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Salerno – La legge regionale numero 13 dell’8 luglio 2019, recante  “norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso” sta stravolgendo la quotidianità di migliaia di commercianti salernitani e campani. La ratio della legge è chiara: “La Regione Campania – si legge nell’atto –  assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali”.

All’articolo 4 entra nello specifico: “Per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra aperti al pubblico, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva”. Quindi detta: “Gli esercenti provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di riferimento. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità”.

Ancora: “Qualora all’esito delle misurazioni il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato, il proprietario dell’immobile presenta al Comune interessato entro e non oltre sessanta giorni un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente. Tranne il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorsi sessanta giorni dalla presentazione del piano di risanamento senza che l’autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento, il proprietario dell’immobile deve avviare l’esecuzione delle opere previste. Terminati i lavori il proprietario dell’immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al Comune, con relazione sottoscritta da un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon che ne acquisisce la responsabilità, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge. La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo puntuali verifiche sull’osservanza dei livelli di concentrazione annuale di attività di gas radon e in ogni caso dopo l’espletamento di tutte le attività consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall’ordinamento statale in materia di agibilità”.