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Inammissibile. Così la Corte dei conti ha giudicato il ricorso della Regione Campania contro alcune parti della giudizio di parifica del rendiconto 2023. Una sentenza emessa dalle sezioni riunite della Corte, l’organo di vertice del sistema di giurisdizione amministrativo-contabile, con competenza a decidere sulle questioni di massima e i conflitti di competenza. La pronuncia è stata depositata il 29 luglio. Tra gli elementi impugnati dalla Regione – perché ritenuti erronei “in contrasto con la legge” – anche la Relazione approvata con la Decisione dello scorso 30 dicembre. “Nella parte quarta – riassume la sentenza – relativa alle spese per il personale e, più specificamente, in alcuni punti relativi al personale del Consiglio regionale della Campania nonché della Decisione medesima nella parte in cui recepisce la stessa”.

Tutto parte da quanto avvenuto negli ultimi giorni dell’anno scorso. La Corte dei conti ha parificato il rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2023, ad eccezione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Ha inoltre sospeso il giudizio per tre capitoli di spesa. Ad esempio, quello su cui sono imputate le spese per il finanziamento a valere sulle risorse del perimetro sanitario (nel 2023 ammontano a circa 58 milioni di euro). In questa circostanza la Corte dei conti della Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale di una disposizione della legge regionale 10 del 1998. Sospeso anche un altro capitolo, “limitatamente alle spese destinate al finanziamento dell’unico emolumento omnicomprensivo – spiega la sentenza – destinato al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici”, pari a 813.688 euro. Anche qui c’è un ricorso dei giudici contabili alla Consulta, riguardo una disposizione della legge regionale 23/2012 ( nel testo risultante dalle modifiche del 2021). Stesso trattamento riservato ad ulteriori due capitoli, “limitatamente alle spese destinate al pagamento delle spettanze stipendiali del personale distaccato/comandato rispettivamente presso la Giunta o il Consiglio regionale”. Nel primo caso ammonta a 739.996 euro, nel secondo a 1,2 milioni. Anche qui idem come sopra: sollevata questione di costituzionalità per un articolo della legge 15 del 2002, per come è stato modificato da norme successive del 2008 e 2010.

“Con la gravata decisione – spiegano le sezioni riunite – è stata, per l’effetto, sospesa “la decisione definitiva sulla parifica del Rendiconto generale della Regione Campania nelle sue componenti del Conto del bilancio, Conto economico e dello stato patrimoniale” ed è stata approvata la relazione”. Ma le sezioni riunite considerano inammissibili i motivi di ricorso della Regione, in attesa che si pronunci la Consulta. “Si appalesa, con evidenza – scrive la Corte -, il difetto di attualità dell’interesse della Regione Campania, anteriormente alla decisione sulle questioni di costituzionalità della stessa previsione normativa che fonda il riconoscimento dell’emolumento omnicomprensivo, ad una pronuncia di queste Sezioni riunite sulla Delibera di parifica e sulla relativa relazione, nella parte in cui la stessa ha ritenuto che l’importo massimo di € 5.900.000″, previsto dalla legge regionale 5/2021, “debba essere riferito al complessivo del triennio 2021-2023 e non alla quota annua massima in relazione a detto triennio”. Analogo profilo di “inammissibilità è rilevabile con riguardo al secondo motivo di impugnazione“, con il quale la Regione Campania “censura la Relazione allegata”, nelle parti e “nei capi in cui negano la possibilità di recuperare attraverso le economie realizzate per la mancata utilizzazione delle capacità assunzionali (…), gli importi erogati in forza” della legge regionale 2 del 2021, “nell’ipotesi in cui la stessa venisse dichiarata incostituzionale”. La Corte avverte che comunque “nessun profilo di immediata lesività è rinvenibile, sul punto, nella impugnata decisione di parziale parificazione”. E “si aggiunga che alcun carattere di lesività è ricollegabile, in via autonoma, alla relazione allegata alla decisione di parifica“. Nel documento impugnato, la Corte dei conti “formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa”. Insomma, l’eventuale problema sorgerebbe con una sentenza di incostituzionalità.