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Benevento, 4 settembre 2017. – La Uil Avellino/Benevento rende noti gli ultimi aggiornamenti interpretativi e applicativi forniti dall’Inps e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riferiti alle nuove “prestazioni occasionali” (ex voucher). L’Inps con il messaggio n. 3177/2017 dello scorso 31 luglio, ha comunicato che da tale data è attiva, sul sito dell’Istituto, l’applicazione di gestione delle “deleghe” per gli enti di patronato e i consulenti del lavoro quali intermediari autorizzati per le operazioni di registrazione e ulteriori adempimenti connessi alle nuove prestazioni occasionali. Attraverso la Circolare n. 5/2017 del 9 agosto u.s., e la successiva nota integrativa del 21 agosto, giungono dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarimenti sul sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazioni del nuovo istituto:

  • superamento limite economico di € 2.500 o di 280 ore l’anno civile tra singolo prestatore e utilizzatore: trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data dello sforamento del limite con relative sanzioni civili e amministrative;
  • prestazioni di lavoro occasionali rese da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa: conversione ex tunc in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con relative sanzioni civili e amministrative;
  • violazione della comunicazione preventiva entro i 60 minuti antecedenti l’inizio della prestazione, laddove la stessa sia effettuata in ritardo o non contenga tutti gli elementi richiesti (es: prestazione occasionale svolta per un numero di ore superiore rispetto a quelle comunicate), o quando non si palesi un “voluto” occultamento della prestazione; violazione del divieto di ricorso a prestazioni occasionali per utilizzatori aventi alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; divieto di ricorso all’istituto da parte delle imprese agricole (salvo alcune eccezioni); divieto di utilizzo in appalti di opere e servizi; divieto di utilizzo in edilizia ed affini: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera di cui risulti accertata la violazione, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata [tale sanzione si applica solo in caso di “Contratto di prestazione occasionale”];
  • mancata trasmissione della comunicazione entro 60 minuti precedenti l’inizio della prestazione che, sulla base di criteri di accertamento previsti nella Circolare n.5, induca a ritenere “volutamente occultata” la prestazione lavorativa: maxi sanzione da lavoro nero;
  • revoca di una comunicazione già effettuata di inizio prestazione laddove, a seguito di accertamenti, risulti evidente la volontà, da parte dell’utilizzatore, di occultare la prestazione resa dal lavoratore: maxi sanzione da lavoro nero.

“E’ assolutamente giusto – osserva Fioravante Bosco (Uil Av/Bn) – che dinanzi alle violazioni di legge intervengano sanzioni dure a carico dei datori di lavoro che continuano a far di testa propria. E’ però anche vero – conclude Bosco – che l’eliminazione tout court dei voucher farà tornare il lavoro nero. Insomma, si è presa una decisione che ha eliminato molti abusi ma che, contemporaneamente, ha peggiorato la situazione di molti altri lavoratori”.