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Acerra (Na) –  Il Consiglio comunale di Acerra ha approvato oggi, con voti unanimi, l’ordine del giorno presentato dal Sindaco Raffaele Lettieri e dal Presidente del Consiglio comunale Andrea Piatto, così come integrato dai componenti della terza Commissione Consiliare Ambiente e Diritto alla Salute, riunita oggi, contro l’emendamento alla legge di bilancio che prevede di elevare a 12 anni la durata degli incentivi CIP n. 6/1992 per l’impianto di termovalorizzazione di Acerra, chiedendo invece di rendere effettivi gli impegni assunti al momento della realizzazione dell’impianto ed, in particolare, la realizzazione delle bonifiche previste dall’Accordo Operativo di programma stipulato il 5.8.2009 con il Comune di Acerra, anziché introdurre norme in favore del gestore dell’impianto.

L’Ordine del giorno fa voto al Presidente del Consiglio dei Ministri affinché il Governo ed i Ministri competenti esprimano parere sfavorevole all’approvazione dell’emendamento e  invita tutti i gruppi parlamentari presso il Senato della Repubblica a votare contro l’approvazione dello stesso emendamento.

L’Ordine del giorno votato all’unanimità, in più, dà mandato al Sindaco, nel caso in cui fosse approvato l’emendamento “di adire le Istituzioni dell’Unione Europea,  di attivare, altresì, tutte le procedure volte alla tutela degli interessi della comunità Acerrana; ai dirigenti competenti, di verificare quali società producono fonti energetiche rinnovabili al 100%, e di stipulare successivamente con le stesse, contratti di fornitura per gli edifici di proprietà comunale”.

Il documento deliberato dal Consiglio comunale di Acerra, ribadisce la contrarietà storica del Comune di Acerra alla concessione agli impianti di termovalorizzazione dell’incentivo previsto dalla delibera CIP n. 6/1992, tanto da aver contestato anche l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3656 dd. 6 febbraio 2008, in forza della quale “al fine di assicurare la rapida conclusione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania gli impianti di termodistruzione o di gassificazione che saranno realizzati nei territori del comune di Acerra, di S. Maria la Fossa e della provincia di Salerno, usufruiranno delle agevolazioni tariffarie per la vendita dell’energia elettrica di cui al provvedimento CIP 6/1992, in deroga ai commi 1117 e 1118 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, nonché dell’art. 2, commi 136 e 137, della L. 24 dicembre 2007 n. 244”.

Nell’Ordine del Giorno si legge infatti che il Comune, sin dal 2008, ha sempre ritenuto che l’OPCM citata, contrasti con l’art. 5, comma 2, della L. 225 del 1992, con la direttiva 2001/77/CE, con l’art. 19 del Trattato sulla Carta dell’Energia, reso esecutivo con L. 10 novembre 1997 n. 415, atteso che il beneficio fu concesso per un periodo ulteriore rispetto a quello di dichiarato stato di emergenza rifiuti nella regione Campania e, soprattutto, che gli impianti di termovalorizzazione non siano sussumibili nel genere di quelli destinati alla produzione di energia rinnovabile, come individuati dall’art. 2 della direttiva predetta ed, infine, che la concessione del beneficio a detti impianti contrasti con il principio di economicità e gli artt. 117 e 119 Cost., in quanto il dichiarato scopo di accelerare la realizzazione degli impianti avrebbe finito con l’essere pagato dagli utenti, con un aumento delle tariffe gravanti su di essi.

Inoltre, degli impianti di termovalorizzazione originariamente previsti nell’OPCM citata nei Comuni di Acerra, S. Maria la Fossa e della provincia di Salerno, è stato realizzato solo quello localizzato in loc. Pantano di Acerra, poi trasferito ex lege alla proprietà della Regione Campania, e affidato al gestore attraverso gara pubblica. E si ricorda anche che il contributo CIP 6/92  per l’energia prodotta in detto impianto viene ripartito tra la Regione ed il gestore, e che il Comune ha impugnato dinnanzi al Tar della Campania il Decreto Dirigenziale n. 1653/2014 della Regione Campania, con cui è stata rinnovata l’autorizzazione integrata ambientale dell’impianto di termovalorizzazione.

Il Comune di Acerra, attraverso l’Ordine del Giorno presentato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio, oltre a contestare la proroga dell’incentivo per le medesime ragioni che erano all’origine della propria opposizione alla concessione dello stesso, quindi, ribadisce che l’impianto di termovalorizzazione di Acerra non rientra tra gli impianti di produzione dell’energia rinnovabile e che, comunque, la concessione del contributo è da considerare antieconomica perché si riversa ingiustamente sugli utenti del servizio elettrico, evidenziando anche che la proroga della concessione dell’incentivo potrebbe alterare le condizioni originarie del procedimento di affidamento in favore del gestore dell’impianto.

In ultimo il Deliberato del Consiglio comunale specifica che “l’Italia è l’unico Paese nel quale il sistema di incentivazione tariffaria, noto come “CIP 6”, viene concesso anche alla produzione di energia elettrica tramite procedimenti quale ad esempio il carbone o la combustione dei rifiuti urbani negli inceneritori (termovalorizzazione). Le criticità di tale sistema, che di fatto non si è rivolto prioritariamente al sostegno delle fonti rinnovabili, avendone beneficiato soprattutto impianti utilizzanti le  cosiddette “fonti assimilate”, come i termovalorizzatori, alimentati da rifiuti, sono state evidenziate anche nel corso di audizioni tenute presso la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. Forti perplessità, infatti, sono pervenute in tali occasioni anche dai presidenti dell’Antitrust e dell’Autorità per l’Energia Elettrica che, rispettivamente nella seduta del 5 febbraio 2009 e in quella dell’11 febbraio 2009, già denunciavano le distorsioni del citato sistema di incentivazioni, che graverebbero sui consumatori finali. In particolare, oggetto di censura da parte dei presidenti delle ridette Autorità Indipendenti, sono stati: la maggiore produzione di elettricità da “fonti assimilate” rispetto alle rinnovabili; la rilevante differenza tra il prezzo del ritiro da parte del GSE e il prezzo di cessione al mercato; la lunghezza delle convenzioni. Su tale ultimo punto, addirittura, vi è stato il fermo invito al Legislatore, volto a una risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6. Anche la  Commissione Europea, in data 20 novembre 2003, ha precisato: ai sensi della definizione dell’articolo 2, lettera b) della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile”.