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Benevento –  “Diversamente dall’apocalittico quadro processuale dipinto dal difensore del Comune di Benevento, che ha paventato difetti di giurisdizione, nullità del ricorso o carenza stessa di interesse in capo ai genitori (questioni tutte che si decideranno all’udienza pubblica del 7 marzo 2018), il TAR Campania, pur rigettando l’istanza cautelare ha fissato ben determinati paletti che serviranno per orientare le scelte dei soggetti coinvolti in questa vicenda”.

Questo l’incipit della nota stampa, relativa alla delicata questione della mensa scolastica a Benevento, a firma degli avvocati Giorgio Vecchione e Stefania Pepicelli. Di seguito la nota completa che attesta, fondamentalmente il rinvio della decisione:

“Innanzitutto la motivazione del rigetto non riguarda la FONDATEZZA in diritto del ricorso, ma solo la NON ATTUALITA’ di un PERICOLO di DANNI GRAVI ed IRREPARABILI derivanti dagli atti impugnati.  Questo poiché, ad avviso del TAR,  l’efficacia dei provvedimenti impugnati (e con essa la capacità di questi di LEDERE gli interessi ed i diritti delle famiglie) è intimamente legata all’entrata in funzione del servizio pubblico di ristorazione collettiva gestito dal Comune. Un servizio che, si legge nell’ordinanza non risulta attivato né risulta in programma l’avvio del detto servizio, alla luce della sopravvenuta sospensione della relativa procedura di gara così come concordemente dichiarato dalle parti nel corso della odierna camera di consiglio (cfr. anche nota ANAC depositata il 6 ottobre 2017) per cui non si ravvisa l’attualità della lesione paventata”.

“Ciò significa -proseguono gli avvocati – che se il servizio pubblico dovesse entrare in funzione prima della data di udienza del marzo 2018, i ricorrenti potranno riproporre l’istanza cautelare qualora fossero loro opposti il regolamento comunale o altri provvedimenti inibitori; in questo caso il periculum sarebbe certamente attuale. Ma il TAR Campania dice anche altro e stabilisce un ben determinato principio”.

“Il TAR – proseguono gli avvocati-  ha così statuito:

“Considerato che la decisione circa l’avvio delle attività scolastiche a tempo pieno (profilo quest’ultimo diffusamente argomentato dai difensori dei ricorrenti nella odierna camera di consiglio) non rientra nell’ambito del thema decidendum, risultando tale scelta rimessa, invece, solo alla futura decisione dell’amministrazione competente”;

Questo punto è di straordinaria importanza poiché, a nostro avviso, il TAR ha voluto segnare una netta linea di demarcazione tra le competenze istituzionali del Comune e quelle della Scuola. La decisione di attivare il tempo pieno consentendo la consumazione di pasti domestici, unica e sola alternativa al digiuno, nel rispetto delle scelte delle famiglie ed in osservanza dei piani triennali dell’offerta formativa delle scuole, è una scelta che i dirigenti scolastici di Benevento hanno già operato con apposite note congiunte (prot.n. 4290 del 29.9.17 e prot.n. 5990 del 2.10.17).  Tale situazione perdurerà fino a quando non entrerà in funzione il servizio di ristorazione comunale e, con esso diverrà efficace il regolamento comunale. Questa considerazione, quindi, segna la separazione netta tra il tempo mensa, insito nel tempo pieno, ed il servizio mensa, evidentemente non garantito dal Comune.   La scelta di attivare il primo, consentendo l’autorefezione, compete unicamente ai dirigenti ed agli organi collegiali delle scuole e non può essere condizionato all’attivazione del servizio di refezione.  Non è, quindi, un caso che il TAR abbia espressamente specificato che

“… l’avvio delle attività scolastiche a tempo pieno (…) non rientra nell’ambito del thema decidendum”,

ossia non è oggetto di causa. Le ultime considerazioni riguardano le premesse della motivazione del TAR che ha così correttamente statuito e precisato.

“Considerato che il ricorso in esame è proposto avverso le delibere comunali n. 21/2017 recante approvazione del Regolamento comunale per il servizio di refezione scolastica e la n. 121/2017 avente ad oggetto le linee di indirizzo per il servizio di refezione scolastica, in base alle quali si dispone il divieto di consumazione del pasto domestico nei locali scolastici per questioni di igiene e di ottimale alimentazione”;

“A parere di chi scrive – concludono – , il TAR ha voluto dare un segnale proprio sul tema della giurisdizione, contestata dalla difesa del Comune; il giudizio rientra pienamente nell’ambito della giurisdizione di legittimità appartenente al Giudice Amministrativo, poiché è volto all’annullamento mero di atti amministrativi ritenuti illegittimi.  Con il ricorso non s’è voluto richiedere al TAR alcun accertamento di diritti soggettivi (in tal caso la giurisdizione sarebbe spettata certamente al Giudice Ordinario), ma la mera declaratoria di annullamento di atti amministrativi illegittimi per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. I ricorrenti, quindi, alla luce dell’Ordinanza del TAR Campania che ha dichiarato non immediatamente leso il diritto al consumo di pasti domestici nelle scuole, continueranno ad esercitarlo così come da disposizioni dei dirigenti scolastici; qualora il Comune dovesse appaltare il servizio, di fronte a nuovi e diversi atti inibitori che rendano attuale il periculum in mora, rendendo non esercitabile il proprio diritto, proporranno nuovamente istanza cautelare al TAR Campania, salvo che non intervenga prima la sentenza di merito. Infine, solo per chiarire un aspetto che sembra aver creato molta confusione, preme precisare che se il Servizio di mensa comunale non è stato attivato, ciò non a nulla a che vedere con il ricorso presentato dai genitori, bensì riguarda problematiche note relative alla gara esperita dal Comune per tale servizio e/o comunque scelte discrezionali operate dall’ente locale al riguardo”.