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Salerno – “Ristrutturazioni edilizie a costo zero”: lo promette FederCepi Costruzioni che ha stipulato un interessante accordo con una società nazionale impegnata ad acquisire i crediti di imposta legati al ‘Bonus Ristrutturazione 110%’ previsto dal Decreto Rilancio.

“Grazie a questa intesa i privati – singoli proprietari di immobili ma anche cooperative edilizie e condomìni – avranno la possibilità di avviare interventi di ristrutturazione praticamente a ‘costo zero’, semplicemente cedendo il credito fiscale, e le imprese di veder subito corrisposte le spettanze per i lavori eseguiti” fa sapere la federazione presieduta dal salernitano Antonio Lombardi. “Il nostro sportello ‘Bonus110′ seguirà le fasi procedurali e burocratiche sia per il committente dei lavori che per l’impresa esecutrice. Un servizio full che comprende procedure burocratiche, progettazione, realizzazione dei lavori, fruizione e monetizzazione del credito”, continua Lombardi che aggiunge: “Grazie a questo importante accordo siamo in grado di monetizzare immediatamente il credito fiscale, consentendo al committente di avviare lavori anche in mancanza di liquidità; e alle imprese di vedersi immediatamente corrispondere quanto di spettanza, senza attendere le lungaggini della burocrazia”.

On line, sul sito di FederCepi Costruzioni (www.federcepicostruzioni.it), è attivo un form per il censimento di tutte le imprese interessate a questa tipologia di interventi. 

Con questa iniziativa – continua – puntiamo a massimizzare l’impatto del Bonus ristrutturazioni sul territorio garantendo significative opportunità di lavoro per le imprese edili ma anche artigiane e l’esecuzione di importanti lavori di recupero e riqualificazione immobiliare, con impatti significativi anche sul risparmio energetico, sulla stabilità, sulla sicurezza degli immobili. Per ogni informazione privati e imprese posso contattare gli uffici di FederCepi Costruzioni di Roma (06 6865017) o Salerno (089 751736/751736) o inviare una mail a: [email protected]”.

LE MISURE – Il Decreto n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) prevede all’art. 119 un potenziamento di Ecobonus e Sisma Bonus al 110%. le opere di riqualificazione energetica e miglioramento sismico che possono accedere al nuovo superbonus sono:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione, su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000; 
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti;
  • interventi per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Nel caso congiuntamente ai suddetti interventi siano eseguiti altri interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa, questi potranno godere della nuova aliquota potenziata al 110% rispettando però gli originari tetti di spesa e, quindi, ad esempio:

  • per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro;
  • per gli interventi sugli involucri (che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza anche inferiore al 25% il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
  • per l’istallazione di pannelli o schermature solari, il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
  • per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sisma bonus) il limite massimo di spesa consentito è di 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per accedere all’Ecobonus potenziato al 110% è necessario:

  • nel caso di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
  • il rispetto del decreto requisiti minimi;
  • miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Potranno beneficiare dei nuovi superbonus del 110%:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

I superbonus del 110% possono essere utilizzati anche dai condomini legalmente costituiti (almeno due proprietari e due unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale a prescindere se all’interno del condominio ci siamo seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società. Nel caso di interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la norma prevede che l’ecobonus potenziato al 110% è fruibile per l’abitazione principale ma anche (con alcune esclusioni) per le seconde case.