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Benevento – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota stampa inviata dai rappresentanti sindacali aziendali Biagio Izzo, Emilio Tazza, Ermenegildo D’Angelis, e  Angelo Zerella di ANAAO-ASSOMED, CIMO, FASSID-AUPI e FVM, in relazione alla proposta di modifica dell’Atto Aziendale dell’Asl di Benevento riferita particolarmente al numero e all’individuazione delle U.O.C e U.O.S.

“Premesso che l’Atto Aziendale è stato approvato con DCA n. 69/2018 con prescrizioni riferite particolarmente al numero e all’individuazione delle U.O.C e U.O.S. che devono essere adeguate ai parametri standard attraverso la “rimodulazione organizzativa delle articolazioni e le dismissioni e/o accorpamenti di funzioni e responsabilità”;
che, essendo l’atto aziendale di natura privatistica, le soluzioni da adottare devono obbligatoriamente rispettare i vincoli stabiliti dalla legge nonché dall’atto di indirizzo regionale (DCA n.18/2013) e quindi la discrezionalità non è assoluta, ma deve esercitarsi nello spazio consentito dalla legge avendo per obiettivo la migliore soluzione organizzativa per assicurare la governance

SI CONTESTA la proposta di atto aziendale trasmessa alle scriventi OO.SS. con nota DG prot. n. 1063068 del 28/09/2019, per i seguenti motivi:
1. Risulta programmato un numero di Unità Operative maggiore rispetto ai parametri fissati dal DCA 18/2013, per cui alla ASL di Benevento, spetta un numero complessivo di 22 UOC territoriali (1 UOC ogni 13.515 abitanti) e 29 UOS/UOSD (1,31 UOS per ciascuna UOC). In spregio alle prescrizioni regionali, sono state pianificate invece 27 UOC (cinque in più) e 33 UOS (quattro in più), calcolate erroneamente, non solo su una popolazione complessiva di 294.371 residenti (mentre i dati ISTAT riportano una popolazione complessiva di 283.000 residenti (272.812 + 10.188 stranieri), ma anche su inesistenti posti letto ospedalieri.
2. Le “Tecnostrutture direzionali” di cui all’art. 12 dell’Atto aziendale (con le Unità Operative Complesse di “Prevenzione e Protezione”, di ”Affari Interni e Pianificazione Direzionale”, di “Programmazione e Controllo di Gestione”) afferiscono direttamente alla Direzione Strategica (composta dai Direttori Generale, Sanitario e Amministrativo) contrariamente a quanto dispone l’art. 4 c.4 del d. Lgs n.165/2001 che fa divieto di “istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente”; tali strutture potrebbero essere ricondotte più propriamente ad incarichi professionali di alta specializzazione in supporto alla Direzione Generale trattandosi di servizi senza alcuna erogazione di prestazioni sanitarie. Al punto 12.2, non si comprende se l’Ufficio Stampa, afferente alla UOC “Affari Interni e Pianificazione Direzionale Statistica”, sia una “articolazione” da indentificarsi come UOS o come Ufficio destinato a gestire una specifica tematica con “incarico professionale”.

Si evidenzia che in ben quattro anni di gestione (Dicembre 2015 – Settembre 2019), il DG della ASL di Benevento ha già presentato tre proposte di Atto Aziendale (delibere ASL n. 324/2016, n. 211/2017, n. 210/2018) che i competenti organi di controllo regionale hanno sempre censurato con atti prescrittivi (note della Direzione Generale Tutela della Salute prot. n. 843998/2016, n. 0307449/2017, DCA n. 54/2017 e DCA n. 69/2018) che non sono stati interamente recepiti, né appare opportuno che la nuova ulteriore proposta dell’Atto Aziendale sia presentata a ridosso dell’imminente insediamento del nuovo management. Inoltre si osserva quanto segue:
a) Al Servizio Prevenzione e Protezione afferisce la funzione Ingegneria Clinica”, mentre l’ultimo cpv testualmente recita: «La UOS Ingegneria Clinica è individuata anche quale struttura di supporto al Responsabile della Protezione dei Dati, designato secondo l’art. 37, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679.» Al riguardo non si capisce come una semplice “funzione”, poi di seguito denominata “UOS” possa supportare il Responsabile della Protezione dei dati – “incarico di alta specialità” (già affidato con Delib. 102/2019 all’unico dirigente che afferisce a tale servizio). Tale previsione è del tutto illogica, in
quanto una struttura organizzativa non può essere di supporto ad un incarico professionale ex art. 28 CCNL 2000, ma semmai il contrario, a norma del predetto CCNL! Per i motivi di cui in premessa, appare quanto meno inopportuno, tenuto conto dei vincoli numerici di cui al DCA 18/2013, creare una UOS non deputata a gestire un’organizzazione di personale!
b) All’Art. 15 “Strutture Centrali Sanitarie”, punto 15.1 “UOC Programmazione e Coordinamento Attività Assistenziali”, è individuata una UOS Cure Primarie, senza alcuna connessione con il “Dipartimento dell’Assistenza Primaria” (art. 25), con il rischio di sovrapposizioni di competenze che necessitano di essere meglio specificate e approfondite.
c) Al punto 26.1 (UOC dipendenze patologiche SerD) non è stata prevista la costituzione del dipartimento delle dipendenze patologiche così come dettato dal DCA n.18/2013 (p.16.10) e prescritto dalla Regione nel DCA n.69/2018, pertanto si chiede di adempiere costituendo il predetto dipartimento. In tale dipartimento o in quello di Salute mentale si ritiene opportuno prevedere UO di psicologia. Nell’individuazione delle strutture semplici e complesse non si è tenuto conto della valenza strategica e della complessità organizzativa delle articolazioni aziendali, con rischio di compromettere l’efficacia e l’efficienza dei servizi sanitari e di mortificare le migliori competenze professionali:
– Il ruolo nodale dei Distretti Sanitari, intesi come strutture di macrolivello assistenziale extraospedaliero, viene soltanto enunciato, atteso che si attribuisce un’unica UOC riservata esclusivamente ai Direttori di Distretto e soltanto due UO semplici che accorpano funzioni operative realmente complesse e diversificate tra di loro (Assistenza Sanitaria di base, Materno Infantile, Assistenza Anziani, Medicina Legale, Riabilitazione, ecc…) penalizzando lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle funzioni dirigenziali di tutti gli altri dirigenti; di contro, le Aree Centrali Generale, Sanitaria e Amministrativa presentano complessivamente una rilevante preponderanza del numero di strutture complesse, palesemente sopravvalutate in rapporto alla loro modestissima complessità organizzativa. Strutture, che potrebbero essere destinate all’Assistenza Sanitaria Territoriale dei cinque Distretti Sanitari e dei Dipartimenti, con finalità di tipo clinico-assistenziali e di prevenzione, migliorando l’efficacia dell’erogazione dei servizi sanitari correlate alla regolare erogazione dei LEA. – Per l’ennesima volta viene pianificata una pletora di UOC di natura tecnico-amministrativa nelle aree centrali che, essendo di supporto alla erogazione di servizi sanitari, possono essere accorpate per attività omogenee o essere ricondotte a UOSD (ad es. Affari Interni e Pianificazione Direzionale Statistica + CED, Gestione Economico-Finanziaria + Provveditorato-Economato, ovvero Controllo di Gestione + GEF) vista anche la minima dotazione di personale di alcune di esse, e ciò nel rispetto dei criteri per l’individuazione delle UOC/UOS/UOSD dettate dall’art. 8-quater comma 4 lett. p) del d.
Lgs n. 502/1992 e dal DCA n. 18/2013 al p. 19.
– Non si comprende come nell’Atto Aziendale, al punto 25.2 (Distretti Sanitari) si possa pianificare la contestuale ubicazione di SAUT, PSAUT e Postazione Continuità Assistenziale nella Struttura Polifunzionale per la Salute (SPS) di Cerreto Sannita in quanto la concentrazione di tali presidi in un’unica sede porterebbe a dei gravi squilibri di copertura territoriale nel servizio di Emergenza-Urgenza;
– Appare del tutto inappropriato individuare la C.O. 118 come UOSD (punto 26.6) quando sarebbe più idonea una sua collocazione come UOCD, trattandosi di una struttura di notevole complessità organizzativa, con rilevante posizionamento strategico nella pianificazione aziendale e che mobilita un volume di risorse professionali qualitativamente e quantitativamente significativo (circa 80 medici e almeno 20 infermieri); inidonea è la suddivisione dell’organizzazione del 118 in tre macroaree in quanto i vincoli orografici, le vie di comunicazione e i tempi di percorrenza rendono molto più efficiente e razionale l’attuale assegnazione dei SAUT/PSAUT nei cinque Distretti in cui è suddivisa la ASL.
d) Art. 23 – Dipartimento di prevenzione
Con il modello organizzativo adottato nella suddetta proposta di rimodulazione dell’atto Aziendale, con particolare riferimento alla strutturazione del Dipartimento di Prevenzione, le Aree specialistiche di Sanità Animale, Igiene degli Alimenti di Origine Animale e di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche sono state “accorpate” in una unica “Unità Operativa Complessa di Sanità Veterinaria”, declassandole a tre strutture semplici dipendenti gerarchicamente da una struttura complessa non prevista dalla normativa vigente, e ciò in palese violazione al disposto di cui all’art. 7- quater comma 4 del d. lgs n.502/1992, come modificato dalla L. n. 189/2012 (decreto Balduzzi), in quanto tutte le strutture organizzative dell’area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare devono, infatti, operare: «quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnicofunzionale e organizzativa nell’ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali e internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite»;
– del pari la L.R. n. 32/1994 e s.m.i. all’art. 12 comma 7 individua servizi veterinari “articolati distintamente” nelle strutture complesse predette di cui al d. lgs n. 502/1992;
– inoltre l’art. 7-quater del d. lgs n. 502/1992 è stato modificato dalla legge n. 190/2014 che ha disposto, con l’art. 1, comma 582, l’introduzione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater all’art. 7-quater con i quali si stabilisce che:
– «l’articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2
rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l’esercizio
delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l’osservanza degli
obblighi previsti dall’ordinamento dell’Unione europea (comma 4-bis);
– «Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del
comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4-bis, nonché l’adempimento degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004» (comma 4-ter);
– «Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali
strutture complesse (comma 4-quater)». Al riguardo l’art. 8-quater comma 4 lett. p) del d.
Lgs n. 502/1992 e s.m.i. individua i criteri per la definizione delle strutture complesse delle
Asl: «in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di
autonomia finanziaria e alla complessita’ dell’organizzazione interna»; criteri ulteriormente
dettagliati dal DCA 18/2013 (p. 19).
In merito ai predetti criteri, si fa rilevare che le tre strutture complesse di Sanità Pubblica Veterinaria (S.P.V), aventi, per quanto suddetto, rilevanza strategica nazionale ai fini degli adempimenti comunitari in materia di S.P.V. e Sicurezza Alimentare, sono preponderanti nel Dipartimento di Prevenzione sia in termini prestazionali quali-quantitative (circa il 70% delle prestazione erogate e oltre l’80% delle somme riscosse e specificamente vincolate ai predetti Servizi dal d.Lgs n. 194/08), che per la complessità organizzativa e per numero di personale afferente. Infatti, all’Area veterinaria afferiscono ben 92 fra Dirigenti Veterinari di ruolo e specialisti ambulatoriali veterinari, mentre nelle restanti tre strutture del Dipartimento vi operano appena 18 Dirigenti medici.

Inoltre i LEA specifici in materia di S.P.V. sono obiettivi che rappresentano una quota rilevante tra quelli assegnati con l’atto di nomina del Direttore Generale della ASL di Benevento (DGRC n.505/2016); Pertanto è incontrovertibile che ciascun Servizio di SA, IAOA e IAPZ possieda i predetti requisiti per essere classificato struttura complessa.
E’ poi il caso di far rilevare che la individuata UOC di Epidemiologia e Prevenzione, non è prevista dal comma 2 dell’art. 4-quater del d.gs n. 502/1992 e s.m.i. e pertanto non sussiste vincolo in merito alla tipologia di strutturazione! In conclusione si chiede che l’assetto organizzativo dell’area di Sanità Pubblica Veterinaria non sia modificato rispetto al testo approvato con il DCA n.69/2018.
e) Art. 21 – Il Direttore di Dipartimento
Si segnala che è necessario effettuare la seguente correzione al testo: dopo le parole: “con specifico contratto triennale, rinnovabile,” è necessario aggiungere: “consecutivamente una sola volta,” onde renderlo conforme al DCA 18/2013 (p.16.6).
f) Incarichi di alta specializzazione
Si è rilevato come nella proposta di atto aziendale siano state previsti n. 15 incarichi di alta specializzazione. Tale previsione, che tra l’altro non compete ad un atto di macro organizzazione, contrasta con il vigente Regolamento in materia di affidamento, verifica, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali e graduazione delle funzioni dirigenziali (delib. n. 58/2015) che prevede un numero contingentato di tali incarichi: uno per ciascun distretto e dipartimento (allegato B, art. 29/b) e con l’accordo siglato tra le OO.SS. e il D.G. del 25/7/2018 con il quale si stabiliva di avviare entro il 15/9/2018 le “procedure relative alle proposte sia per gli incarichi di struttura che per quelli di alta specialità”, e in violazione dello stesso atto aziendale approvato con DCA 69/2018 (art. 31 ultimo cpv)! Nonostante tale procedura non sia stata mai avviata, nel corrente anno, il management ha attribuito una serie di nuovi incarichi di alta specialità ad personam, senza alcuna procedura selettiva, in palese violazione del CCNL, del CCIA, del predetto regolamento per il conferimento degli incarichi, nonchè dello stesso atto aziendale approvato con DCA n.69/2018 (art. 34). Inoltre, la previsione di tali incarichi è in contrasto con la stessa proposta di rimodulazione dell’atto (art. 31 ultimo cpv). Pertanto, anche alla luce dell’emandando CCNL che ridisegna sostanzialmente la materia degli incarichi
professionali e gestionali, contigentando tra l’altro il numero di tali incarichi di alta specialità, si chiede di stralciare dal testo tutte le previsioni di “incarichi professionali di alta specializzazione” ovvero di prevedere specifica riserva, inserendo nel testo che: “Gli incarichi di alta specializzazione previsti dal presente atto saranno oggetto di rideterminazione nel quadro della complessiva previsione aziendale degli incarichi professionali derivante da modifiche in merito dettate dal CCNL e/o da regolamenti regionali”. In ogni caso, queste OO.SS. si riservano ogni e utile azione nelle sedi competenti a tutela dei diritti”.