Con sentenza pubblicata in data odierna, il Tar Campania- Napoli, Sez.IV (Pres. Severini, Cons.Rel. Lo Sapio) ha annullato il provvedimento con cui uno studente del Liceo Classico P.Giannone di Benevento era stato escluso da tutte le prove dell’esame di maturità, per essere stato asseritamente sorpreso nell’uso di un telefono cellulare durante la prova di italiano.
Atteso l’interesse mediatico suscitato dalla vicenda, con giudizi inevitabilmente contrastanti sull’accaduto, nella qualità di difensori dello studente riteniamo opportuno riportare di seguito alcuni passaggi salienti della decisione pronunciata dai Giudici Amministrativi, assai significativa anche sotto il profilo della evoluzione giurisprudenziale in materia:
- “(…) anche alle sanzioni disposte in ambito scolastico si applicano i principi generali cui devono conformarsi tutti i provvedimenti disciplinari, imponendosi all’Amministrazione scolastica titolare del potere autoritativo il dovere di procedere a un apprezzamento complessivo e prudente di tutti gli elementi della fattispecie e non incorrere in una sproporzione della sanzione in relazione ai fatti addebitati (Cons. Stato, Sez. VII, 19/03/2025, n. 2281) e la salvaguardia delle garanzie procedimentali, a tutela del contraddittorio.”
- “Ne consegue che, specie per sanzioni così gravi, come quelle che comportano la ripetizione dell’anno scolastico, lo scopo educativo non giustifica né la violazione della proporzionalità, con il conseguente dovere di tener conto del “contesto valutativo dell’intera personalità e del percorso scolastico dello studente” (Cons. Stato, Sez. VI, 12 settembre 2012, n. 4834), né “l’omissione di regole procedimentali la cui mancanza, a fortiori in un provvedimento avente natura afflittiva, si risolve in arbitrio” (T.R.G.A. Trentino-A. Adige Trento, Sez. Unica, 29 maggio 2024, n. 82).
- “Nel caso di specie emergono dalla ricostruzione dei fatti, documentati nei verbali prodotti in giudizio, le plurime violazioni procedimentali e, in ogni caso, l’omessa considerazione della complessiva situazione personale dell’alunno e del suo curriculum scolastico.”
- “La sanzione disciplinare dell’estromissione (anche fisica) dalla prova scritta è stata assunta dalla Presidente della commissione (…)e resa effettiva con un mero ordine orale e senza che l’organo preposto, ossia la Commissione d’esame, si fosse riunito e avesse deliberato, con la presenza di tutti i componenti (o eventuali supplenti), trattandosi di un collegio perfetto .“
- “Sono probanti, in tal senso, sia il verbale redatto nella stessa data del 18 giugno 2025, in cui si dà conto assenza di componenti della commissione medesima (uno dei quali, persino indicato come “irreperibile”), sia la dichiarazione allegata al verbale del 19 giugno 2025 di un membro della Commissione, che conferma che la decisione è stata assunta in data 18 giugno 2025 durante la sua assenza, e non all’esito della riunione della Commissione, convocata solo la mattina del 19, la quale si è invece trovata innanzi al fatto compiuto dell’allontanamento fisico dello studente, già disposto ed attuato durante la prova scritta di italiano.”
- “Invero, da nessuno dei verbali acquisiti, né dalle argomentazioni difensive dell’Amministrazione, emerge la considerazione, da operarsi nella valutazione complessiva delle circostanze di fatto, del brillante percorso di studi dell’alunno (poi confermato anche dall’esito della prova dell’esame di Stato), nonché del suo comportamento scolastico. Il principio di proporzionalità, e il correlativo dovere di motivazione, avrebbe dovuto indurre la Commissione anche a verificare se effettivamente l’elaborato scritto era stato copiato da fonti esterne, poiché neanche dell’effettivo utilizzo delle “ricerche” che sarebbero state svolte in pochi minuti sul dispositivo è stata prodotta prova nei verbali acquisiti in giudizio.”
Avv.Luigi Diego Perifano
Avv.Mario Perifano