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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quinta, come riportato da Agipronews, ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala per giochi e scommesse a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), in quanto il locale si trova ad una distanza inferiore a quella prevista dalla norma regionale (250 metri) dai luoghi “sensibili”, in questo caso una scuola.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Napoli aveva negato l’autorizzazione per esercitare un’attività nei locali dove già operava un altro gestore. La Questura aveva considerato la richiesta come “nuova apertura” e quindi soggetta al “distanziometro” previsto dalla Legge Regionale.

Il titolare dell’esercizio, nel presentare ricorso, sostiene però che non si tratterebbe di una nuova apertura, ma di “subentro in un’attività già regolarmente esercitata nei medesimi locali, e dunque di un mero trasferimento di titolarità”. Inoltre, a suo dire, non vi sarebbero luoghi sensibili nelle vicinanze, quindi il diniego sarebbe irragionevole e contraddittorio, visto che in passato lo stesso locale era stato autorizzato.

Il Tar, prosegue Agipronews, ha però respinto il ricorso, in quanto la richiesta comporterebbe il rilascio di una nuova autorizzazione (non un semplice “mutamento di titolarità”), e quindi si tratterebbe di una nuova apertura soggetta al “distanziometro”: come si legge nella sentenza breve, “il diniego non è espressamente motivato solo con riferimento alla distanza dalle scuole e nidi d’infanzia, bensì a istituti scolastici di ogni ordine e grado”. Inoltre, la precedente attività era cessata prima della presentazione della nuova domanda di apertura, motivo per cui non sussiste “continuità aziendale”. Infine, il Tribunale ha definito “infondato” anche il terzo motivo, dal momento che “l’autorizzazione rilasciata al precedente gestore risale al 2016, dunque prima dell’entrata in vigore della legge che ha imposto il distanziometro”.