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Benevento – L’argomento è di quelli delicati. Da un lato il mezzo pasticcio del Governo. Dall’altro una normativa giunta dopo le morti, numerose, di decine di piccoli, lasciati, dimenticati in auto, sotto al sole, dalla famiglia. La scelta di adottare, obbligatoriamente, il sediolino anti abbandono è certamente, senza alcun dubbio, condivisibile.

In base alla normativa “chiunque trasporti in auto uno o più bambini di età inferiore ai 4 anni rischia il pagamento di multe da 81 e 326 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente e, in caso di recidiva nei due anni successivi, la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi”.

Si legge sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “l’obbligo riguarda l’installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai 4 anni. Si attiva nel caso di allontanamento del conducente e può essere integrato nel seggiolino, oppure indipendente dal sistema di ritenuta del bambino”.

E qui sopraggiunge il caos. I punti critici sono essenzialmente due: il fatto che il dispositivo debba essere in grado di attivarsi automaticamente, senza alcuna ulteriore azione da parte del conducente, e il fatto che non alteri le caratteristiche di omologazione del seggiolino. Il problema è che ad oggi non c’è alcun sistema in commercio che abbia entrambe queste caratteristiche: cioè che sia approvato dalla casa produttrice dei seggiolini e, allo stesso tempo, non preveda alcuna azione per attivarsi. Una situazione che sa un po di beffa per chi ne ha già acquistato uno. Eh già, perché spulciando tra i vari siti internet e in realtà anche nei negozi beneventani (ma di fatto in tutta Italia), registriamo, in primis, che i prezzi sono aumentati vertiginosamente – intorno al 30percento in più rispetto a qualche mese fa – e che appare più facile, al massimo, acquistare un dispositivo universale da allacciare al sediolino già in possesso. E qui però interviene una circolare della Polizia di Stato che dice: “nell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alte­rarne le caratteristiche di omologazione”. In pratica, di conseguenza, il problema è che nessuno dei costruttori sembrerebbe assumersi la responsabilità di utilizzo di un prodotto di altri.

Esempio, siamo andati a verificare il sito di una nota azienda di prodotti per bambini che recita quanto segue: “i dispositivi anti abbandono potrebbero interferire con la sicurezza del seggiolino auto in caso di incidente quindi (l’azienda) non può assumersi alcuna responsabilità relativamente al comportamento del proprio dispositivo anti abbandono con un seggiolino auto di altra marca”. E cosi via altre aziende.

E poi ancora, il fatto che debba attivarsi in modo autonomo fa sorgere diversi interrogativi: attivare il Bluetooth sul telefonino è da considerarsi un’azione volontaria attiva? 

Stando al testo dell’allegato, “il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente”. Questo fa sorgere diversi interrogativi, che l’associazione dei consumatori pone alle istituzioni: “Non è chiaro se, ad esempio, la necessità di attivare il Bluetooth sul telefonino sia da considerarsi un’azione volontaria attiva”. 

Sempre Altroconsumo precisa: “Sui seggiolini omologati secondo la norma ECE R44 (quelli che vengono classificati per peso del bambino) non possono essere montati cuscinetti o altri prodotti. Quindi, fatta eccezione per i prodotti della stessa marca del seggiolino, tutti i dispositivi con sensore di peso da mettere sotto la seduta del bambino non dovrebbero essere utilizzati”. 

Eppure, come abbiamo avuto modo di appurare e di sentire, dai negozianti, tutti i dispositivi in commercio, a oggi, hanno la certificazione di conformità. Ma in realtà si tratta, solo, di una autocertificazione che, onestamente, non abbiamo ancora capito se possa bastare o meno in caso di controlli.

A tal proposito, per ora, non sono scattate le multe. I controlli veri a propri dovrebbero partire, in attesa di una moratoria, non prima del mese di dicembre. Solo in seguito a tali controlli si saprà quali prodotti rispettano veramente la legge e quali no. Con una doppia beffa per i genitori che potrebbero essere multati dopo aver speso soldi per un prodotto non a norma. 

Inoltre, per agevolare l’acquisto del dispositivo di sicurezza per seggiolini, nel Decreto Fiscale è stato istituito (ma non è ancora attivo) un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo anti-abbandono, fino a esaurimento dei fondi stanziati. Peccato però che basta fare un veloce giro su internet per sapere che un dispositivo di sicurezza costi, almeno, il doppio.

Una buona regola dunque. Ma che vive, oggettivamente, ancora nel caos. E nel frattempo i genitori che fanno? Il nostro consiglio: attendere. 

 

PER CONOSCENZA VI RIPORTIAMO LE RISPOSTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI SULL’ARGOMENTO IN QUESTIONE:

I DISPOSITIVI SONO IN VENDITA? 
Sì, i dispositivi sono già in commercio da alcuni mesi e sono reperibili on line e nei negozi specializzati in articoli per l’infanzia.

CHE CARATTERISTICHE DEVONO AVERE?
Non necessitano di omologazione ma devono essere accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore. Devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche.

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER GLI INCENTIVI? 
Un decreto verrà pubblicato nei prossimi giorni con le modalità richieste per l’erogazione dell’incentivo. Il contributo sarà erogato direttamente alle famiglie dopo l’esibizione della ricevuta di pagamento, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Per questo è consigliabile tenere lo scontrino.

GLI INCENTIVI SONO SOLO PER GENITORI O ANCHE PER I NONNI CHE VANNO A PRENDERE I NIPOTI A SCUOLA? 
Gli incentivi sono legati al bambino, li riscuote il genitore.

QUALI SONO LE SANZIONI?
Le sanzioni sono quelle previste dalla Legge (la 117 del primo ottobre 2018 all’articolo 1) che ha modificato il codice della strada (art. 172). Si tratta di multe dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 gg a due mesi.

DA QUANDO SARANNO MULTABILI I NON PROVVISTI DEL DISPOSITIVO?
Dal 7 novembre. Il governo sta lavorando per posticipare al primo marzo 2020 l’avvio delle multe per i non provvisti del dispositivo.