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Salerno – Il merito del dibattito circa il mantenimento o meno del senso unico in via Benedetto Croce è riportato nei suoi confini naturali dalla maggioranza degli abitanti dei rione Olivieri. A poche ore dalla discussione in consiglio comunale, coloro che subiscono da mezzo secolo gli effetti negativi della conurbazione ‘porto-traffico-smog’ fanno sapere di preoccuparsi dell’innalzamento dei già alti livelli di inquinamento (le Cronache oggi in edicola) immediatamente derivante dall’intasamento dell’incrocio del viadotto Gatto con via Benedetto Croce in caso di apertura al doppio senso.

Apertura sperimentabile a patto che, quindi, l’Amministrazione comunale decidesse di destinare pattuglie fisse di Vigili urbani all’incrocio per far rispettare l’obbligo di proseguire in risalita (molti camion preferiscono svoltare a sinistra, imboccare via Croce e salire verso Vietri) e, soprattutto, di applicare l’ordinanza sindacale antismog numero 17/2019 in vigore.

Il documento – L’ordinanza 17/2019 è molto chiara. Essa perentoriamente vieta “la circolazione a tutti i veicoli  privati destinati al trasporto di persone e  merci, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle  ore 15,30  alle ore 18, ad autoveicoli diesel pre Euro 1, Euro 2 ed Euro 3; a veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 demandando al Comando di Polizia Municipale il compito di controllo e rispetto dei limiti  di circolazione previsti dalla presente ordinanza su tutto il territorio comunale”. Essa arriva ad obbligare, addirittura lo spegnimento del motore in caso di arresto della circolazione per più di un minuto. Pur con tutte le riserve previste nel capitolo ‘Esclusioni dal divieto di circolazione’ strutturato su 24 punti (vedi in basso), se l’ordinanza fosse davvero applicata attraverso sistematici controlli di auto e camion in salita ed in discesa sul viadotto Gatto (strada comunale di competenza del Municipio) quanti mezzi risulterebbero non in regola? Probabilmente molti. Moltissimi.

Polizia Municipale – Al corpo dei Vigili l’Amministrazione ha trasmesso l’ordinanza 17/2019 e demandato i compiti dei controlli e delle sanzioni. Da oltre quindici anni, però, la Polizia Municipale non effettua il servizio sistematico di controllo sulle emissioni in atmosfera e quindi di verifica dei livelli inquinanti dei motori dei mezzi in circolazione. In verità pure i cartelli di divieto alla circolazione apposti agli ingressi della città – in foto quello di Torrione alto – non riproducono quanto stabilito dall’ordinanza 17/2019. “Essi risalgono al 2000 ed oggi sono stati ‘abilmente’ ritoccati” svela il sindacalista ed agente municipale Angelo Rispoli. “In quegli anni, sulla base dei dati Arpac, il Comune richiese lo svolgimento del servizio di controllo e la Polizia Municipale redasse ordini di servizio prevedendo, tra le attrezzature necessarie, l’utilizzo dell’opacimetro. Strumento oggi non più in dotazione”. L’opacimetro determina la quantità di idrocarburi e gas di scarico emessi nell’aria da motori diesel, da impianti di riscaldamento e da altri mezzi inquinanti. Aldilà del numero delle ordinanze “rispristinare il servizio sistematico di controllo, con tutte le attrezzature necessarie, è una scelta che attiene alle volontà politico-amministrative”, chiude il sindacalista.  

Mezzi non sottoposti a divieto – Il capitolo dell’ordinanza titolato ‘Esclusioni dal divieto di circolazione’  (paradossale il 12…) testualmente recita: “Sono escluse dal divieti di circolazione della presente ordinanza le seguenti categorie di veicoli. 
1.    ciclomotori, moto e scooter;
2.    veicoli di servizio dei giornalisti nell’esercizio della propria professione al fine di garantire il diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini all’informazione;
3.    gli autoveicoli ad emissione nulla;
4.    gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido e termico;
5.    gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a  carburanti gassosi (metano – g.p.l);
6.    gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
7.    autoveicoli che effettuano car  pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
8.    veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non  possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
9.    veicoli al servizio di portatori di Handicaps- muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciate dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.) ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
10.    veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche  o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste  dal titolo autorizzatoria) nonché  per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato da Pronto Soccorso;
11.    veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro e dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo, nonché veicoli di persone che svolgono servizio di assistenza domiciliare  a persone affette da grave  patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia(da documentare  con le modalità previste dal titolo autorizzatoria);
12.    veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri corpi armati dello Stato;
13.    veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione  di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
14.    veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
15.    veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
16.    veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatoria);
17.    veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione  della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica ,fognaria e di depurazione;
18.    veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all’andata e ritorno;
19.    veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
20.    veicoli di sacerdoti e ministri di culto e di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzato;
21.    veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
22.    veicoli di interesse  storico e collezionistico, di cui al’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione , rilasciato a seguito di iscrizione  negli appositi registri storici ed ai veicoli con targa A.S. I. o di Registro esposta;
23.    veicoli classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57  del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n°285 e successive modificazioni, nell’ambito della regolare pratica agronomica;
24.    veicoli con targa estera intestati a persone residenti all’estero”.