
Salerno – Esame di abilitazione per avvocato: il decreto legge 139 dell’8 ottobre 2021 introduce necessarie misure a supporto dei candidati con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento). In particolare il decreto legittima gli strumenti compensativi ed il tempo aggiuntivo in sede di esame di abilitazione alla professione. Il decreto introduce su base nazionale una pratica già volontariamente adottata a Milano.
Della vicenda dà ampio risalto il sito specializzato dell’Associazione Italiana Dislessia. Si legge: “E’ stato approvato un decreto legge che introduce importanti novità per i candidati con DSA all’esame di abilitazione alla professione di avvocato.
Il D.L. 139 dell’8 ottobre 2021 (“Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonchè per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”) stabilisce infatti che nel decreto del Ministero della Giustizia che indirà la sessione d’esame per il 2021 verranno disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonchè la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA).
Riportiamo di seguito il comma 2 dell’articolo 6 del sopra menzionato D.L. che introduce questo provvedimento:
‘con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d’esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l’espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all’accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonchè alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonchè la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50’.
Il Decreto Legge 139/2021 stabilisce quindi che gli strumenti compensativi e il tempo aggiuntivo verranno applicati in sede di esame di abilitazione per la professione d’avvocato, in tutta Italia.
Per conoscere quali saranno, in concreto, le misure applicate bisognerà attendere il decreto del Ministro della Giustizia, con cui verrà indetta la sessione d’esame 2021.
Questo importante provvedimento arriva a distanza di 6 mesi dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sui disturbi specifici di apprendimento attraverso cui la Corte d’Appello di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano hanno introdotto volontariamente, per la prima volta in Italia, misure compensative e dispensative per i candidati con DSA nell’esame di abilitazione, anticipando così quanto previsto dal decreto legge sopra citato”.
Sull’argomento si è svolto un interessante approfondimento il 27 ottobre. Un evento live con l’Ordine degli Avvocati di Milano trasmesso sul canale youtube e sulla pagina facebook dell’OAM, per confrontarsi sulle novità introdotte dal decreto e riflettere sul possibile impatto del provvedimento anche sugli esami abilitanti ad altre professioni.
Sono intervenuti l’avvocato Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, il dottore Giuseppe Ondei, Presidente della Corte d’Appello di Milano e Antonella Trentin, Vicepresidente AID.
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