- Pubblicità -
Tempo di lettura: 2 minuti

Sconftta a tavolino, sanzione pecuniaria e cinque mesi di squalifica per l’assistente di parte. Mano pesante del giudice sportivo nei confronti del Real Puglianello che nel fine settimana appena trascorso ha ospitato il Caiazzo, in occasione della sedicesima giornata del campionato di seconda categoria, girone B. 

“Il GST, letto il referto arbitrale nonché il supplemento di rapporto, rilevato che:

a) la gara è stata sospesa definitivamente al 25º del secondo tempo a causa delle violente proteste da parte di tutta la squadra Real Puglianello che non consentivano la serena prosecuzione della gara, essendo venute meno le condizioni minime per garantire l’incolumità del ddg e dei tesserati; e ciò anche in considerazione dell’assenza della forza pubblica;

b) infatti, dopo che il ddg aveva espulso il calciatore n. 8 della Società Puglianello, l’Assistente di parte della predetta Società, Sig. Pacelli Alessandro, si scagliava contro un calciatore della squadra avversaria, dandogli uno schiaffo al volto;

c) il Sig. Pacelli, dopo essere stato allontanato, si rivolgeva al ddg con parole offensive, volgari e minacciose;

d) il DDg veniva accerchiato da tre calciatori che non riusciva ad identificare e che lo spingevano con forza;

e) nessuno dei calciatori della Società, né tantomeno dirigenti della stessa, intervenivano per tentare di calmare i calciatori;

f) il DDg, riuscito a liberarsi dai tre calciatori, avvicinava il capitano della Società Puglianello chiedendogli di riportare l’ordine all’interno del tdg, ma neanche il predetto calciatore riusciva a placare gli animi dei propri compagni di squadra;

g) il DDG non provvedeva ad estrarre i cartellini rossi a causa della moltitudine di soggetti presenti sul tdg e, principalmente, perché accerchiato dagli stessi P.Q.M. per i fatti di cui innanzi,

commina, ai sensi dell’art. 10 CGS, alla Società Real Puglianello la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della Società ASD Caiazzo 2018;

commina, altresì, alla Società Real Puglianello l’ammenda di euro 250,00 (sanzione aggravata dall’aggressione al Ddg e dalla mancata cooperazione dei dirigenti e dei tesserati della Società predetta a porre fine alla disputa); infligge all’Assistente di parte della Società Real Puglianello, Sig. Pacelli Alessandro, la sanzione dell’inibizione fino al 21.07.2020″.