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Violazione della regolazione tariffaria del servizio idrico. Questa la motivazione con cui l’Arera – che è l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ha ‘punito’ la Gesesa, sanzionata con una maxi-multa da 83.700 euro.

La pronuncia risale al 21 giugno e a portarla all’attenzione dell’opinione pubblica è stato questa mattina il portavoce di ‘ApB’ Luigi Diego Perifano nel corso del Consiglio Comunale convocato proprio per discutere della proroga del servizio a Gesesa.

Tutto nasce da alcune ispezioni operate nell’ottobre del 2017 dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. Dall’azione di Arera e fiamme gialle sortivano diverse contestazioni nei confronti della società beneventana.

La prima, e certo tra le più significative, quella riguardante il fatto che Gesesa ha erroneamente calcolato per gli anni dal 2013 al 2017 i corrispettivi da applicare alle utenze non domestiche del Comune di Benevento con riferimento ai consumi ricadenti nello scaglione compreso tra 72 e 108 m3.

Responsabilità confermata dalla stessa società che ha poi rettificato la tariffa per il 2017 e proceduto con i rimborsi per le altre annualità. L’azione per eliminare e attenuare le conseguenze della violazione ha ovviamente inciso sulla quantificazione della sanzione che comunque è scattata visto che è stato considerato leso “il diritto degli utenti ad una corretta formazione e tempestiva applicazione dei corrispettivi tariffari la cui approvazione compete in ultima istanza all’Autorità nonché ad una corretta fatturazione del servizio reso”.

Esito simile per le altre contestazioni mosse da Arera a Gesesa e nello specifico:

2) non aver dichiarato, tra i saldi invariati al 31 dicembre 2012 da più di cinque anni, ai fini della determinazione della tariffa dell’anno 2014, il valore della commessa denominata “Realiz. Imp. depurazione Telese – San Bart in G”, pari a euro 8.671, rimasta invariata dal 2006, in violazione dell’articolo 15, comma 3, del MTI (punto 4.2 e doc. 4.2.b e 4.2.c della check list);

3) Non aver indicato, ai fini della determinazione delle tariffe degli anni 2014 – 2017, come contributi a fondo perduto, i contributi di allacciamento percepiti negli anni 2012 e 2013 e registrati a bilancio alla voce A.1) del conto economico, come ricavi di esercizio, in violazione dell’articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e dell’articolo 15, commi 5 e 6, del MTI – 2 (punto 4.1 della check list);

4) Non aver dichiarato tra le poste rettificative dei costi della produzione e, in particolare tra gli accantonamenti in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie (non deducibili fiscalmente), l’accantonamento al “fondo rischi diversi” registrato a bilancio nell’anno 2011 alla voce B.12) del conto economico, in violazione dell’articolo 32, comma 1, del MTT, dell’articolo 25, comma 2, del MTI e dell’articolo 23, comma 2, del MTI – 2 (punto 4.3 e doc. 4.3.a allegato alla check list);

5) Non aver ricompreso nei costi denominati COres, ai fini della determinazione della tariffa dell’anno 2017, una componente negativa, pari ai contributi in conto esercizio corrisposti dalla Regione Campania nel 2015, a titolo di rimborso dei costi sopportati dalla stessa società nel 2015 per interventi emergenziali effettuati in occasione di un evento alluvionale, in violazione dell’articolo 27, comma 1, del MTI–2 (punto 4.7 della check list);

6) di aver comunicato, pur disponendo già dei valori a consuntivo, valori dei ricavi non corretti ai fini del calcolo delle componenti a conguaglio RcaVOL degli anni 2015, 2016 e 2017 relative al recupero dello scostamento tra i ricavi ammessi a copertura del VRG e i ricavi effettivamente fatturati, rispettivamente, negli anni 2013, 2014 e 2015, in violazione dell’articolo 29, comma 1, del MTI e dell’articolo 29, comma 1, del MTI – 2 (punto 4.5 della check list);

7) di aver richiesto, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, il riconoscimento di costi operativi aggiuntivi (aQC) non dovuti, per l’adeguamento della Carta dei servizi agli standard di qualità del servizio previsti dalla RQSII, in violazione dell’articolo 23, comma 3, del MTI–2; in particolare, la società avrebbe richiesto maggiori costi per il service prestato dalla capogruppo per la gestione e manutenzione dei sistemi ICT, nonostante quota parte dell’importo dovuto per il service fosse già ricompresa nei costi operativi endogeni MTI–2 riconosciuti in tariffa; inoltre, dal prospetto prodotto dalla società con la nota del 7 novembre 2017, la società avrebbe richiesto costi aggiuntivi per i costi di gestione e manutenzione di alcuni software nonostante gli stessi non fossero esclusivamente connessi all’adeguamento degli standard della RQSII e, pertanto, non pertinenti (punto 6 della check list nonché nota del 7 novembre 2017 diGE.SE.SA.).

Tra queste, soltanto la quinta contestazione è stata archiviata. La somma di quelle accertate, invece, ha prodotto la sanzione da 83.700 euro.

Alla Gesesa, ora, non restano che due strade: ricorrere – nei sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento –dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia oppure presentare un ricorso straordinario – entro 120 giorni – al Capo dello Stato. L’unica ulteriore possibilità concessa da Arera è ovviamente quella di pagare. Entro 30 giorni e con versamento.