{"id":199342,"date":"2018-08-04T12:43:56","date_gmt":"2018-08-04T10:43:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.anteprima24.it\/?p=199342"},"modified":"2018-08-04T12:43:56","modified_gmt":"2018-08-04T10:43:56","slug":"avellino-tar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/","title":{"rendered":"Avellino, ricorso al Tar Lazio: luned\u00ec il contraddittorio e l&#8217;eventuale decisione"},"content":{"rendered":"<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">Tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 24<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span><p style=\"text-align: justify;\">Avellino &#8211; Non arriver\u00e0 oggi&nbsp;l\u2019ordinanza del <strong>Tar Lazio<\/strong>. Inizialmente le speranze erano riposte in giornata, invece, l&#8217;<strong>Avellino&nbsp;<\/strong>luned\u00ec alle 10 \u00e8 stato convocato per il contradditorio. Da qui il presidente, <strong>Germana Panzaroni<\/strong>, decider\u00e0 se procedere o meno alla sospensiva.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella giornata di ieri,&nbsp;\u00e8 stato depositato il ricorso, del club biancoverde. Successivamente, per\u00f2, Coni e FIGC si sono costituite come controparti. Sar\u00e0 l&#8217;ennesimo fine settimana di passione per i tifosi biancoverdi.<\/p>\n<p><strong>Ecco il testo integrale del ricorso presentato dagli avvocati Lentini, Rocco e Chiacchio al Tar Lazio, per conto dell&#8217;U.S. Avellino.&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p><strong>RICORSO per la U.S. AVELLINO 1912 s.r.l.<\/strong>, con sede in Avellino alla Via G. Feola n. 1 \u2013 CAP 83100, C.F.\/P.IVA: 02610700649, in persona del legale rappresentante p.t. Prof. Walter TACCONE, rappresentato e difeso \u2013 giusta procura in calce \u2013&nbsp;<strong>dagli Avv.ti Lorenzo LENTINI , Italo ROCCO ed Eduardo CHIACCHIO<\/strong>, con i quali elettivamente domicilia in Roma il provvedimento del Commissario FIGC n. 33 del 20.07.2018 di mancato rilascio della Licenza Nazionale 2017\/2018 e di conseguente non ammissione della Societ\u00e0 ricorrente al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2018-2019);<\/p>\n<p>b \u2013 ove e per quanto occorra, della nota di comunicazione del dispositivo della decisione sub a);<\/p>\n<p>c \u2013 della delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 Luglio 2018, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla Societ\u00e0 ricorrente avverso i rilievi della CO.VI.SO.C. di presunto mancato rispetto dei \u201ccriteri legali ed economico-finanziari\u201d, con contestuale diniego di concessione della Licenza Nazionale richiesta ed esclusione dal Campionato di calcio di Serie B per la stagione 2018\/2019 e, ove occorra, della nota di trasmissione prot. n. 1377\/SS del 20.07.2018;<\/p>\n<p>d \u2013 del parere negativo prot. n. 8963\/2018 reso dalla Co.Vi.So.C. in data 19.7.2018 sul ricorso della US Avellino S.r.l.;<\/p>\n<p>e \u2013 del provvedimento prot. n. 8715\/2018 del 12.07.2018, con il quale la Co.Vi.So.C., esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha riscontrato il mancato 3 rispetto dei \u201ccriteri legali ed economici \u2013 finanziari\u201d, per l\u2019ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell\u2019ammissione al Campionato di Serie B 2018\/2019;<\/p>\n<p>f \u2013 ove occorra di qualsiasi ulteriore atto istruttorio, di estremi e contenuto non conosciuti;<\/p>\n<p>g \u2013 ove occorra dei Comunicati Ufficiali FIGC n. 27\/2018 e 49\/2018, se intesi ad escludere le Societ\u00e0 di assicurazione con indice di solvibilit\u00e0 superiore a 1,2, ma prive di rating diretto dalla possibilit\u00e0 di emettere polizze fideiussorie in favore della Lega e della Figc (punto 12 lett. C) ed ancora se intesi a limitare la possibilit\u00e0 di produrre ulteriore documentazione rilevante ai fini della comprova dei requisiti per il rilascio della Licenza Nazionale 2018\/2019, oltre il termine del 16.07.2018, anche in caso di tardiva comunicazione di esclusione da parte della COVISOC (Titolo IV rubricato \u201cRicorsi\u201d);<\/p>\n<p>h \u2013 di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonch\u00e9 per l\u2019accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell\u2019art. 133 co. I lett. z) c.p.a. del diritto della Societ\u00e0 ricorrente al rilascio della Licenza Nazionale 2018\/2019 ed alla conseguente ammissione al Campionato di Serie B Stagione Sportiva 2018\/2019 anche previa disapplicazione o declaratoria di illegittimit\u00e0 di atti federali a contenuto regolamentare ostativi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>FATTO 1&nbsp;<\/strong>\u2013 La US Avellino 1912 s.r.l. \u00e8 una storica Societ\u00e0 sportiva che esercita attivit\u00e0 calcistica da oltre 100 anni. La Societ\u00e0 ricorrente, avendo maturato nella precedente stagione calcistica (2017 \u2013 2018) il diritto di iscriversi al Campionato di Serie B 2018\/2019, in data 29.06.2018, ha presentato rituale domanda di ammissione corredata di tutta la prescritta documentazione, ivi compresa, la garanzia assicurativa a prima richiesta di Euro 800.000,00 (ottocentomila\/00) in favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B, rilasciata dalla Compagnia ONIX ASIGURARI S.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Bucarest (Romania) al n. J40\/7361\/2012 e nell\u2019Albo delle Assicurazioni tenuto dall\u2019IVASS (ramo cauzioni) al n. 40496.<\/p>\n<p>La Co.Vi.So.C. \u2013 Commissione di Vigilanza sulle Societ\u00e0 di Calcio, con nota pec generata e pervenuta in data 12.07.2016 alle ore 21.23, tuttavia, ha comunicato alla Societ\u00e0 ricorrente tardivamente la esclusione dal Campionato 5 Professionistico 2018\/2019 per un presunto deficit dei requisiti economico-finanziari previsti dal Sistema Licenza Nazionale. La garanzia assicurativa sarebbe stata rilasciata dalla Compagnia (di diritto estero) Onix Asigurari S.A. sprovvista di un rating diretto \u201ccoerente con quanto previsto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018\u201d.<\/p>\n<p>Tale provvedimento negativo \u00e8 stato impugnato davanti alla CO.VI.SO.C. evidenziando la piena idoneit\u00e0 tecnico \u2013 finanziaria della garanzia assicurativa prestata. La Societ\u00e0 ricorrente, nel contempo, a titolo cautelativo, ha provveduto anche alla acquisizione di ulteriore fideiussione assicurativa, rilasciata da altra Compagnia, la FinWorld (in data 10.7.2018), poi, sostituita da quella di Groupama (in data 16.7.2018), a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato 11.07.2018 e della cancellazione, in pari data, della stessa FinWorld dall\u2019Albo degli intermediari finanziari. Gli originali \u201ccartacei\u201d di tali polizze, quindi, appena disponibili, sono stati trasmessi alla FIGC in data 17 \u2013 18.7.2018.<\/p>\n<p>La FIGC, tuttavia, con delibera del Commissario Straordinario 20.07.2018, recependo l\u2019avviso negativo di Co.Vi.So.C., ha respinto il ricorso e, per l\u2019effetto, non ha concesso alla Societ\u00e0 6 ricorrente la Licenza Nazionale 2018\/2019 con conseguente \u201cnon ammissione\u201d al Campionato di Serie B. 2 \u2013 La Societ\u00e0 US Avellino, a questo punto, ha proposto ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, ai sensi dell\u2019art. 54 co 3 del Codice di Giustizia Sportiva, deducendo plurimi vizi di legittimit\u00e0 del diniego federale:<\/p>\n<p>\u2013 perch\u00e9 la garanzia assicurativa della Societ\u00e0 Onix \u00e8 sicuramente idonea e coerente con i criteri di sostenibilit\u00e0 economico \u2013 finanziari fissati dal Comunicato FIGC n. 49\/2018, essendo dotata di adeguato indice di solvibilit\u00e0 pari a 1,49 Certificato da Societ\u00e0 Terze (superiore a quello minimo di 1,20);<\/p>\n<p>\u2013 perch\u00e9, in subordine, le successive polizze, bench\u00e8 depositate dopo il 16.7.2018 (hanno in ogni caso decorrenza anteriore), sono sicuramente ammissibili (e ci\u00f2 \u00e8 decisivo) per la tardivit\u00e0 della comunicazione di esclusione di CO.VI.SO.C., pervenuta alla Societ\u00e0 ricorrente dopo la scadenza del termine legale del 12.7.2018. Il Collegio di Garanzia, tuttavia, con un sibillino dispositivo in data 31.07.2018, ha sorprendentemente respinto il ricorso della US Avellino deducendo \u201cche, alla stregua di quanto emerso dalla discussione orale e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, quest\u2019ultima, sotto il profilo sostanziale apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneit\u00e0 e sostenibilit\u00e0 7 finanziaria; considerato, peraltro, che il C.U. n. 49 nel quale \u00e8 indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante, non \u00e8 stato impugnato nei termini previsti, il Collegio non pu\u00f2 valutare la legittimit\u00e0 di tali criteri formalistici e respinge il ricorso\u201d.<\/p>\n<p>3 \u2013 Ma gli atti impugnati sono sicuramente illegittimi e vanno annullati previa sospensione e adozione di misure cautelari urgenti ai sensi dell\u2019art. 56 c.p.a. per i seguenti&nbsp;<strong>MOTIVI I \u2013 VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO I PUNTO 12 LETT. C) DEL SISTEMA DI LICENZE NAZIONALI 2018 \u2013 2019 LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO PUBBLICATO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 04.05.2018 \u2013 VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 E SS. L. 241\/90) \u2013 VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO \u2013 ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO \u2013 ILLOGICIT\u00c0 MANIFESTA \u2013 IRRAGIONEVOLEZZA \u2013 DIFETTO DI ISTRUTTORIA)<\/strong><\/p>\n<p>1.1. \u2013 La Societ\u00e0 ricorrente, prima di tutto, \u00e8 in possesso dei prescritti requisiti di idoneit\u00e0 e sostenibilit\u00e0 finanziaria per il rilascio della licenza nazionale come contraddittoriamente ha riconosciuto lo stesso Collegio di Garanzia del CONI. La Licenza Nazionale 2018\/2019 per l\u2019ammissione al Campionato di Serie B, infatti, richiedeva di \u201c\u201cdepositare presso la Lega nazionale Professionisti Serie B, l\u2019originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta 8 dell\u2019importo di euro 800.000,00, rilasciata da: a) banche che: a1) figurino nell\u2019Albo delle Banche tenuto dalla Banca d\u2019Italia; a2) abbiano un capitale versato, almeno del 10% superiore a quello minimo previsto dalla Banca D\u2019Italia; b) soggetti iscritti nell\u2019Albo di cui all\u2019art. 106 del T.U.B., abilitati alla emissione di fideiussioni; c) societ\u00e0 assicurative che: c1) siano iscritte nell\u2019Albo IVASS; c2) siano autorizzate all\u2019esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all\u2019art. 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private; c3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody\u2019s o BBB se accertato da Standard &amp; Poor\u2019s o BBB se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore se accertato da altre agenzie globali ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilit\u00e0 non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla societ\u00e0 emittente la fideiussione; c4) in alternativa al possesso dei requisiti previsti dalla lett. c3), abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody\u2019s o A- se accertato da Standard &amp; Poor\u2019s o A- se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore accertato da altre Agenzie Globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla societ\u00e0 emittente la fideiussione. Il modello tipo della garanzia sar\u00e0 reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. L\u2019accettazione della garanzia \u00e8 subordinata alla assenza di contenziosi tra la Lega Nazionale Professionisti Serie B e l\u2019ente emittente\u201d.<\/p>\n<p>La \u201cratio\u201d di tale disciplina federale \u00e8 del tutto evidente. Le Compagnie Assicurative che emettono polizza fideiussoria devono essere affidabili sul piano economico \u2013 finanziario dovendo garantire (alla Lega ed alla FIGC), in caso di inadempimento delle Societ\u00e0 calcistiche, l\u2019immediato pagamento. Tale affidabilit\u00e0 economico \u2013 finanziaria, secondo il comunicato FIGC 49\/2018, \u00e8 conseguita, in via automatica, per le 9 Compagnie Assicurative, mediante possesso di un rating minimo diretto, da parte delle agenzie internazionali terze. La norma federale, tuttavia, in ossequio al principio di strumentalit\u00e0 delle forme, non ha vietato (e non avrebbe potuto) il rilascio di garanzie da parte di soggetti assicurativi, privi del rating diretto; in tal caso, le Societ\u00e0 devono fornire prova di adeguati corrispondenti requisiti di affidabilit\u00e0 economico \u2013 finanziaria (dei soggetti emittenti).<\/p>\n<p>La US Avellino ha presentato una garanzia fideiussoria della Societ\u00e0 Onix Asigurari s.a.: \u2013 che \u00e8 iscritta all\u2019Albo IVASS (ramo cauzioni) al n. 40496; \u2013 che ha un indice di solvibilit\u00e0 di 1,49, pubblicato nel SFCR e certificato da Audit ACL International (Societ\u00e0 di revisione finanziaria terza) superiore a quello (minimo) richiesto. Si tratta di una Societ\u00e0 assicurativa che possiede i prescritti requisiti di affidabilit\u00e0 economico finanziaria, coerenti con quelli richiesti nel Comunicato n. 49\/2018 ed idonei a garantire l\u2019adempimento immediato. L\u2019indice di solvibilit\u00e0, infatti, rappresenta la capacit\u00e0 di adempimento, nel breve e medio periodo, in ragione delle disponibilit\u00e0 immediate e realizzabili ed \u00e8 espresso dal rapporto 10 tra attivo disponibile e realizzabile e debiti a breve e medio termine. Tale indice, se \u00e8 uguale a 1 (100%), dimostra una capacit\u00e0 di far fronte a tutti gli impegni poich\u00e9 l\u2019attivo corrente complessivamente copre i debiti (in essere).<\/p>\n<p>Se maggiore di 1, come nel caso di ONIX ASIGURARI S.A. (tale indice) dimostra che tutti i creditori sono pi\u00f9 che garantiti da un eccellente stato di solvibilit\u00e0 (della azienda). La determinazione di questo indice, per di pi\u00f9, consente una visione globale ed immediata della situazione debitoria potendosi valutare, in ogni momento, la possibilit\u00e0 di farvi fronte e l\u2019opportunit\u00e0 o meno di contrarre altri debiti o diminuire quelli in essere. La ONIX ASIGURARI S.A. ha un indice di solvibilit\u00e0 pari a 1,49 (149%), con riferimento al requisito patrimoniale di solvibilit\u00e0 (SCR \u2013 Solvency Capital Requirement) e pari a 3,88 (388%), in relazione al requisito patrimoniale minimo (MCR \u2013 Minimum Capital Requirement). Si tratta di dati oggettivi ed inoppugnabili (e non \u201cgiudizi\u201d come il \u201crating\u201d) che scaturiscono da un calcolo matematico su dati numerici asseverati da un Ente certificatore, esterno ed indipendente, che \u00e8 Audit 11 Consulting Legal International s.r.l., che ha certificato sia il bilancio al 31 Dicembre 2017 di ONIX ASIGURARI S.A., sia la Relazione sulla Solvibilit\u00e0 e Condizione Finanziaria (Solvency and Financial Condition Report \u2013 SFCR).<\/p>\n<p>La Societ\u00e0 Assicurativa, dunque, \u00e8 affidabile sul piano economico \u2013 finanziario e, pertanto, \u00e8 in possesso dei prescritti requisiti secondo il Comunicato FIGC n. 49\/2018. La polizza fideiussoria della Societ\u00e0 ricorrente \u00e8 valida ed efficace, per il rilascio della Licenza Nazionale, come non ha mancato contraddittoriamente di riconoscere lo stesso Collegio di Garanzia (del Coni), che ha dichiarato espressamente il possesso dei requisiti di affidabilit\u00e0 economico \u2013 professionale. Emerge un primo grave vizio del provvedimento di esclusione e della decisione del Collegio di Garanzia del CONI per violazione e travisamento del Comunicato FIGC n. 49\/2018 e per alterazione del principio del \u201cfavor admissionis\u201d e di pi\u00f9 ampia partecipazione.<\/p>\n<p>1.2 \u2013 Il Comunicato FIGC n. 49\/2018, di converso, se inteso a prescrivere con valore cogente anche il possesso di un rating diretto per il rilascio di polizze fideiussorie, ha violato l\u2019art. 1 della L. 241\/90, che fa divieto di aggravamento del 12 procedimento e di restrizione dell\u2019accesso alle procedure competitive per illogicit\u00e0 ed incongruit\u00e0 manifesta e violazione del criterio di proporzionalit\u00e0. L\u2019indice di solvibilit\u00e0 \u00e8 parametro oggettivo certo ed affidabile per la dimostrazione dei requisiti di sostenibilit\u00e0 economica e finanziaria delle Societ\u00e0 assicurative. L\u2019indice di solvibilit\u00e0 \u00e8 fondato su criteri e parametri contabili e finanziari oggettivi (rapporto crediti\/debiti) Certificati da Societ\u00e0 (terze) di revisione finanziaria. Il rating, invece, \u00e8 mero giudizio delle Agenzie Finanziarie, che guarda al rischio del credito, valutando una pluralit\u00e0 di elementi anche esogeni ad una impresa (paese di residenza, PIL, etc.) che non hanno a che vedere con l\u2019affidabilit\u00e0 economica e finanziaria di una Compagnia.<\/p>\n<p>Si richiamano, al riguardo: \u2013 determinazione A.V.C.P. n. 2 del 13.2.2013, che ha riconosciuto espressamente \u201cUn\u2019ulteriore restrizione all\u2019accesso, infine, pu\u00f2 consistere nel richiedere rating molto elevati, senza tenere in conto che tale indice considera il rischio di credito e non la solvibilit\u00e0 delle imprese e, soprattutto, risente del rating proprio del sistema paese in generale\u2026\u2026. Un indicatore che meglio rappresenta, rispetto al rating, la capacit\u00e0 di far fronte all\u2019esposizione assicurativa potrebbe essere il cosiddetto indice di solvibilit\u00e0, ottenuto come 13 rapporto tra il margine di solvibilit\u00e0 disponibile e quello richiesto in base alla normativa vigente\u201d; \u2013 determinazione Anac n. 1 del 29.7.2014, secondo la quale \u201cla richiesta di rating ai garanti inserita nei bandi di gara appare in grado di discriminare perch\u00e9 determina disparit\u00e0 tra i soggetti che operano nel mercato creditizio\/finanziario (intermediari, banche, assicurazioni) e potrebbe limitare la partecipazione alle gare delle imprese che segnalano difficolt\u00e0 a reperire le garanzie necessarie per accedere alla gara d\u2019appalto. Ci\u00f2 in quanto, per quel che riguarda il mercato finanziario, alcuni possibili fideiussori, anche se in possesso di margini di solvibilit\u00e0 elevati, non sempre hanno un rating, in quanto non procedono al collocamento di titoli sul mercato\u2026. inoltre, come confermano anche i pareri espressi dalla Banca d\u2019Italia e dall\u2019ABI non sempre il rating costituisce un indice certo di riferimento nella sti 14 giustificazione la platea dei soggetti che possono emettere garanzie fideiussorie, in favore delle Societ\u00e0 di Calcio.<\/p>\n<p>La illegittimit\u00e0 del Comunicato, all\u2019evidenza, si ripercuote sul provvedimento di esclusione, fondato su presunta invalidit\u00e0 della polizza fideiussoria, rilasciata dalla ONIX per carenza di rating diretto.<\/p>\n<p>1.3 \u2013 A nulla vale, in contrario, invocare una tardiva o la omessa impugnazione del Comunicato FIGC n. 49\/2018, ai sensi dell\u2019art. 43 bis delle Norme Federali, come ha adombrato il Collegio di Garanzia che, pur riconoscendo il possesso del requisito, si \u00e8 sottratto nella delibazione doverosa della congruit\u00e0 della clausola aggiuntiva (vero e proprio \u201cnon liquet\u201d). L\u2019impugnazione differita, in uno al provvedimento di esclusione, infatti, \u00e8 ammissibile almeno per tre ordini di ragioni. Il Comunicato FIGC n. 49, prima di tutto, \u00e8 stato diramato in data 4.5.2018. La Societ\u00e0 ricorrente, a tale data, tuttavia, era impegnata per la salvezza e la conservazione della Categoria ed, in conseguenza, non poteva vantare alcun interesse, immediato e diretto, alla impugnazione di un atto di accesso ad un Campionato, per il quale non aveva maturato ancora il diritto di accesso. 15 Le modalit\u00e0 di presentazione della polizza, subito dopo, non incidono in via immediata e diretta sui requisiti (diretti) di ammissione delle singole Societ\u00e0 di Calcio al Campionato e, dunque, non rientrano tra le c.d. clausole \u201cescludenti\u201d, immediatamente lesive, suscettive di impugnazione nel termine (decadenziale) ben potendo essere censurate, in via differita, in uno al provvedimento applicativo.<\/p>\n<p>Per finire, l\u2019atto in questione eventualmente va ritenuto lesivo, solo accedendo ad una \u201cinterpretazione\u201d restrittiva (del Titolo I punto 12 del Comunicato FIGC n. 49\/2018) palesandosi la lesione dunque solo al momento di concreta applicazione (della clausola). Cade lo schermo interposto dell\u2019adombrata tardivit\u00e0 o della carenza di impugnazione del Comunicato FIGC n. 49\/2018, dietro il quale il Collegio di Garanzia si \u00e8 iniquamente sottratto alla doverosa delibazione di congruit\u00e0 \u2013 legittimit\u00e0 del \u201crating\u201d nonostante avesse riconosciuto contraddittoriamente in linea con l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza la invalidit\u00e0 di una siffatta clausola limitativa, che prescrive requisiti pi\u00f9 restrittivi di quelli necessari per garantire la solvibilit\u00e0 di una Compagnia Assicurativa. 16 Per di pi\u00f9, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva (art. 133 co. 1 lett. z) c.p.a.), risulta superabile ogni questione formale (tardivit\u00e0), tanto pi\u00f9 che le clausole del Comunicato sono suscettive di disapplicazione, da parte del giudice amministrativo, nei sensi anche richiesti con il presente ricorso.<\/p>\n<p><strong>II \u2013 VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E SS. L. 241\/90) \u2013 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALIT\u00c0 \u2013 VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO \u2013 ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO \u2013 ARBITRARIET\u00c0 \u2013 SVIAMENTO \u2013 INGIUSTIZIA MANIFESTA)&nbsp;<\/strong>L\u2019esclusione risente di ulteriori gravi profili di illegittimit\u00e0. Il Comunicato FIGC n. 49\/2018 ha presidiato con esclusione solo il mancato deposito della polizza e non pure il deposito di una garanzia fideiussoria eventualmente non \u201ccoerente\u201d con i criteri del richiamato Comunicato 49\/2018. La COVISOC, prima, la FIGC, poi, in carenza di espressa comminatoria di esclusione non potevano irrogare la pi\u00f9 grave sanzione (espulsiva). La esclusione, in difetto di clausola formale, ha violato il principio di tipicit\u00e0 e tassativit\u00e0 delle sanzioni sportive e del soccorso istruttorio. 17 Va evidenziato al riguardo che la FIGC, per ben 10 Societ\u00e0 di Lega Pro, che hanno presentato una fideiussione della Societ\u00e0 (assicuratrice) FINWORLD, ritenuta non idonea, ha assegnato il termine ben pi\u00f9 ampio di 10 giorni per la sostituzione della polizza. La U.S. Avellino peraltro ha presentato la stessa polizza della Finworld (in sostituzione della prima). Due pesi e\u2026.due misure! Seguono non solo la violazione della disciplina regolamentare e del soccorso istruttorio, ma anche di fondamentali principi di par condicio, ragionevolezza e proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>III \u2013 VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E SS. L. 241\/90- ART. 48 CAD \u2013 ART.1218 E 1223 CC) \u2013 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALIT\u00c0 \u2013 VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO \u2013 ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO \u2013 ARBITRARIET\u00c0 \u2013 SVIAMENTO \u2013 INGIUSTIZIA MANIFESTA)&nbsp;<\/strong>3.1. \u2013 Ulteriori ragioni di invalidit\u00e0 investono la violazione del giusto procedimento. La COVISOC ha comunicato alla Societ\u00e0 ricorrente la presunta non idoneit\u00e0 della polizza fideiussoria solo con pec consegnata il 12.7.2018 alle ore 21,24. 18 La Pec, per legge (art. 16 co 9 D.L. 185\/2008), integra la sede telematica di una impresa ed \u00e8 equipollente alla sede fisica. La sede telematica, al pari della sede fisica, deve ritenersi operativa nel rispetto del normale orario lavorativo (in relazione alla attivit\u00e0 svolta), entro il quale viene assicurata la presenza del personale, compreso quello addetto alla ricezione atti. Occorre garantire, infatti, la effettiva possibilit\u00e0 di conoscenza (concreta) di un atto che entra automaticamente nella sfera giuridica del destinatario senza necessit\u00e0 di consenso (art 16 co 9 DL 185\/2008), presenza o comportamento attivo dello stesso. La Pec, per espressa previsione normativa (art. 48 CAD), dunque, equivale ad una notificazione a mezzo posta che, come \u00e8 noto, va necessariamente effettuata negli orari di lavoro degli agenti postali ed \u00e8 presidiata, in caso di assenza\/chiusura del destinatario, da un doppio sistema di garanzia (avviso e deposito presso la casa comunale), a pena di nullit\u00e0. La trasmissione degli atti mediante Pec, oltre il normale orario lavorativo (del destinatario o dell\u2019agente postale), al pari della notifica via posta, a cui \u00e8 equiparata, dunque, si deve ritenere perfezionata (ovvero conoscibile ed opponibile al destinatario) il giorno successivo. 19 Le notifiche degli atti processuali, con modalit\u00e0 telematiche, a conferma, non si possono effettuare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21. La notifica, per espressa disciplina normativa, si considera perfezionata il giorno successivo se avvenuta dopo le 21 (art 16 septies DL 179\/2012).<\/p>\n<p>3.2. \u2013 Il provvedimento di esclusione alla Societ\u00e0 ricorrente \u00e8 stato comunicato alle ore 21,24 del 12 luglio 2018. La pec si \u00e8 perfezionata ed \u00e8 divenuta opponibile, dunque, solo il successivo 13 luglio 2018 (e dunque fuori termine massimo). La comunicazione di esclusione, pertanto, \u00e8 avvenuta oltre il termine perentorio, a carico di COVISOC, con ricadute limitative sul regolare procedimento di ammissione (al Campionato) che, a valle della esclusione, ha previsto una indefettibile fase di regolarizzazione soggetta a termini di adempimento, che non possono essere ulteriormente limitati per una tardiva comunicazione del provvedimento di esclusione. Il Comunicato, infatti, ha riconosciuto la presentazione di nuova polizza nel termine di quattro giorni dalla esclusione (dal 12 luglio al 16 luglio ore 19). 20 La tardiva comunicazione COVISOC, pertanto, ha pregiudicato il diritto di US Avellino che a sua disposizione ha avuto solo i giorni del 13 luglio e 16 luglio, peraltro parzialmente, per acquisire nuova polizza (in sostituzione di quella asseritamente non idonea). Il 14 e 15 luglio, per di pi\u00f9, sono giorni \u201cnon lavorativi\u201d per il settore assicurativo e, quindi, non sono utili per la sostituzione di una polizza di rilevantissimo importo (\u20ac 800.000,00). Ora, il ritardo della comunicazione (1 giorno) ha ricadute invalidanti sulla declaratoria di tardivit\u00e0 (di 1 giorno) della seconda polizza. Se \u00e8 considerata scusabile la violazione del termine (perentorio) di COVISOC, per un giorno, del pari, non pu\u00f2 non ritenersi scusabile il successivo deposito un giorno dopo della seconda polizza, perch\u00e9 il ritardo di comunicazione COVISOC integra una vera e propria esimente del ritardo della Societ\u00e0 ricorrente. Il ritardo di comunicazione COVISOC, infatti, al pari, della incongruit\u00e0 del termine per la presenza di ben due giorni festivi (sabato e domenica \u2013 ulteriore illegittimit\u00e0), ha condizionato la effettiva possibilit\u00e0 di sostituzione della polizza, con ricadute 21 invalidanti sulla declaratoria di tardivit\u00e0 della seconda polizza e sulla stessa decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che si \u00e8 sottratto pilatescamente ad ogni delibazione e motivazione su un punto essenziale della presente controversia.<\/p>\n<p>3.3 \u2013 Il Comunicato FIGC n. 49\/2018, in subordine, se inteso a precludere il deposito di documentazione, successivamente al termine del 16 luglio ore 19, anche in caso di omessa tempestiva notifica del provvedimento COVISOC, ha violato elementari principi di ragionevolezza e proporzionalit\u00e0 e gli stessi principi generali in tema di decadenza. E\u2019 fin troppo evidente che la violazione del termine assegnato a COVISOC per la tempestiva comunicazione dell\u2019esito della istruttoria, presupposto indefettibile della rigida scansione procedimentale, fissata dal Comunicato n. 49\/2018, refluisce sui successivi termini del procedimento dovendosi peraltro garantire la \u201cpar condicio\u201d con tutte le altre Societ\u00e0, invece, notiziate entro i termini (da COVISOC). Di guisa che l\u2019asserito ritardo della ricorrente non \u00e8 imputabile e non pu\u00f2 costituire valido presupposto per una declaratoria di inammissibilit\u00e0 (recte: decadenza) secondo i ben noti principi in tema di adempimento (artt. 1223 e 1218 cc.), buona fede, correttezza e leale cooperazione nei rapporti bilaterali.<\/p>\n<p><strong>Seguono i vizi rubricati. IV \u2013 VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E SS. L. 241\/90) \u2013 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALIT\u00c0 \u2013 VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO \u2013 ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO \u2013 ARBITRARIET\u00c0 \u2013 SVIAMENTO \u2013 INGIUSTIZIA MANIFESTA)&nbsp;<\/strong>L\u2019esclusione, per finire, \u00e8 ingiusta e contrasta con il regime di proporzionalit\u00e0 ed adeguatezza delle sanzioni. La U.S. AVELLINO 1912 s.r.l. ha assicurato tutti i parametri economico \u2013 finanziari, previsti per l\u2019ottenimento della Licenza Nazionale, in particolare. provvedendo: \u2013 al pagamento, entro il 30 Giugno 2018, degli emolumenti stipendiali dei tesserati e delle altre figure, previste dal C.U. F.I.G.C. n. 49\/2018, delle relative imposte e dei relativi contributi, per un importo consistente pari a circa \u20ac 1.750.000,00;<\/p>\n<p>\u2013 al pagamento, entro il 30 Giugno 2018, delle rate relative ai rateizzi tributari e contributivi, in corso, nei confronti di Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate Riscossione nonch\u00e8 dell\u2019I.N.P.S. per il significativo importo pari ad oltre \u20ac 100.000,00;<\/p>\n<p>23 \u2013 all\u2019adozione, entro il 6 Luglio 2018, dei provvedimenti ex art. 2482 ter Cod. Civ., per la copertura del rapporto P\/A (patrimonio netto\/attivo patrimoniale) per un ammontare pari ad oltre \u20ac 3.300.000,00. Ora, a fronte di siffatta evidente idoneit\u00e0 economico \u2013 finanziaria, accompagnata da ben 3 polizze fideiussorie, che danno conto di piena solidit\u00e0 economico \u2013 finanziaria della Societ\u00e0 di Calcio ricorrente, davvero \u00e8 abnorme e violativo dei principi di proporzionalit\u00e0 e ragionevolezza disporre una esclusione solo per una presunta \u201cincoerenza\u201d formale (carenza di rating diretto della polizza rilasciata da ONIX ASIGURARI S.A.), malgrado la accertata e comprovata affidabilit\u00e0 dell\u2019emittente, mediante possesso di un indice di solvibilit\u00e0 di 1,49, concorrente ed assorbente rispetto alla carenza del rating e la idoneit\u00e0 economico \u2013 finanziaria della Societ\u00e0 calcistica in regola con tutti i parametri federali. Beninteso che, a fronte del sostanziale riconoscimento della idoneit\u00e0 della Compagnia Assicuratrice, da parte dello stesso Collegio di Garanzia, rifugiarsi dietro inconsistenti e pretestuosi profili formali pretermettendo i ritardi di COVISOC \u00e8 decisione davvero iniqua ed arbitraria, che richiede un intervento correttivo immediato del Giudice Amministrativo, a 24 tutela della Societ\u00e0 ricorrente, del suo buon nome, della Citt\u00e0 di Avellino e dello stesso interesse pubblico ad una regolare ed ampia competizione calcistica.<\/p>\n<p>L\u2019accertamento dei requisiti (sostanziali) economico \u2013 finanziari, infatti, rende ogni rilievo formale sicuramente recessivo, non potendosi cancellare, con grande disinvoltura, oltre 100 anni di gloriosa storia sportiva, nella citt\u00e0 di Avellino, in carenza di contrapposte e prevalenti ragioni di interesse pubblico. ISTANZA DI SOSPENSIONE Il pregiudizio davvero \u00e8 irreversibile. La immediata sospensione del provvedimento di esclusione dal Campionato di Serie B 2018\/2019 \u00e8 l\u2019unico rimedio per elidere il pregiudizio, altrimenti irreversibile, che subisce la Societ\u00e0 ricorrente dalla imminente predisposizione dei calendari con ripescaggio di altre Societ\u00e0 in sostituzione (6 Agosto) e dall\u2019imminente inizio della stagione agonistica (24 agosto 2018). La esclusione dal Campionato di Serie B ha ricadute pregiudizievoli irreversibili: la perdita del titolo sportivo; la dissoluzione di tutti i contratti in corso (con i giocatori attualmente in forza alla Societ\u00e0 ricorrente che, in virt\u00f9 delle norme federali, sono svincolati e liberi di accordarsi con altre 25 Societ\u00e0);&nbsp;<strong>il rischio del fallimento, con dispersione del patrimonio sportivo, umano, attualmente disponibile, in una citt\u00e0 del Sud, come Avellino, che ha una rinomata ed antica tradizione sportiva calcistica e che non merita di subire una umiliante \u201cpunizione\u201d solo per presunte ed inconsistenti ragioni \u2026 di forma.&nbsp;<\/strong>P.Q.M. Accogliersi il presente ricorso \u2013 in uno all\u2019istanza cautelare \u2013 con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze di giudizio, con attribuzione.<\/p>\n<p>Ai sensi della vigente legislazione in materia di contributo unificato si dichiara che il contributo dovuto \u00e8 di \u20ac 1.800,00. Roma, I sottoscritti Avv.ti Lorenzo LENTINI, Italo ROCCO ed Eduardo CHIACCHIO, difensori della US AVELLINO1919 S.R.L., PREMESSO CHE \u2013 la Societ\u00e0 ricorrente \u00e8 stata esclusa definitivamente dal Campionato di Serie B 2018\/2019; \u2013 la FIGC sta per provvedere alla predisposizione del calendario in data 6.8.2018, con sostituzione delle Societ\u00e0 escluse, mediante ripescaggio di altre Societ\u00e0 (dalle serie inferiori), compromettendo definitivamente il diritto della Societ\u00e0 istante a partecipare all\u2019imminente campionato di Serie B ed al \u201cgiusto processo\u201d;<\/p>\n<p>\u2013 tutti i calciatori, per di pi\u00f9, attualmente in forza, con decorrenza dal prossimo 6.8.2018, saranno svincolati automaticamente con irreversibile depauperamento del patrimonio sportivo ed economico della Societ\u00e0;<\/p>\n<p>\u2013 la immediata sospensione degli atti impugnati, con ammissione con riserva al Campionato di Serie B 2018\/2019, prima della prima Camera di Consiglio utile, fissata per il mese di settembre, dunque, costituisce l\u2019unico rimedio per rimuovere il pregiudizio, altrimenti irreversibile, anche perch\u00e9 non sussistono e non sono state dedotte ragioni di preminente interesse pubblico contrastante (si cfr. Decreto Presidenziale T.A.R. Lazio \u2013 Roma Sez. I Ter n. 4460 del 03.08.2016).<\/p>\n<p><strong>Tanto premesso, i sottoscritti avvocati CHIEDONO l\u2019adozione di misure cautelari urgenti fino alla trattazione dell\u2019istanza cautelare nella prima Camera di Consiglio utile.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Avellino &#8211; Non arriver\u00e0 oggi&nbsp;l\u2019ordinanza del Tar Lazio. Inizialmente le speranze erano riposte in giornata, invece, l&#8217;Avellino&nbsp;luned\u00ec alle 10 \u00e8 stato convocato per il contradditorio. Da qui il presidente, Germana Panzaroni, decider\u00e0 se procedere o meno alla sospensiva.&nbsp; Nella giornata di ieri,&nbsp;\u00e8 stato depositato il ricorso, del club biancoverde. Successivamente, per\u00f2, Coni e FIGC si [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":24,"featured_media":199350,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[4,788,271,1200,1455,1384,275],"tags":[285,897,612,27595],"class_list":{"0":"post-199342","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-avellino","8":"category-primo-piano-avellino","9":"category-regione","10":"category-serie-b","11":"category-serie-d-sport-avellino","12":"category-sport-avellino","13":"category-sport","14":"tag-avellino","15":"tag-avellino-calcio","16":"tag-ricorso","17":"tag-tar-lazio"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.8 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Avellino, ricorso al Tar Lazio: luned\u00ec il contraddittorio e l&#039;eventuale decisione<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Non arriver\u00e0 oggi\u00a0l\u2019ordinanza del Tar. Inizialmente le speranze erano in giornata, l&#039;Avellino\u00a0luned\u00ec alle 10 \u00e8 stato convocato per il contradditorio.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Avellino, ricorso al Tar Lazio: luned\u00ec il contraddittorio e l&#039;eventuale decisione\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Non arriver\u00e0 oggi\u00a0l\u2019ordinanza del Tar. Inizialmente le speranze erano in giornata, l&#039;Avellino\u00a0luned\u00ec alle 10 \u00e8 stato convocato per il contradditorio.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Anteprima24.it\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2018-08-04T10:43:56+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tar-lazio-835-U2043791322209G-835x437@IlSole24Ore-Web.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"835\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"437\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Antonio Tedeschi\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Antonio Tedeschi\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"22 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/\"},\"author\":{\"name\":\"Antonio Tedeschi\",\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/#\/schema\/person\/30fcc8a4138521844ae98ad9d137afdf\"},\"headline\":\"Avellino, ricorso al Tar Lazio: luned\u00ec il contraddittorio e l&#8217;eventuale decisione\",\"datePublished\":\"2018-08-04T10:43:56+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/\"},\"wordCount\":4459,\"commentCount\":0,\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tar-lazio-835-U2043791322209G-835x437@IlSole24Ore-Web.jpg\",\"keywords\":[\"Avellino\",\"Avellino Calcio\",\"ricorso\",\"Tar Lazio\"],\"articleSection\":[\"Avellino\",\"Primo Piano Avellino\",\"Regione\",\"Serie B Regione\",\"Serie C Avellino\",\"Sport Avellino\",\"Sport Regione\"],\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/\",\"url\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/\",\"name\":\"Avellino, ricorso al Tar Lazio: luned\u00ec il contraddittorio e l'eventuale decisione\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tar-lazio-835-U2043791322209G-835x437@IlSole24Ore-Web.jpg\",\"datePublished\":\"2018-08-04T10:43:56+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/#\/schema\/person\/30fcc8a4138521844ae98ad9d137afdf\"},\"description\":\"Non arriver\u00e0 oggi\u00a0l\u2019ordinanza del Tar. Inizialmente le speranze erano in giornata, l'Avellino\u00a0luned\u00ec alle 10 \u00e8 stato convocato per il contradditorio.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tar-lazio-835-U2043791322209G-835x437@IlSole24Ore-Web.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tar-lazio-835-U2043791322209G-835x437@IlSole24Ore-Web.jpg\",\"width\":835,\"height\":437},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Avellino, ricorso al Tar Lazio: luned\u00ec il contraddittorio e l&#8217;eventuale decisione\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/\",\"name\":\"Anteprima24.it\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/#\/schema\/person\/30fcc8a4138521844ae98ad9d137afdf\",\"name\":\"Antonio Tedeschi\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/45372818180df7341e181ce77faeeb16e07236ab151a43b41f99b910f3582b12?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/45372818180df7341e181ce77faeeb16e07236ab151a43b41f99b910f3582b12?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Antonio Tedeschi\"},\"url\":\"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/author\/antoniotedeschi\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Avellino, ricorso al Tar Lazio: luned\u00ec il contraddittorio e l'eventuale decisione","description":"Non arriver\u00e0 oggi\u00a0l\u2019ordinanza del Tar. Inizialmente le speranze erano in giornata, l'Avellino\u00a0luned\u00ec alle 10 \u00e8 stato convocato per il contradditorio.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Avellino, ricorso al Tar Lazio: luned\u00ec il contraddittorio e l'eventuale decisione","og_description":"Non arriver\u00e0 oggi\u00a0l\u2019ordinanza del Tar. Inizialmente le speranze erano in giornata, l'Avellino\u00a0luned\u00ec alle 10 \u00e8 stato convocato per il contradditorio.","og_url":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/","og_site_name":"Anteprima24.it","article_published_time":"2018-08-04T10:43:56+00:00","og_image":[{"width":835,"height":437,"url":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tar-lazio-835-U2043791322209G-835x437@IlSole24Ore-Web.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Antonio Tedeschi","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"Antonio Tedeschi","Tempo di lettura stimato":"22 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/"},"author":{"name":"Antonio Tedeschi","@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/#\/schema\/person\/30fcc8a4138521844ae98ad9d137afdf"},"headline":"Avellino, ricorso al Tar Lazio: luned\u00ec il contraddittorio e l&#8217;eventuale decisione","datePublished":"2018-08-04T10:43:56+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/"},"wordCount":4459,"commentCount":0,"image":{"@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tar-lazio-835-U2043791322209G-835x437@IlSole24Ore-Web.jpg","keywords":["Avellino","Avellino Calcio","ricorso","Tar Lazio"],"articleSection":["Avellino","Primo Piano Avellino","Regione","Serie B Regione","Serie C Avellino","Sport Avellino","Sport Regione"],"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/","url":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/","name":"Avellino, ricorso al Tar Lazio: luned\u00ec il contraddittorio e l'eventuale decisione","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tar-lazio-835-U2043791322209G-835x437@IlSole24Ore-Web.jpg","datePublished":"2018-08-04T10:43:56+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/#\/schema\/person\/30fcc8a4138521844ae98ad9d137afdf"},"description":"Non arriver\u00e0 oggi\u00a0l\u2019ordinanza del Tar. Inizialmente le speranze erano in giornata, l'Avellino\u00a0luned\u00ec alle 10 \u00e8 stato convocato per il contradditorio.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tar-lazio-835-U2043791322209G-835x437@IlSole24Ore-Web.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/tar-lazio-835-U2043791322209G-835x437@IlSole24Ore-Web.jpg","width":835,"height":437},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/avellino\/avellino-tar\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Avellino, ricorso al Tar Lazio: luned\u00ec il contraddittorio e l&#8217;eventuale decisione"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/#website","url":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/","name":"Anteprima24.it","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/#\/schema\/person\/30fcc8a4138521844ae98ad9d137afdf","name":"Antonio Tedeschi","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/45372818180df7341e181ce77faeeb16e07236ab151a43b41f99b910f3582b12?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/45372818180df7341e181ce77faeeb16e07236ab151a43b41f99b910f3582b12?s=96&d=mm&r=g","caption":"Antonio Tedeschi"},"url":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/author\/antoniotedeschi\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/199342","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/24"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=199342"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/199342\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/199350"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=199342"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=199342"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=199342"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}