Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Dott. Fioravante Bosco, già Comandante Corpo Polizia municipale Benevento.
“La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 2597/2025 del 21/05/2025, pubblicata il 29/06/2025, ha confermato il diritto degli agenti di Polizia Locale del Comune di Lecco a percepire anche durante il periodo di ferie l’indennità di turno, pari al 10% della retribuzione oraria, in quanto tale compenso si configura come integrazione collegata alla qualifica professionale e allo status del lavoratore. I ricorrenti, dipendenti comunali con qualifica di agenti di polizia locale del Comune di Lecco, avevano agito chiedendo, previa disapplicazione dell’art. 23 CCNL 21 maggio 2018 e dell’art. 22 CCNL 14 settembre 2000 per contrarietà all’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, di accertare il loro diritto a percepire, per ogni giorno di ferie, l’indennità di turno nella misura del 10% della retribuzione oraria riconosciuta dalla contrattazione collettiva. Il Tribunale di Lecco aveva accolto le domande. La Corte d’Appello di Milano, adita dal Comune di Lecco, ha confermato la decisione di primo grado richiamando l’orientamento comunitario secondo cui è esclusa la possibilità che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria.
Difatti, la nozione di retribuzione da applicare durante le ferie annuali è determinata dall’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo cui deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria per assicurare una situazione equiparabile a quella dei periodi di lavoro attivo. Il principio europeo impone che la retribuzione feriale comprenda qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, al fine di garantire condizioni economiche paragonabili a quelle di cui il dipendente gode quando esercita l’attività lavorativa. L’indennità di turno rappresenta il compenso della specifica penosità derivante dallo svolgimento delle mansioni su turni avvicendati per assicurare la continuità del servizio di polizia locale e, pertanto, si qualifica come integrazione intrinsecamente connessa alla qualifica professionale. La mancata corresponsione di tale indennità durante le ferie determina una diminuzione della retribuzione che risulta idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione che mira ad assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo per la tutela della loro salute e sicurezza. Le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, costituendo fonte interpretativa qualificata del diritto dell’Unione con valore erga omnes. Il giudice nazionale è tenuto a un’interpretazione del diritto interno conforme alle finalità perseguite dal diritto dell’Unione per conseguire il risultato prefissato dalla disciplina eurocomunitaria e assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione nelle controversie sottoposte al suo esame. La verifica della potenzialità dissuasiva dell’eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie deve essere condotta ex ante, considerando la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita e la finalità della normativa europea di assicurare un compenso che non costituisca deterrente all’esercizio del diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
“Con una nota indirizzata al Dirigente delle risorse umane del Comune di Benevento Gennaro Santamaria, al Segretario generale Riccardo Feola e al Comandante della municipale Giuseppe Vecchio, ho chiesto che per me e per tutti i colleghi del Corpo di Polizia municipale venga liquidata la differenza di indennità di turnazione di cui godevamo o godono ancora, anche durante il periodo di ferie, nell’ambito temporale non soggetto a prescrizione, prima che ogni singolo dipendente agisca per le vie legali con aggravio di spese per l’Ente”.”