge statale (ad esempio la legge Severino). Per il secondo, invece, il vuoto normativo è stato colmato da un’altra legge regionale (7 agosto 2014, n. 16: Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo).

Come per la legge elettorale, anche su quest’ultimo testo sono intervenute modifiche operate dalla Legge Regionale 17/ 2024. La norma di 11 anni fa, all’articolo 1 comma 212, prevede appunto una lunga serie di ipotesi in cui non è ammessa l’eleggibilità alla carica di presidente della Giunta e di consigliere regionale. Testualmente: a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri; b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; c) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato; d) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; e) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ed ai tribunali amministrativi regionali, nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori; f) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione, i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; g) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzi o aziende dipendenti della Regione, i dirigenti delle aziende sanitarie locali nonché i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate; h) i consiglieri regionali in carica in altra regione; i) i sindaci dei comuni, superiori a 5.000 abitanti, compresi nel territorio regionale; l) i componenti dell’esecutivo delle aree metropolitane, i presidenti e i componenti delle giunte provinciali.

Il comma 213 del medesimo articolo aggiunge che le cause di ineleggibilità previste per i soggetti di cui alle lettere f), g), h), i) e l) del comma 212 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Ma il salvacondotto riguarda, in pratica, soltanto amministratori di partecipate regionali e società in convenzione, delle Asl e i consiglieri regionali di altre Regioni. Infine, come norma “di chiusura”, il comma 218 dispone che “Per quanto non espressamente previsto dai commi da 212 a 217 si applica il decreto legislativo 267/2000″, istitutivo del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel). Dunque, dieci anni dopo arrivano le modifiche della Legge Regionale 17/2024. Esse incidono proprio sul comma 212: alla lettera i) sopprimono le parole “superiori a 5000 abitanti”, rendendo ineleggibili anche i sindaci dei piccoli Comuni campani. E quanto al successivo comma 213, privano proprio i primi cittadini di Comuni con meno di 5000 abitanti dalla scappatoia delle dimissioni o dell’aspettativa prima di presentare la candidatura. Per tutti i sindaci della Campania con ambizioni alla Regione, senza distinizioni, la nuova norma offre ora una sola possibilità: cessare dalle funzioni almeno novanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale. Tutto il resto della vecchia legge, approvata nel 2014, non sembra aver subito variazioni. E questo potrebbe quindi impedire a chiunque – nello specifico al centrodestra – di candidare prefetti, vice prefetti, funzionari di pubblica sicurezza, ma anche ufficiali superiori delle Forze Armate e, perché no, parroci o vescovi del territorio. Anche se questi ultimi una benedizione, ne siamo certi, non la negherebbero a nessun candidato civico o meno.