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E’ arrivato pochi minuti fa l’atteso via libera della commissione Affari Istituzionali di palazzo Mosti al regolamento che disciplinerà i referendum consuntivi comunali.

Atto importante considerato che una procedura è già in corso, quella  promossa dal Comitato Abc e volta a interrogare i cittadini beneventani sulla gestione pubblica dell’acqua. Oltre 3.200 le firme raccolte dagli attivisti, numero più che sufficiente visto che il regolamento ne richiede 3mila. La novità, però, è che le sole sottoscrizioni non bastano a convocare la consultazione.

L’articolo 9, infatti, riserva al Consiglio Comunale il compito di pronunciarsi sulla ammissibilità della proposta. E sulla questione acqua, a quanto pare, la strada sarebbe tutt’altro che in discesa. A dar retta ai soliti bene informati, la struttura tecnica di palazzo Mosti, interpellata nel merito, sarebbe orientata a esprimere un parere negativo sul quesito referendario. Un disco rosso legato al regime misto privato-pubblico (con il pubblico in minoranza) che gestisce oggi l’acqua nel capoluogo. Novità, su questo aspetto, sono attese nei prossimi giorni. Ma nel caso l’indiscrezione venisse confermata, il ‘no’ dei tecnici potrebbe rivelarsi decisivo una volta giunta in Consiglio la proposta.

Quanto al resto, l’atto licenziato dal presidente della Commissione Giovanni Zanone punta a regolare l’intero iter, ponendo dei limiti alle materie su cui sarà ammesso il ricorso allo strumento referendario e fissando scadenze e step da seguire per chiamare al voto i beneventani.

Per entrare in vigore, evidentemente, il regolamento dovrà ora essere approvato anche dal Consiglio Comunale. Un passaggio, questo, che non si annuncia complicato dato che oggi la commissione si è espressa all’unanimità.

Di seguito, i 16 articoli che compongono il Regolamento così come approvato in Commissione:

Art. 1

Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l’attuazione del Referendum Consultivo così come previsto dal Capo IV dell’art 79 dello statuto , inteso a promuovere e valorizzare la partecipazione e la miglior tutela degli interessi della comunità cittadina.

Art. 2

Il Referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materie di competenza comunale.

Il Referendum non è ammesso:

-in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;

-per gli atti di designazione, di nomina e di revoca;

-per gli atti concernenti il personale dipendenti del Comune e/o di qualunque altra istituzione ad esso collegata;

-per gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;

Art.3

Il Referendum consultivo non può aver luogo in concomitanza con le operazioni di voto relative all’elezione del Consiglio Comunale;

CAPO II: REFERENDUM COMUNALE

 Art.4

Il referendum consultivo popolare su questioni  di rilevanza comunale può essere assunto dall’Amministrazione comunale  o dai cittadini.

Nel primo caso  l’iniziativa  spetta al Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Nel secondo caso l’iniziativa  della consultazione referendaria è assunta da un comitato promotore  e deve essere sottoscritta  da almeno tremila  elettori  iscritti nelle  liste elettorali del comune (art. 80 dello Statuto Comunale). 

I cittadini che intendono promuovere il referendum devono presentare al comune apposita istanza indirizzata al Sindaco.

Art. 5

I promotori della consultazione devono presentare al Sindaco la richiesta contenente le motivazioni per le quali si richiede il referendum, nonché il testo integrale del quesito proposto  che deve essere espresso in modo sintetico e di facile interpretazione. Inoltre il referendum deve rispondere a requisiti di  chiarezza ed omogeneità.

Art. 6

L’avvio del procedimento del referendum avviene con la autenticazione dei modelli appositamente predisposti dai presentatori, da parte del Segretario Generale del Comune o un suo delegato.

Per adempiere a quanto sopra previsto i promotori della iniziativa devono presentarsi in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, alla Segreteria Generale del Comune, muniti della autorizzazione d’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Benevento.

La raccolta delle firme viene effettuata su appositi modelli a stampa che devono essere datati e vidimati per ciascun foglio dal Segretario Generale o da un suo delegato e deve avvenire in un arco di tempo non superiore a centoventi giorni

Le firme dei sottoscrittori, relativamente ai quali devono essere chiaramente indicati  per esteso il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, vanno autenticate nelle forme previste dalla legge  e possono essere autenticate  anche collettivamente foglio per foglio. In tal caso  oltre alla data nel foglio deve  farsi constatare  il numero delle firme  in esso contenuto.  

Art. 7

Qualora la proposta di referendum consultivo sia presentata dai componenti del Consiglio Comunale, le sottoscrizioni sono rese alla presenza  del Segretario Generale o di un suo delegato.

Art. 8

La proposta formulata secondo le prescrizioni di cui ai precedenti  articoli, corredata delle relative autocertificazioni di iscrizioni nelle liste elettorali del Comune,  deve essere presentata  alla Segreteria Generale  del Comune che ne rilascia ricevuta  e che a sua  volta la trasmette alla Presidenza del Consiglio Comunale.

Art. 9

Sulla ammissibilità della proposta, vista sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo formale in merito alla ritualità  della procedura seguita, si pronuncia il Consiglio  Comunale entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, su relazione del Presidente della Commissione Consiliare competente.

Art. 10

La deliberazione del Consiglio Comunale che indice il referendum consultivo deve essere approvata con il voto favorevole del Consiglio Comunale così come  previsto  dall’art. 80 dello Statuto Comunale.

Entro sei mesi dall’esecutività della deliberazione  comunale il Sindaco  indice il referendum e fissa la data della votazione con propria ordinanza, che deve essere emanata non oltre sessanta giorni antecedente la data della votazione.

Art. 11

La deliberazione di cui all’art. 10 non può essere adottata dal Consiglio Comunale  nel corso dei dodici mesi che precedono  la scadenza  del suo mandato  e dei sei mesi  che seguono la prima seduta successiva alla sua rinnovazione.

Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale le procedure referendarie in corso restano sospese  e vengono riprese su richiesta dai promotori o dagli altri proponenti l’iniziativa di cui al precedente art. 4, decorsi tre mesi dalla prima seduta successiva alla rinnovazione del Consiglio stesso.

Nello stesso anno può aver luogo un’unica tornata referendaria. Qualora siano proposti più referendum, questi vengono accorpati. 

Art. 12

Per la composizione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al DPR  30 Marzo 1957  e successive modificazioni e integrazioni  e quelle previste dalla legge 25 maggio 1970  n.352, così come modificata dalla Legge  22 Maggio 1978 n. 199, s,m,i,

Alla propaganda elettorale si applicano le disposizioni contenute nella Legge 4 Aprile 1956 n. 212 cos’ come modificato dalla Legge 14 Aprile 1975 n. 130 e della legge 22 Maggio 1978, n.199.  

Art. 13

Le schede per la consultazione referendaria sono predisposte dall’Ufficio Elettorale  del Comune di Benevento e devono contenere il quesito in modo sintetico e di facile interpretazione da parte degli elettori.

Il cittadino elettore vota tracciando nella scheda un segno a matita sulla risposta da lui prescelta o comunque sul rettangolo che la contiene (All. “A”).

Art. 14

Il quesito sottoposto a referendum si intende approvato se alla votazione  partecipa almeno la metà più uno degli elettori avente diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli tra quelli validamente espressi.

Nel caso di non validità della votazione non si procede allo scrutinio delle schede votate.

Entro sessanta giorni dalla approvazione del quesito sottoposto a referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio  i provvedimenti conseguenziali.

CAPO III: NORME FINALI

Art. 15

Non è ammessa altra richiesta di referendum consultivo per la stessa materia prima che sia trascorso un quadriennio dalla proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 16

Per  tutto quanto non previsto al Capo II del presente Regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme contenute nella Legge 25 Maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni e integrazioni