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Sostegno alle imprese colpite dal Covid. Il Comune di Torrecuso rientra tra i centri che saranno ‘finanziati’ dall’agenzia delle entrate. A darne comunicazione è il sindaco Angelino Iannella. Che scrive:

“Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (meglio conosciuto come Decreto “Rilancio”), nell’ambito del Titolo II dedicato al “Sostegno all’impresa e all’economia”, prevede all’articolo 25 un contributo a fondo perduto, consistente nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione, elargito direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato a ristorare i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.
Nella Regione Campania sono stati individuati n. 14 comuni (Santa Lucia di Serino, Forino, Atripalda, Avellino, Villa Literno, Marzano Appio, Marano di Napoli, Monte di Procida, Quarto, Sarno, Roccamonfina, Cetara, Scala e Torrecuso) che possono usufruire del suddetto contributo.
Nella provincia di Benevento, l’unico paese che è riuscito ad accedere a questa agevolazione è il Comune di TORRECUSO; si invitano, quindi, tutti i possessori di partita IVA, entro il 13 Agosto 2020, salvo proroghe a presentare istanza.
È un’occasione da non perdere.
Il contributo ha lo scopo di supportare i soggetti economici maggiormente danneggiati dalle conseguenze economiche inevitabilmente indotte dalla pandemia da Coronavirus alleviando, dal punto di vista economico e finanziario, gli effetti negativi dell’epidemia.
A questo scopo l’articolo 25 del richiamato decreto prevede che sia “riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi”.
Alla luce di quanto precede, fermo restando il limite di ricavi/compensi di cui al comma 3 dell’articolo 25, per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calami- tosi (sisma, alluvione, crollo strutturale, ecc.), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
In favore dei soggetti localizzati in Comuni colpiti da eventi calamitosi, l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 25 prevede una deroga alla condizione della riduzione del fatturato, laddove apertis verbis dispone: “Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti […] che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”.
In sostanza, attraverso la disposizione normativa testé richiamata, il legislatore ha riconosciuto la possibilità di godere dei fondi in parola, a prescindere dalla sussistenza del calo di fatturato richiesto quale regola generale dal medesimo comma 4, a tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza “COVID-19” ovvero al 31 gennaio 2020″.