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Avellino – Il commissario straordinario, Giuseppe Priolo, ha firmato la nuova ordinanza anti-smog. Il tutto andrà in vigore il prossimo 10 febbraio fino al 17 marzo. Sarà operativa dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e riguarderà Ciclomotori e motocicli a 2 tempi Euro 0 ed Euro 1 (immatricolati prima del 01/01/2003), autoveicoli alimentati a benzina Euro 0 – Euro1 – Euro2 (immatricolati prima del 01/01/2003), autoveicoli alimentati con diesel Euro 0 – Euro 1 – Euro 2 – Euro 3 (immatricolati prima del 01/01/2003), veicoli commerciali alimentazione diesel e benzina Euro 0 – Euro 1 – Euro 2 – Euro 3 categoria N1, N2 e N3 (immatricolati prima del 01/01/2003).

La limitazione della circolazione riguarda il territorio comunale ad esclusione delle strade dell’elenco sottostante: Tratto dell’Autostrada A16,  Strada Statale 7bis, Via Don Giovanni Festa Strada Comunale Cappuccini (Bonatti), Strada Provinciale 165, Via Pianodardine Via Francesco Tedesco sino all’altezza dell’incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale Italia fino alla rotatoria, Tratto di Strada Provinciale 70 tra le due rotatorie Via Perrottelli, Via Raffaele Aversa, Via Morelli e Silvati e Via Annarumma.

Non solo limitazioni al traffico. Difatti l’ordinanza impone anche i seguenti divieti:

il divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento, anche al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o dei passeggeri. L’accensione degli stessi dovrà essere limitata esclusivamente alla fase immediatamente propedeutica alla partenza quantificando tale tempo in cinque minuti prima dell’orario di partenza dei singoli autobus; per non più di tre minuti per tutti gli altri autoveicoli in sosta o dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico.

il divieto totale di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati. Il presente divieto vale su tutto il territorio comunale.

il divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna o con altre biomasse (legna, pellet, cippato, ecc) con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle. Il presente divieto non si applica qualora questi rappresentino l’unico o principale sistema di riscaldamento.

il divieto di uso di dispositivi (es. porte a lama d’aria) che al fine di favorire l’ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi ai locali adibiti ad attività commerciali ed assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita, supermercati, esposizioni, ecc.