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Sono legittime le disposizioni emergenziali che, in epoca Covid, hanno introdotto e disciplinato l’obbligo vaccinale. Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da un maresciallo dell’Aeronautica Militare che agiva in giudizio sollevando anche diversi profili di dubbio di legittimità costituzionale e comunitaria.
I giudici, relativamente alla tesi del contrasto tra l’introduzione dell’obbligo vaccinale e le restrizioni imposte ai soggetti non vaccinati e i principi di non discriminazione, uguaglianza e legalità, hanno ritenuto sufficiente richiamare i principi espressi dalla Corte costituzionale con due sentenze del 2023 secondo i quali “l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione”. In sostanza, le norme di riferimento hanno ritenuto che l’obbligo vaccinale è “con tutta evidenza finalizzato alla tutela di un interesse di rango primario della collettività, ragione per la quale era ammissibile l’imposizione di limiti alla posizione del privato”; e questa “non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili”.
Infondata è stata ritenuta anche la censura con la quale si lamentava la “violazione del principio di uguaglianza” rispetto alle persone non vaccinate e agli altri lavoratori subordinati. Per il Tar “La scelta del legislatore di prevedere un regime differenziato, per i soggetti vaccinati e per quelli non vaccinati, non presenta alcun profilo di irragionevolezza, sia per evidenti ragioni di carattere sanitario, sia per l’esigenza di incentivare l’effettiva diffusione della somministrazione dei vaccini”.
Quanto infine alla compatibilità della normativa emergenziale con i diritti sanciti dal diritto dell’Unione Europea, i giudici hanno confermato come “secondo la giurisprudenza della Corte Edu, l’imposizione di un obbligo vaccinale non comporta alcuna lesione dei principi di dignità della persona umana, di uguaglianza, di non discriminazione, allorquando questa sia giustificata da impellenti esigenze di tutela della salute pubblica e individuale”.