Scuola Media di Morcone, revocato il finanziamento da 3 milioni di euro

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Morcone (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo di minoranza di Morcone, Evoluzione 2.0.

Il Ministero dell’istruzione, in data 28/07/2020, ha notificato al comune di Morcone il provvedimento di decadenza del finanziamento concesso con il Dm 1048/2017 di 3 milioni di euro relativo al Lotto 1 – Lavori di adeguamento sismico scuola media dell’I.C. “ E. De Filippo”

Tale finanziamento rientrava in una progettazione più ampia che si sarebbe concretizzata con la realizzazione di un “polo scolastico”, a servizio dell’intero territorio dell’Alto Tammaro; una piccola cittadella culturale, ricca di spazi dedicati allo sport e al teatro con l’annesso centro “Universitas”, già esistente.

Era un progetto bello, ambizioso, moderno che nasceva dall’idea di riunire, presso un’unica sede, una parte delle dotazioni scolastiche del Comune, come la scuola media, la scuola materna, la palestra e l’asilo nido, per assolvere non solo a compito prettamente scolastico ma anche a quello delle politiche sociali innovative in quanto la palestra e l’auditorium, erano concepiti per essere accessibili alla cittadinanza negli orari extra scolastici, contribuendo così a configurare il polo come un edificio pubblico di notevole rilevanza per l’intera comunità.

Era la risposta che l’amministrazione Fortunato aveva dato alle numerose richieste dei cittadini di Morcone, preoccupati dalla consapevolezza di vivere in una zona ad alto rischio simico; era la capacità di leggere il territorio e capirne le necessità urgenti coniugando tutto con idee innovative, di ordine, di civiltà.

Oggi il cuore del “polo scolastico” è andato perso come anche la palestra e la scuola materna, non abbiamo certezza per la strutture dell’asilo nido.

Si riporta, testualmente, parte del provvedimento adottato dal Ministero dell’Istruzione:

“…Nulla di tutto questo è stato fatto, anzi, l’Amministrazione, consapevole di avere posto a base di una prima gara, poi annullata, un progetto potenzialmente non realizzabile lo ha posto ugualmente alla base di una nuova procedura di evidenza pubblica, in spregio delle norme contenute nel decreto legislativo n. 50 del 2016.

Non può, infine, essere adotta quale argomentazione per giustificare l’operato della P.A. la prevalente necessità di dotarsi di un’opera di pubblica utilità, in quanto tale esigenza non può prevalere sul principio di legalità e di buona amministrazione posti a presidio del corretto operato di una pubblica amministrazione e sul diritto alla sicurezza degli ambienti di lavoro e in particolare delle scuole, che non possono essere garantiti da un progetto non conforme alla normativa vigente.

Occorre, infatti, ricordare che il Comune di Morcone è una P.A. e che, conseguentemente, per il perseguimento e la realizzazione dei dell’interesse pubblico della comunità di riferimento, non può mai esimersi dall’agire con i poteri, doveri e con i limiti della potestà pubblica, nel rispetto dei principi costituzionali essenziali per un esercizio legittimo dell’azione amministrativa: il principio di legalità, quello di buona amministrazione e quello di imparzialità (art. 97 cost).

Dal combinato disposto delle regole di buon andamento e di imparzialità discende che dei benefici erogati con oneri a carico della finanza pubblica siano ammessi a fruirne tutti i soggetti che ne hanno potenzialmente titolo secondo i relativi procedimenti di erogazione e utilizzazione.

A tale riguardo vale ricordare che la P.A. deve procedere nella selezione dell’operatore cui affidare l’esecuzione dei lavori, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, la cui violazione si pone in contrasto con la nozione comunitaria di concorrenza e che si riflette sulla quella di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

In termini più specifici, per un Comune la scelta del contraente cui affidare un’opera pubblica non è frutto di una libera e arbitraria scelta negoziale, ma soggiace alla disciplina pubblicistica che regola la materia e ai superiori richiamati principi di imparzialità, di buona amministrazione ed economicità. Ne consegue che ogni scelta posta in essere in violazione delle norme imperative finalizzate ad attuare i richiamati valori costituzionali è illegittima.

Il Comune, in questione, pur nella consapevolezza di un progetto carente e dell’assenza dei pareri sullo stesso, ha deciso comunque di procedere all’indizione della gara, in violazione delle procedure di evidenza pubblica.

Chiaramente, l’aver posto alla base di gara un progetto non verificato e privo di pareri, non garantisce che l’opera sia realizzata nella sua completezza e funzionalità per il costo ipotizzato e che garantisca gli standard di sicurezza necessari per una scuola.

Infatti, come sopra già chiarito, è la stessa impresa offerente e, successivamente, aggiudicataria che nell’offerta tecnica evidenziava lacune e carenze tali da essere costretta a riprogettare l’intervento, con le conseguenti ulteriori pretese economiche in sede di esecuzione.

Inoltre, se è vero che il progetto era carente dal punto di vista strutturale e impiantistico non si comprende come sia possibile che dal quadro di raffronto delle lavorazioni compaiano quantità in negativo e non in positivo.

Tutto ciò farebbe pensare che il progetto fosse in realtà sovradimensionato e non sottostimato come invece ha lasciato intendere la stessa amministrazione annullando la precedente procedura.

In considerazione di quanto affermato, data la contraddittorietà degli atti anche relativi all’offerta tecnica, non vi è alcuna garanzia che l’opera possa essere seguita nell’ambito del finanziamento concesso e a perfetta regola d’arte.

È evidente che il Comune, alla luce del comportamento tenuto, ha violato anche il principio di leale collaborazione tra enti, non informando né il Ministero, né la Regione delle criticità riscontrate con riferimento al progetto “ereditato”, ma preferendo porre in essere una serie di procedimenti, potenzialmente elusivi di un controllo, in contrasto con il quadro normativo vigente.

Tale comportamento, non consono ai principi di leale collaborazione, si riscontra anche nella documentazione relativa all’affidamento degli incarichi professionali e in particolare di quello relativo alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

Infatti, l’ente nel caricare a sistema la documentazione richiesta ha indicato nell’atto di affidamento un importo esattamente coincidente con quello della base d’asta non consentendo, a questo Ministero, di poter conoscere le economie maturate in merito a tale affidamento, violando anche le disposizioni contenute nel medesimo decreto di finanziamento che sottolineano come le economie di gara non restano nella disponibilità dell’ente locale.

Pertanto, considerato quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1048 del 2017 e a seguito del monitoraggio eseguito, sono state accertate plurime violazioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 e si dispone con il presente provvedimento la decadenza nei confronti del Comune di Morcone dal finanziamento di € 3.000.000,00 per l’adeguamento sismico dell’edificio mediante demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado concesso con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048.”

 

 

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