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Il Benevento5 si regala senza giocare, la finale play-off di serie B grazie alla decisione, appena ufficializzata, dal Giudice Sportivo. Le due squadre e che si sono affrontate sabato scorso non hanno concluso la loro gara a causa di una rissa scoppiata tra calciatori di entrambe le contendenti, l’Eur Massimo e il Cioli Ariccia Feros. 
Perdita per 0-6 ad entrambe e porte spalancate per la finale ai sanniti che ora attendono l’avversario dell’ultimo round che divide i giallorossi dalla categoria superiore.
Gara del 15/ 5/2021 EUR MASSIMO – CIOLI ARICCIA FEROS
Il giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto osserva:
L’incontro in epigrafe è stato definitivamente sospeso dall’arbitro al
termine del primo tempo a seguito di una rissa scoppiata tra calciatori di entrambe le società, che coinvolgeva numerosi tesserati di ambedue le compagini. Tra di essi il direttore di gara individuava tre calciatori titolari per parte ed a seguito di ciò, ai sensi del vigente regolamento di gioco, era costretto a decretare la sospensione definitiva dell’incontro per sopravvenuta inferiorità numerica caratterizzata dalla mancanza del numero minimo di tre giocatori per parte, indispensabile per poter proseguire la
gara. Dal referto arbitrale, risulta inequivocabilmente che il fatto che ha generato la rissa suddetta è scaturito da una gomitata sul petto data volontariamente ad un avversario al momento di far rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, dal calciatore del Cioli Vizonian Ferreira Lucas. Tale atto seppur deprecabile, ha scatenato, ad avviso dello scrivente giudice sportivo, la reazione di numerosi compagni di squadra, sproporzionata, rispetto alla teuità dell’episodio, i quali, si sono avventati in massa sui calciatori avversari colpendoli con numerosi calci e pugni. Costoro per difendersi dall’aggressione a loro volta hanno reagito, sferrando calci e pugni agli avversari. Agli scontri prendevano parte attiva anche i dirigenti della società ospitante e l’allenatore della medesima il quale, espulso nel corso della prima frazione di gioco, rientrava indebitamente sul terreno di gioco, colpendo con ripetuti calci e pugni un calciatore avversario, nonché diversi individui anch’essi riconducibili alla società ospitante, penetrati sul terreno di gioco tramite un cancelletto lasciato aperto ed incustodito. La situazione si normalizzava solo dopo l’arrivo delle forze dell’ordine invitate ad intervenire su sollecitazione del commissario di campo.
Da quanto sopra esposto consegue che la mancata conclusione dell’incontro debba essere imputata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ad entrambe le società, ragion per cui si decide:
a) di comminare alla Soc. Eur Massimo ed alla Soc. Cioli Ariccia la
punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6, con conseguente esclusione dal prosieguo della manifestazione. Ad ambedue le società è comminata altresì la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva 2021-2022.
b) Provvedimenti a carico di tesserati espulsi:
squalifica per 6 giornate di gara a Vizonian Ferreira Lucas (Cioli
Ariccia) per aver volontariamente ed immotivatamente colpito con una gomitata al petto al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo un avversario, scatenando la reazione violenta degli avversari con coinvolgimento di tesserati di ambedue le società.
Squalifica per tre giornate di gara rispettivamente a Cioli Roberto,
Bonetti Giorgio e Kola Ervin (Cioli Ariccia) responsabili di atti di
violenza a gioco fermo nei confronti di calciatori avversari.
Squalifica per 6 gare a Fantini Francesco (Eur Massimo) per atti di
violenza a gioco fermo nei confronti di un calciatore avversario, Il
quale, per i colpi ricevuti, giaceva al suolo stordito per alcuni minuti
e per aver successivamente insultato il secondo arbitro ed il commissario di campo.
Squalifica per tre giornate di gara rispettivamente a Dal lago Lorenzo, Fabozzi Federico Mattia, Petrucci Emanuele, Savi Edoardo, Locchi Nicolò, Castro Fernandez Andy David, Merlonghi Tiziano e Corsetti Alessandro (Eur Massimo) per atti di violenza a gioco fermo nei confronti di calciatori avversari.
Inibizione sino al 31 ottobre 2021 a Canini Cristiano (Eur Massimo)
perché, ammesso in panchina in qualità di dirigente addetto agli
ufficiali di gara, prendeva parte attiva agli scontri tra calciatori di
ambedue le società. colpendo gli avversari con calci e pugni.
Squalifica per tre gare a Montenero Roberto, allenatore in seconda del Eur Massimo, per atti di violenza a gioco fermo nei confronti di
calciatori avversari.
Squalifica per 8 giornate di gara a Minicucci Paolo (Eur Massimo),
perché, espulso dopo appena due minuti dall’inizio della gara, per
comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e dei calciatori
avversari, dalla tribuna durante il prosieguo dell’incontro, reiterava
tale condotta ed impartiva direttive ai propri calciatori. Nel corso
degli scontri dianzi menzionati, rientrava sul terreno di gioco
scavalcando una balaustra ed aggrediva con ripetuti calci e pugni gli atleti della compagine avversaria. Sanzione così determinata in quanto recidivo nella corrente stagione sportiva per intemperanze nei confronti dei direttori di gara (R.A.-R.C.d.C.)
c) Ammende a società:
Ammenda di Euro 5000.00 alla Soc Eur Massimo e squalifica del terreno di gioco per due giornate. Per assenza di forza pubblica e per aver omesso di presentare all’arbitro la relativa richiesta. La forza pubblica è sopraggiunta solo grazie all’iniziativa del commissario di campo, adottata a seguito degli scontri tra tesserati delle due società. Per la condotta violenta posta in essere da atleti e tesserati nei confronti dei calciatori della squadra ospitata caratterizzata da molteplici atti di violenza che hanno determinato la sospensione definitiva dell’ incontro.
Per ingiurie minacce, da parte di persone riconducibili alla società, nel corso dell’incontro nei confronti degli arbitri .In una circostanza uno dei suddetti soggetti lanciava una bottiglietta piena d’acqua contro il secondo arbitro, colpendolo al capo senza conseguenze. Perché nel corso degli scontri tra calciatori di opposte fazioni, soggetti non identificati ma riconducibili alla società, accedevano sul terreno di gioco, passando attraverso un cancelletto lasciato aperto ed incustodito e prendevano parte attiva agli scontri ed alle violenze nei confronti dei calciatori avversari.
Ammenda di Euro 2500.00 alla Soc. Cioli Ariccia.
Perché un proprio calciatore al termine del primo tempo con un atto di violenza immotivato e temerario colpiva un calciatore avversario scatenando la reazione sia del colpito che dei suoi compagni di squadra e dei soggetti che assistevano all’incontro. Gli scontri e le violenze scaturitene coinvolgevano tesserati di entrambe le società, causando. a seguito dei provvedimenti disciplinari adottati dall’arbitro nei confronti dei soggetti coinvolti, la sospensione definitiva dell’incontro.