Perchè una persona sia
punibile per guida sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti occorre
“una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida”. Lo specifica una circolare dei
ministeri dell’Interno e della
Salute inviata a prefetti e questori in seguito all’entrata in vigore del
nuovo Codice della
strada che aveva introdotto una stretta in materia.
Il documento rileva che la nuova norma, “diversamente dalla precedente formulazione, punisce la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere da un effettivo stato di alterazione psicofisica”. L’elemento caratterizzante, richiamato nella locuzione “dopo aver assunto”, aggiunge, “è costituito dallo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo”.
Occorre così provare, si legge nella circolare,
“che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida”. A questo scopo,
“la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida”.
“La presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti nelle urine, sulla base di evidenze scientifiche – prosegue il testo di Interno e Salute – non può essere indicativa di una intossicazione in atto, ma può rappresentare il presupposto per l’accertamento della sussistenza delle condizioni psicofisiche richieste per il mantenimento” della patente.