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Caserta – Irricevibile e inammissibile. Queste le parole con le quali il Tar della Campania ha bocciato il ricorso avverso alla realizzazione del Biodigestore a Ponteselice presentato dai comuni di San Nicola La Strada, Recale, Casagiove, Capodrise, dal Comitato Cittadino San Nicola La Strada, Città Partecipata, il Circolo Legambiente di Caserta, il Movimento Speranza per Caserta, dai consiglieri comunali di Caserta Norma Naim e Francesco Apperti. I motivi della bocciatura possono sintetizzarsi in un’unica ragione: si è arrivati tardi.

Tardi, rispetto alla delibera di giunta del 30 giugno 2017 che avviava le procedura di affidamento della progettazione dell’impianto e che poteva essere impugnata entro il 16 luglio 2017; tardi anche rispetto al fatto che già la delibera Giunta municipale di Caserta n. 112 del 30 giugno 2017 aveva “specificamente approvato lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare dell’impianto di trattamento rifiuti ubicato nella zona ASI di Ponteselice, localizzazione che avrebbe potuto essere eventualmente modificata solo al verificarsi di specifiche condizioni, in ogni caso richiedenti un’apposita rimodulazione del progetto. Ne consegue che la localizzazione dell’impianto ritenuta lesiva per le ragioni di parte ricorrente, aveva connotazioni di certezza e stabilità già al tempo dell’adozione della predetta deliberazione, tardivamente impugnata”.

I giudici hanno ritenuto” inammissibile” anche l’impugnazione della gara per la progettazione “sia per carenza sia di legittimazione che di interesse a ricorrere. Difatti quanto al primo profilo, si osserva che oggetto esclusivo di tale provvedimento è l’indizione di una gara per l’affidamento delle attività di progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto da realizzare in località Ponteselice, rispetto al quale nessuno dei ricorrenti ha una posizione differenziata e qualificata di portatore di interesse legittimo, non essendo alcuno di essi un operatore economico interessato alla legittimità della procedura di evidenza pubblica in quanto tale; del resto, venendo alla questione dell’interesse processuale, l’eventuale annullamento della procedura, comunque non sarebbe satisfattivo del dichiarato interesse alla delocalizzazione dell’impianto, potendo determinarsi, come effetto conformativo esclusivo di una decisione qui favorevole, la sola reindizione della procedura di gara”.

Bocciato il ricorso contro un impianto da 40mila tonnellate di rifiuti organici a circa 800 metri dalla Reggia vanvitelliana e finanziato dalla Regione Campania per 26 milioni di euro, oggi i 4 comuni e le associazioni ricorrenti sono chiamati al pagamento in solido delle spese processuali nei confronti del Comune di Caserta e della Regione Campania quantificate in 1500 euro per ciascuna parte resistente.