- Pubblicità -
Tempo di lettura: 2 minuti

Clemente Mastella si è dimesso alle 11.11 di questa mattina, domenica 2 febbraio.

Come più volte ricordato, il comma 3 dell’articolo 53 del Testo Unico degli Enti Locali dispone che “le dimissioni del sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale”.

E dunque, per ripensarci, Mastella ha tempo fino alle 00.00 del 21 febbraio. Il calcolo dei giorni, infatti, è già cominciato e questo perché – come rilevato in più occasioni dai funzionari del Viminale – “l’assunzione al protocollo del comune della lettera di dimissioni costituisce una formalità sufficiente ai fini della loro conoscibilità, con la conseguenza di poter ritenere perfezionate le dimissioni in parola e di poter individuare la data di assunzione al protocollo come ‘dies a quo’ dal quale va calcolato il termine di venti giorni”,

Ma cosa accade in questi venti giorni?

In questo lasso di tempo, sempre ovviamente che Mastella non decida di revocare prima le sue dimissioni, Sindaco, Giunta e Consiglio restano in carica ma possono esercitare solo poteri di ordinaria amministrazione. Una disposizione che non dovrebbe essere d’ostacolo alla convocazione da parte del Presidente del Consiglio di una seduta utile a chiarire le ragioni delle dimissioni, così come pure richiesto dalle opposizione. E questo perché comunque la discussione non si chiuderebbe con una deliberazione ma si esaurirebbe nel dibattito.

Trascorsi i 20 giorni, come previsto dall’art.141 del D.Lgs. 267/2000 è disposto lo scioglimento del Consiglio comunale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno. Contestualmente cessano tutte le cariche politiche, decadono gli uffici di supporto all’Amministrazione e gli incarichi a contratto.

In questa fase, il Prefetto nomina un Commissario, detto Prefettizio, fino alla conclusione del procedimento di scioglimento che termina – con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno – entro 90 giorni.

Entro il termine di 90 giorni, è nominato un commissario straordinario – sempre con decreto del presidente della Repubblica e su proposta del Viminale – i cui poteri sono identici a quelli, sommati, del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.

Le elezioni avverranno il primo turno elettorale utile. In questo caso, considerato che il termine per l’irrevocabilità delle dimissioni (21 febbraio) è precedente al termine ultimo per andare al voto già nel 2020 (24 febbraio), le elezioni si terrebbero questa primavera (con ogni probabilità tra fine maggio e inizio giugno).