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Ho rassegnato le mie dimissioni da presidente dell’Azienda Consortile A4 delle Politiche sociali. E’ stata una scelta motivata dall’impossibilità di dedicarmi appieno, come merita un incarico tanto delicato ed importante, alla governance dell’Ambito che vede Avellino come capofila insieme ad altri 15 comuni nell’erogazione dei servizi agli utenti”., l’incipit di una nota stampa fatta inviare dall’ex sindaco Laura Nargi agli organi di informazione nella giornata di mercoledì 3 settembre. 

Nella stessa giornata, tuttavia, a Palazzo di città si era riunita la struttura commissariale per approvate una deliberazione con i poteri della giunta e poche ora fa l’atto che porta la data del 3 settembre è stato pubblicato sull’albo istituzionale.

Alla lettura si ricostruisce un’altra verità: Nargi non avrebbe potuto assumere la guida dell’Azienda Consortile nemmeno quando era sindaco:

Con deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 6.06.2025, … veniva indicato il Sindaco di Avellino, dott.ssa Laura Nargi, come componente individuato dal Comune di Avellino per il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale consortile A04, per essere poi nominato, ai sensi dell’art.8 dell’atto costitutivo quale Presidente del C.d.A. in seno all’Assemblea consortile;

    1. Atteso che l’art.8 della Convenzione/Atto costitutivo dell’Azienda speciale consortile A04, avente ad oggetto “Consiglio di Amministrazione” stabilisce che:
      “il C.d.A. è composto da cinque componenti: il Presidente che lo presiede e da altri quattro componenti. I criteri per la composizione e l’elezione sono i seguenti:
      I n.1 componente individuato dalla Giunta del Comune di Avellino….omissis…
      ……L’Assemblea consortile in primo luogo nomina Presidente il componente individuato dalla Giunta del Comune di Avellino…”,Considerato che: l’obbligo di astensione preclude il potenziale conflitto di interessi, garantendo l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa,

    pertanto, l’individuazione dell’ex Sindaco dott.ssa Nargi è scaturita da una valutazione discrezionale dell’intera Giunta, presieduta dall’interessata, non venendo prescritto l’obbligo di indicare – al fine predetto – la figura del Sindaco del Comune capoluogo..

    Evidenziato, infine, che l’Anac, con Atto del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 30 luglio 2024, ha dichiarato che il Sindaco di un Comune facente parte di un consorzio di gestione di servizi sociali non può essere allo stesso tempo Presidente del Cda del consorzio con funzioni gestionali, in base al decreto legislativo n. 39/2013, articolo 7″.

    Per questo il Commissario Giuliana Perrotta ha inteso ” dover procedere ad annullare, con i poteri dell’autotutela, l’atto deliberativo summenzionato, per evidenti profili di illegittimità”.

    Va ricordato che proprio il caso della nomina del Presidente del Piano di zona, fu uno dei punti di non ritorno del braccio di ferro tra Gianluca Festa e Laura Nargi che non assecondò la desiderata dell’ex primo cittadino di indicare a capo dell’Azienda consortile il consigliere comunale del gruppo “Davvero” Giovanna Vecchione. 

    Poi la revoca di alcuni assessori festiani, le dimissioni di altri, con Nargi per quasi un mese senza giunta.
    Ed infatti la determina di giunta annullata dal Commissario, venne approvata proprio all’indomani della nomina da parte della stessa Nargi dei nuovi assessori, il consigliere comunale Alberto Bilotta e gli esterni Assuntina Iannaccone, Antonio Vecchione e Simona Accomando.

    Va altesì ricordato che lo stesso Festa, durante il suo sindacato, aveva assunto la guida dall’Azienda Consortile, rassegnando le dimissioni dall’incarico 24 prima di annunciare anche quelle dalla carica di sindaco.
    Festa per assumere la carica di Presidente si avvalse di una deroga al decreto “Milleproghe” poi modificata con Atto del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 30 luglio 2024, dopo segnalazione dell’Anac: Il sindaco di un Comune facente parte di un consorzio di gestione di servizi sociali non può essere allo stesso tempo presidente del Cda del consorzio con funzioni gestionali. Questo in base al decreto legislativo n. 39/2013, articolo 7.”.