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GARA DEL 19/ 1/2020 POLISPORTIVA ARPAISE – SPORTING PAGO VEIANO 2011
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Polisportiva Arpaise con il quale la stessa ha chiesto la ripetizione della gara in oggetto; esperiti gli opportuni accertamenti sentiti a chiarimenti il DDG alla presenza del rappresentante AIA lo stesso confermava preliminarmente in modo integrale il referto di gara nella stessa sede dichiarava che:
”Preliminarmente confermo parola per parola il referto è il supplemento di referto di gara in epigrafe; preciso che dopo essere stato spintonato dal calciatore Giorgione Cosimo provvedevo all’espulsione e questi allora infieriva e minacciava di morte ed il proprio
allenatore entrava nel tdg senza autorizzazione e con fare minaccioso e mi invitava a cambiare atteggiamento ed insieme ad alcuni calciatori mi minacciava di morte; a quel punto, non rilevando sussistenti le condizioni minime (…), stante l’assenza della forze dell’ordine, sospendevo la gara e mi dirigevo verso gli spogliatoi;
giunto nei pressi della porta de di ingresso dello spogliatoio in seguito dai calciatori e dai dirigenti della squadra ospitante tentavo di chiudere la porta e questi continuavano nelle minacce mi accerchiavano e quasi mi impedivano l’accesso tant’è che ho dovuto spingere con forza la porta senza colpire alcuno”; rilevato che il referto di gara e il supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara sono fonte di prova privilegiata e che per contro la società reclamante non ha fornito prova sufficiente di quanto sostenuto all’interno del reclamo,

PQM questo giudice sportivo territoriale delibera di rigettare il reclamo così come proposto di confermare quanto già riportato nel relativo C.U., ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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