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Benevento – Pubblichiamo di seguito un’interrogazione presentata dalle Portavoce in Senato del Movimento 5 Stelle, Ricciardi e De Lucia,  sull’atto aziendale dell’Asl Bn.

“L’Azienda sanitaria locale (ASL) di Benevento, con ambito di competenza coincidente con l’intero territorio provinciale di circa 280.000 abitanti distribuiti in 78 comuni su un’area di 2.080 chilometri quadrati, eroga servizi sanitari con un assetto esclusivamente territoriale, dopo che l’unica struttura ospedaliera “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” è stata sottratta dalla competenza ASL e annessa all’AORN (Azienda ospedaliera di rilievo nazionale) “G. Rummo” di Benevento, con DCA (decreto del commissario ad acta) n. 54 del 7 novembre 2017; il commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale (SSR) campano, con DCA n. 54 del 5 luglio 2018 ha approvato, con misure prescrittive da adempiere entro il 31 gennaio 2019, l’atto aziendale della ASL di Benevento trasmesso con deliberazione DG n. 210 del 16 aprile 2018; le difformità di legge che il commissario ad acta rileva e censura nel DCA n. 54 del 2018 concernono: il numero eccessivo di unità operative complesse, 29 invece di 21, e di unità operative semplici e semplici dipartimentali, 38 invece di 28, (in violazione al DCA n. 18 del 2013); l’afferenza di unità operative alle dirette dipendenze degli organi di vertice (in violazione dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni); l’inidonea collocazione delle unità operative delle “Dipendenze Patologiche”, del “Laboratorio Analisi”, dell'”Assistenza Residenziale di soggetti in stato vegetativo” (in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, richiamati all’art. 97 della Costituzione Italiana e dal comma 7, dell’art. 18 legge n. 32 del 1994); la mancanza del parere obbligatorio del Consiglio dei sanitari mai costituito (in violazione agli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni); considerato che, a parere degli interroganti: il commissario ad acta della Sanità in Campania ha approvato per decreto un atto aziendale non attuabile per almeno 6 mesi, essendo connotato da chiari elementi d’illiceità che il direttore generale dell’ASL ha riproposto per la quarta volta in due anni ignorando le censure precedentemente formulate dalla Direzione regionale tutela della salute con provvedimenti prescrittivi (n. 843998/2016 e n. 0307449/2017); la ripetuta inottemperanza alle disposizioni di legge e agli atti prescrittivi regionali configura in prima ipotesi danno all’erario causato dall’esubero di unità operative, che determina a sua volta un corrispondente aumento degli incarichi dirigenziali, con illecito vantaggio stipendiale e conseguente impiego scorretto e distorsivo delle risorse pubbliche; la predisposizione e l’attuazione dell’atto aziendale rientrano negli obiettivi di carattere generale assegnati al punto c) della DGRC (Delibera di giunta regionale Campania) n. 505 del 22 settembre 2016 di nomina del direttore generale dell’ASL di Benevento, Franklin Picker.

Il mancato raggiungimento di tale obiettivo costituisce grave inadempimento sanzionabile con la decadenza dall’incarico; il direttore generale dell’ASL di Benevento non ha a parere degli interroganti assolto l’obbligo di produrre, entro i diciotto mesi dalla data di nomina, il certificato di frequenza al corso di formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria, come previsto all’art. 10 del contratto di conferimento d’incarico; la sequela d’inadempimenti e la sistematica reiterazione di una programmazione difforme con il Piano sanitario nazionale e con l’attività legislativa regionale evidenziano una condotta incompatibile con il corretto assolvimento dell’incarico di direttore generale dell’ASL; per la nomina a direttore generale occorre avere una “comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale” svolta a seguito di formale conferimento d’incarico riconducibile alla struttura organizzativa della unità operativa complessa (art. 1, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni e integrazioni) mentre l’incarico professionale di provenienza del dottor Franklin Picker è quello di “dirigente medico con incarico di struttura semplice”, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 741 del 29 luglio 2016 della ASL Na3Sud, si chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché, alla luce dei fatti descritti, sia valutata la disapplicazione del suddetto atto aziendale, nonché accertata la legittimità del decreto del commissario ad acta n. 54 del 2018 e della permanenza dell’attuale direttore generale alla dirigenza dell’ASL di Benevento.