Tempo di lettura: < 1 minuto
Il Tar, all’esito dell’udienza dello scorso 11 settembre e della valutazione dei presupposti  della misura cautelare richiesta, ha confermato la legittimità dell’operato del Comune ritenendo il ricorso delle ditte infondato poiché gli impianti pubblicitari da rimuovere sono privi di autorizzazione. Inoltre, il Tribunale amministrativo ha messo in chiaro che in ogni caso l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza e del decoro urbano prevale sull’interesse di natura puramente patrimoniale delle ditte private.