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La sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile professionale è, per i professionisti che risultano iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, obbligatoria dal 13 agosto del 2013, in base a quanto previsto dal DPR n. 137 del 7 agosto del 2012. Lo scopo della copertura assicurativa è quello di proteggere il consulente del lavoro sia nel caso in cui lavori per conto e in nome di uno studio associato (come collaboratore, socio, professionista associato o partner) sia nel caso in cui operi in qualità di singolo libero professionista.

Perché ricorrere a ConvieneOnline per la scelta della polizza

ConvieneOnline consente di individuare la polizza assicurativa più adatta alle esigenze che devono essere soddisfatte garantendo un risparmio più che consistente sia in termini di denaro che in termini di tempo: ciò è possibile dal momento che gli intermediari vengono meno, il che vuol dire che gli utenti hanno la possibilità di mettere a confronto molteplici proposte provenienti dalle compagnie assicurative più importanti in Europa. In particolare, per ciò che riguarda i consulenti del lavoro, le garanzie operano per i liberi professionisti, per le associazioni professionali, per le società di professionisti e per gli studi associati, offrendo la tutela legale e la responsabilità civile nei confronti dei prestatori di lavoro in rapporto agli eventuali infortuni patiti da dipendenti o collaboratori.

Le coperture

I consulenti del lavoro che hanno sottoscritto un’assicurazione di responsabilità civile professionale sono protetti rispetto alle perdite che potrebbero derivare da richieste di risarcimento che vengono inoltrate nel periodo in cui la polizza è valida, quando le stesse sono dovute a una negligenza o a un errore che è stato compiuto nel contesto professionale. Il soggetto assicurato, qualora optasse per la specifica estensione o nel caso in cui la polizza la prevedesse di base, ha diritto a usufruire del rimborso delle spese che deve sostenere per la difesa legale o per eventuali provvedimenti giudiziali.

Perché un consulente del lavoro potrebbe dover fare i conti con una richiesta di risarcimento

Le ragioni che potrebbero portare a una richiesta di risarcimento sono molteplici, a seconda degli inadempimenti di cui ci si rende responsabili. Si potrebbe trattare, per esempio, di un mancato rispetto di qualche adempimento, oppure di uno sbaglio nel calcolo degli importi dovuti agli enti previdenziali. In altre circostanze, l’errore commesso dal consulente del lavoro potrebbe consistere in una non corretta identificazione del contratto di lavoro richiesto per una specifica assunzione. O, ancora, potrebbero venir meno particolari specifiche nei rapporti contrattuali. 

Come funziona la copertura per le richieste di risarcimento

La polizza assicurativa comporta la retroattività illimitata se non si riscontrano sinistri o circostanze note nel corso dei 5 anni precedenti. Vengono accettate solo le richieste di risarcimento inoltre nel corso del periodo di validità dell’assicurazione, sempre che le stesse non siano già note al cliente e che riguardino atti illeciti che sono stati compiuti nel periodo in questione (a meno che non sia la polizza stessa a indicare anche un periodo di retroattività). In altri termini, non possono essere accettate le richieste di risarcimento che vengono effettuate una volta scaduto il termine della polizza, a prescindere dal fatto che si riferiscano ad atti che, invece, sono stati compiuti quando la copertura era valida. 

Quali sono le estensioni aggiuntive

Nel novero delle estensioni aggiuntive tra cui il consulente del lavoro può scegliere ci sono la predisposizione del visto di conformità, l’attività di amministratore, l’attività di sindaco e revisore dei conti o l’attività di sindaco, revisore dei conti e amministratore a condizione che il loro contributo al fatturato sia uguale o inferiore al 50 per cento. Non sono coperte le richieste di risarcimento che sono innescate da fallimento, insolvenza o obbligazioni di natura fiscale, così come quelle provocate da soggetti assicurati che non risultano registrati presso l’albo professionale