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Airola (Bn) – Non ammissibile: così il Presidente della Repubblica ha dichiarato, con proprio decreto, il ricorso che era stato proposto dal consigliere comunale di minoranza Bartolomeo Laudando. Una pronuncia venuta dopo parere conforme del Consiglio di Stato, massimo grado della Giustizia amministrativa. L’esponente della minoranza, si ricorda, aveva proposto ricorso straordinario presso la massima carica dello Stato nel mese di Novembre del 2016: con tale iniziativa lo stesso aveva impugnato le delibere del Consiglio comunale numeri 17 e 18 aventi ad oggetto, rispettivamente, la nomina della Commissione edilizia comunale e quella della Commissione locale per il paesaggio. Il ricorso, però, è stato giudicato inammissibile dal momento che, “per giurisprudenza consolidata, i consiglieri comunali non sono legittimati, in quanto tali, ad impugnare le deliberazioni se non per denunciare vizi propri del procedimento di formazione dell’atto deliberativo che si siano concretati in violazioni procedurali (irritualità della convocazione, violazione dell’ordine del giorno). Il consigliere comunale – viene fatto presente dai giudici amministrativi, richiamati a loro volta nell’atto presidenziale – è legittimato ad impugnare l’atto del Consiglio solo qualora gli sia stato impedito l’esercizio del suo diritto all’ufficio. Nè il ricorso straordinario – è precisato – può essere utilizzato come strumento per esercitare un controllo di legalità sugli atti del Consiglio comunale”. Nel caso specifico, quindi, “non è riscontrabile una compromissione dell’esercizio del mandato di consigliere comunale, avendo il ricorrente preso parte alla seduta consiliare in cui sono stati deliberati gli atti impugnati. Il fatto che il consigliere comunale abbia deciso di non esprimere il proprio voto non lo legittima ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza”