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Benevento – Di seguito riportiamo integralmente la richiesta di parere al segretario generale depositata oggi dal consigliere comunale del Pd Raffaele Del Vecchio, in merito alla presunta illegittimità della nomina dei componenti dell’Ufficio di Piano (Settore Urbanistica).

Il sottoscritto Consigliere comunale avv. Raffaele Del Vecchio, presa visione della determinazione del settore Opere Pubbliche n. 101 del 9/3/17, con la quale sono stati affidati in appalto servizi tecnici di supporto al RUP, osserva quanto segue.

  1. L’affidamento è basato sulla determinazione dirigenziale n. 911 del 13/12/16 (registro generale n. 2604 del 19/12/16) con la quale si è stabilito di individuare quattro professionisti “cui affidare il servizio di cui all’art. 36 comma 2 lettera a del d.lgs. 50/2016”, con ciò operando fin dall’inizio un riferimento normativo del tutto inconferente, poiché l’articolo citato non riguarda alcun servizio tecnico ma unicamente una modalità di affidamento, quello diretto, per servizi di importo inferiore ai 40.000 euro;
  2. Nella determinazione citata, più avanti nel dispositivo, si stabilisce che “fine del contratto” è lo “svolgimento delle attività di supporto al responsabile del procedimento relative alle pratiche urbanistiche e alle attività dell’ufficio di piano e attività di supporto al R.U.P. per le opere pubbliche”;
  3. Con la determinazione n. 101 del 9/3/17, il dirigente ha affidato, previo esame dei curricula presentati da ben sessanta professionisti, ad uno di essi l’incarico di “supporto al RUP per il settore oo.pp.” e ad altri tre di essi l’incarico di “supporto al RUP per le pratiche urbanistiche ed ufficio di piano”;
  4. L’atto di conferimento ora citato già si presenta del tutto viziato da carenza di motivazione, poiché se è vero che un incarico al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro può essere affidato in via diretta, il ricorso alla evidenza pubblica, se non vuole essere un mero esercizio formale, deve pur servire ad acquisire una pluralità di manifestazioni di interesse, tra le quali operare una scelta ponderata. Nell’atto citato, invece, in palese violazione dell’articolo 29 del codice dei contratti che pure era stato citato nella determinazione di indizione del procedimento ad evidenza pubblica, non viene espressa alcuna valutazione comparativa dei curricula presentati, limitandosi il dirigente, in maniera invero disarmante, a rilevare che “dall’esame dei curricula risultano soggetti comunque idonei per l’affidamento del servizio” i quattro tecnici prescelti, senza alcun riferimento ai criteri con i quali la scelta è ricaduta su questi ultimi ed alle motivazioni per le quali gli stessi sono stati preferiti a ben altri 56 candidati;
  5. Nel merito dei servizi affidati, ricordo che la figura del professionista esterno di supporto al RUP è sconosciuta dal testo base che disciplina il procedimento amministrativo, contenuto nella legge 241/90 e nelle sue successive modifiche ed integrazioni, mentre compare nel codice dei contratti, ed è attualmente prevista nell’articolo 31 del d.lgs. 50/16. A tale riguardo, è facile osservare che il supporto al RUP è previsto nei procedimenti riguardanti appalti e concessioni, testualmente richiamatinel titolo e nel corpo del citato articolo 31, mentre il supporto medesimo non trova riferimento alcuno nei procedimenti urbanistici, che costituiscono invece tre dei quattro incarichi conferiti con i provvedimenti in oggetto. Tali incarichi, pertanto, appaiono privi di una norma positiva che li preveda e li disciplini;
  6. Quanto al supporto al RUP in materia di appalti e concessioni, è doveroso sottolineare come, secondo il testuale disposto del comma 7 del citato articolo 31, esso è proposto dal RUP, ma solo “nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche”. Ancora, secondo il successivo comma 11, il supporto al RUP è consentito solo “nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente”. Il supporto, come previsto dal medesimo comma, può essere affidato a soggetti “aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale”. Dalla lettura delle citate disposizioni si evince, molto chiaramente, che il supporto al RUP, sempre e solo in materia di concessioni e di appalti, può essere affidato caso per caso, per ogni singolo procedimento o al massimo per contemporanei procedimenti analoghi, che presentino particolare complessità o specificità, su richiesta del RUP e previo accertamento da parte del dirigente della mancanza di personale interno in possesso delle adeguate competenze richieste dal caso. Il procedimento seguito dal dirigente del settore oo.pp., invece, diverge profondamente dalla normativa ora commentata, in quanto, limitandosi ad una generica ed insostenibile affermazione secondo la quale “il personale tecnico in organico presso il Comune di Benevento, già impegnato per l’espletamento di numerosi e sempre più gravosi compiti d’istituto, non è in grado di garantire l’espletamento di tutte le attività per le pratiche urbanistiche e ufficio di piano e assistenza al RUP per le opere pubbliche”, si è pervenuti ad affidare incarichi di carattere continuativo, di supporto a RUP non ancora nominati e per procedimenti non ancora in corso, o comunque non citati in alcun atto di affidamento, che ben potrebbero non presentare quelle specificità che consentono il ricorso alla figura in esame. Ciò senza contare che il supporto richiesto è esclusivamente di carattere tecnico, laddove il settore e l’intero Comune possiede numerose e adeguate professionalità interne esperte e competenti, mentre nulla si prevede per un supporto di carattere economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, pur espressamente previsto dalla legge, nel quale oggettivamente la struttura potrebbe apparire alquanto carente;
  7. La indeterminatezza dei procedimenti cui si riferisce il supporto, l’assoluta mancanza di motivazioni, la durata prefissata dell’incarico, la predeterminazione del compenso corrisposto con carattere continuativo senza riferimento alle effettive prestazioni richieste ed ottenute, la mancata richiesta ai professionisti del possesso di una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali (in violazione di quanto previsto dal comma 11 del più volte citato articolo 31) conducono quindi senza dubbio a concludere che, al di là del nomeniuris utilizzato, nei casi in esame non si tratti di incarichi di supporto al RUP, quanto piuttosto di quelle collaborazioni coordinate e continuative ormai espunte dal nostro ordinamento, e tenute in vita eccezionalmente negli enti locali, solo fino alla fine del corrente anno, grazie ad una  recentissima proroga legislativa; collaborazioni che, notoriamente, si sarebbero potute porre in essere solo in presenza di precisi requisiti e mettendo in campo tutta una serie di verifiche che ben difficilmente avrebbero sortito risultato favorevole presso il Comune di Benevento, nelle condizioni in cui esso si trova;
  8. Ma vi è di più. Ad una attenta lettura dei provvedimenti emanati, generiche espressioni utilizzate ripetutamente come “espletamento di tutte le attività necessarie per le pratiche urbanistiche e ufficio di piano” o “istruttoria delle pratiche urbanistiche” o ancora “assistenza al RUP per le opere pubbliche”, senza nessuna altra specificazione, inducono ad intravvedere negli incarichi conferiti quel ricorso ad incarichi continuativi per lo svolgimento di funzioni ordinarie espressamente vietato dall’articolo 7 del d.lgs. 165/01 e foriero di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Tutto ciò premesso, e per i motivi sopra ampiamente esposti, il sottoscritto Consigliere comunale chiede al segretario generale (quale soggetto preposto a garantire la conformità a legge dell’azione amministrativa, nonché responsabile del sistema dei controlli interni, dell’anticorruzione e della trasparenza) a riesaminare gli atti indicati, ed a rendere su di essi parere di conformità a legge, rispondendo, comunque, ai seguenti quesiti:

  1. Quale norma consente al Comune di nominare professionisti esterni di supporto al RUP in materia urbanistica?
  2. Il supporto al RUP previsto e disciplinato dall’articolo 31 del d.lgs. 50/16 può essere conferito genericamente “per il settore oo.pp.”, senza indicare i procedimenti interessati, senza richiesta del RUP e senza indicare la particolare complessità dell’appalto e le valutazioni e competenze altamente specialistiche richieste?
  3. Gli affidamenti generici, così come conferiti, violano il divieto contenuto nell’articolo 7, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 165/01 in materia di incarichi continuativi per lo svolgimento di funzioni ordinarie?
  4. In presenza di una procedura ad evidenza pubblica e di una pluralità di manifestazioni di interesse, voluta dal Comune, l’assenza di criteri e di motivazioni nel conferimento degli incarichi è conforme alle previsioni dell’articolo 29 del d.lgs. 50/16?

Qualora il segretario dovesse condividere i numerosi profili di illegittimità nel procedimento in oggetto sopra segnalati, vorrà porre in essere quanto previsto dalla legge e dal regolamento comunale sui controlli interni in materia di autotutela.