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Salerno – L’Ordinanza del… nulla. Quella emessa dal Comune di Salerno numero 17 del 2019 potrebbe essere allegata ad ogni copia del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa quale concreta trasposizione moderna del principio del ‘tutto cambia perché nulla cambi’.

L’Ordinanza riguarda il divieto di circolazione per superamento livelli di biossido di azoto”. Per una serie di ragioni che il documento elenca in maniera dettagliata, la limitazione non produce effetti concreti sostanziali.

Il principio è nobile: “Adottare provvedimenti in ottemperanza a quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale della qualità dell’Aria, ponendo limitazioni al traffico veicolare” a tutela della salute pubblica.

Il presupposto tecnico da cui scaturiscono le decisioni poi messe su carta (e lì rimaste) appare però debole: esso è vincolato ad un unico ente (Arpac), al numero di centraline di rilevamento (due) ed al loro posizionamento (“via Vernieri e nella Scuola Conti di Fratte”).

Solo due stazioni di rilevamento in una città di circa 120mila abitanti – posizionate in luoghi ‘sensibili’ ma non più di altri – possono fornire dati certi circa la mappa quotidiana delle concentrazioni di biossido di azoto a Salerno? Questi dati possono, ad esempio, indicare scientificamente la concentrazione di polveri sottili in zone come il porto, l’asse piazza-XXIV Maggio-via Volpe-via Nizza-piazza Calsabore; Torrione, Pastena o Mercatello? Ossia di quei rioni invasi, oltre che dalle auto, dai camion e dai bus non di ultima generazione? Chi è chiamato a decidere il numero di centraline e il loro posizionamento? 

Il Comune, che evidentemente troppe domande non si pone, acquisisce i dati Arpac e, nell’Ordinanza 17/2019, scrive: “Rilevato che dal I° Agosto  2019, le  Centraline SA 22 (ubicata nell’Ospedale via Vernieri) e SA23 (ubicata nella Scuola Conti  di Fratte) hanno registrato un graduale ridimensionamento sia del Valore Medio Annuale che dei ‘dati validati giornalieri’  laddove non si sono registrate punte superiori ai 100 µg/m3; che, nonostante i dati presentino un trend di diminuzione, non sono ancora del tutto rientrati nei limiti di norma (particolarmente alla centralina Osvaldo Conti a Fratte) e, pertanto, anche in considerazione dell’imminente flusso turistico per l’evento ‘Luci d’Artista’, si ritiene di limitare comunque il traffico veicolare dei mezzi Euro 3 considerati altamente inquinanti nelle fasce orarie previste dalla presente ordinanza” revocando, però “le ordinanze n. 11 del 24/7/2019  e n. 12 del 31/7/2019 che estendevano il divieto di circolazione anche ai motori diesel Euro 4”.  

Tradotto, significa che il Comune è lungimirante tanto che per il bene dei cittadini amministrati decide di adottare una misura ulteriormente restrittiva (la limitazione ‘comunque’ ai motori fino ad Euro 3) pur non riscontrando i principi di urgenza, contingenza e necessità. I salernitani, quindi, possono ritenersi fortunati e, da oggi, respirare a pieni polmoni.

Dati tali presupposti l’ordinanza 17/2019, quella oggi in vigore, vieta “la circolazione del traffico veicolare di tutti i veicoli  privati destinati al trasporto di persone e  merci, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle  ore 15,30  alle ore 18, ad autoveicoli diesel pre Euro 1 (già in vigore), Euro 2 ed Euro 3; a veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1 (già in vigore), Euro 2 ed Euro 3” demandando “al Comando di Polizia Municipale il compito di controllo e rispetto dei limiti  di circolazione previsti dalla presente ordinanza su tutto il territorio comunale”.   

Nonostante le ordinanze sindacali concernenti i divieti alla circolazione per i veicoli inquinanti siano in vigore dal dicembre 2013, nei ai report delle attività del Corpo di Polizia Municipale non v’è traccia di sanzioni comminate ai trasgressori. Verosimilmente perché quello salernitano è universalmente riconosciuto quale popolo più ligio nell’osservanza di leggi e regolamenti.

Il ‘capolavoro’ di gattopardiana memoria sta però nel paragrafo successivo. Che, titolandosi ‘Esclusioni dal divieto di circolazione’ e strutturato su 24 punti (paradossale il 12…) testualmente recita:
Sono escluse dal divieti di circolazione della presente ordinanza le seguenti categorie di veicoli:
1.    ciclomotori, moto e scooter;
2.    veicoli di servizio dei giornalisti nell’esercizio della propria professione al fine di garantire il diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini all’informazione;
3.    gli autoveicoli ad emissione nulla;
4.    gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido e termico;
5.    gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a  carburanti gassosi(metano – g.p.l);
6.    gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
7.    autoveicoli che effettuano car  pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
8.    veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non  possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
9.    veicoli al servizio di portatori di Handicaps- muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciate dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.) ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
10.    veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche  o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste  dal titolo autorizzatoria) nonché  per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato da Pronto Soccorso;
11.    veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro e dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo, nonché veicoli di persone che svolgono servizio di assistenza domiciliare  a persone affette da grave  patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia(da documentare  con le modalità previste dal titolo autorizzatoria);
12.    veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri corpi armati dello Stato;
13.    veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione  di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
14.    veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
15.    veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
16.    veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatoria);
17.    veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione  della rete stradale(ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica,fognaria e di depurazione;
18.    veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all’andata e ritorno;
19.    veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
20.    veicoli di sacerdoti e ministri di culto e di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzato;
21.    veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
22.    veicoli di interesse  storico e collezionistico, di cui al’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione , rilasciato a seguito di iscrizione  negli appositi registri storici ed ai veicoli con targa A.S. I. o di Registro esposta;
23.    veicoli classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57  del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n°285 e successive modificazioni, nell’ambito della regolare pratica agronomica;
24.    veicoli con targa estera intestati a persone residenti all’estero”.

Quindi: ‘carte apposto’, coscienza pulita e aria pura…