- Pubblicità -
Tempo di lettura: 3 minuti

Ad Arzano, in provincia di Napoli, questa mattina sono stati istallati dei varchi per bloccare accessi ed uscite dal comune. Il centro a nord del capoluogo, a causa del boom dei contagi (222 casi in tre settimane con una crescita di oltre il 200%) è stato primo al centro di un “minilockdown” e da ieri sera, per il momento fino al prossimo 30 ottobre, zona rossa in base a un’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il provvedimento stabilisce il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone residenti, il divieto di accesso, la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Sospese le attività commerciali e produttive, comprese quelle di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub) salvo che in modalità di consegna a domicilio “fatta eccezione per i soli servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento dei beni e servizi di prima necessità”

Chiarimenti Ordinanza

“Con riferimento all’Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio regionale- . Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)) e, in particolare, alle disposizioni di cui al punto 4., 4.1. e 4.2., concernenti la cd. “zona rossa” nel territorio del Comune di Arzano, VISTO il DPCM 10 aprile 2020, richiamato nell’Ordinanza n. 82/2020, SENTITA la competente ASL NA 2 Nord, si precisa quanto segue.

1. La sospensione non si applica alle attività commerciali e produttive site nell’area industriale esterna all’area urbana.

2. Con riferimento alle attività site nel centro urbano: la sospensione ed i limiti alla circolazione si applicano a tutte le attività diverse da quelle di cui agli allegati n.1 e n.2 al DPCM 10 aprile 2020, che si riportano in calce al presente atto. Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel citato allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva.

3. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi, per il cui espletamento è consentito anche l’allontanamento dal territorio comunale, ove necessario”.