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Nuova stretta per la disciplina degli animali d’affezione sul territorio comunali. Una serie di nuove regole che, chiaramente, sono destinate ai loro proprietari, ossia agli accompagnatori degli stessi “su strade, marciapiedi e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici, nelle zone destinate al verde pubblico, nelle aiuole e rotonde stradali”.

In una città in cui ogni giorno si confrontano la libertà dei cittadini e il rispetto reciproco, il nuovo pacchetto di regole proposte per la convivenza tra cani, proprietari e pedoni porta con sé, tra le varie misura, una “novità” che è destinata a sollevare polemiche: l’introduzione obbligatoria del possesso della museruola “rigida o morbida, da applicare al cane in caso di situazioni rischiose per l’incolumità di persone o animali o su richiesta del Servizio di vigilanza o altre autorità competenti”.

Un obbligo destinato non solo ai possessori di animali di razze o conformazioni considerate “potenzialmente pericolose”, ma  per tutti i nostri amici a quattro zampe, anche i cagnolini più docili.

Insomma non vale più la tacita regola il cane è  “buono”, e dunque si dava per scontato che chi possiede un animale ben educato non necessitasse di divieti extra. Ma il Comune sembra voler superare questa distinzione, puntando su regole generali di sicurezza anziché eccezioni.

Le altre regole, molte delle quali già in vigore in passato: 

1. di impedire ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi, aiuole e qualsiasi bene pubblico;
2. che i cani devono essere tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri, anche se hanno ricevuto un addestramento “alla convivenza” con gli altri cani e le persone, in quanto prevalgono le regole di prudenza nei confronti di animali che per le più svariate ragioni possono avere un comportamento imprevedibile anche pericoloso; sono fatte salve dal presente divieto le pubbliche perimetrate fisicamente, destinate e/o individuate planimetricamente per la ricreazione canina e dei rispettivi conduttori;
3. di impedire che gli animali sporchino con deiezioni solide e liquide imbrattino le strade, i
marciapiedi, gli arredi, i giochi, gli elementi della pubblica illuminazione, le aiuole, i cespugli, gli alberi ed ogni altro spazio e manufatto pubblico, nonché a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati;
4. di provvedere all’immediata rimozione delle eventuali deiezioni solide lasciate dall’animale ed alla diluizione delle deiezioni liquide;
5. di disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni solide, (paletta od altro oggetto) e/o di sacchetti monouso, oltreché di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia e diluizione delle deiezioni liquide;
6. il divieto di utilizzare detergenti per la diluizione delle deiezioni liquidi sulle superfici
permeabili (aiuole e piante);
7. di esibire, su richiesta della Pubblica Autorità o Associazioni convenzionate con
l’Amministrazione Comunale, i predetti strumenti di raccolta e pulizia;
8. di depositare le deiezioni solide raccolte nelle apposite Dog Toilette presenti sul territorio
comunale;

10. il divieto di condurre un cane ad una distanza inferiore a venti metri da attrezzature ludiche per bambini o nelle aree gioco e nelle aree destinate ad attività ginniche, anche se non segnalate ma che siano chiaramente destinate a tali utilizzi dalla presenza di giochi e attrezzature fisse o mobili;
11. il divieto di consentire lo scavo di buche e/o l’asportazione di materiale in aiuole o aree verdi;
12. che seppur consentito l’accesso degli animali d’affezione, nei parchi e nelle aree verdi destinate al pubblico, questo non è consentito ai soggetti affetti da malattie infettive, diffusive e da ecto ed endoparassiti;
13. di monitorare il proprio animale anche quando libero di vagare, senza guinzaglio e museruola,  nelle aree di sgambamento riservate e recintate;
14. di evitare l’ingresso nei luoghi succitati a cani di sesso femminile in condizioni di estro.

SANZIONI
Chiunque violi le disposizioni è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine. Sono altresi esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.
Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.