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Salerno – “(…) Se, quindi, è ammessa la partecipazione degli operatori in forma di associazione temporanea di scopo, a fortiori non si comprende la ragione per la quale sia poi, dal capitolato, contraddittoriamente esclusa la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento, onde comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica per l’ammissione degli operatori, in forma singola od associata, alla gara. In tali limiti (…) il ricorso va accolto, e gli atti impugnati vanno consequenzialmente, annullati”.

Il Tar si pronuncia, con sentenza pubblicata il 20 luglio sul bando-Asl per l’assegnazione biennale del servizio 118. I giudici amministrativi (Nicola Durante, Presidente; Paolo Severini, Consigliere Estensore; Igor Nobile, Referendario) accolgono il ricorso dell’Associazione Pubblica Assistenza Croce Gialla, dell’Associazione Croce Gialla del presidente Sofia Spagnuolo e dell’Associazione Pubblica Assistenza Napoli Soccorso (affidato all’avvocato Marcello Fortunato) contro l’Asl Salerno – costituitasi in giudizio e perorante la inammissibilità del ricorso – per l’annullamento dell’avviso di selezione capitolato speciale di gara pubblicato il 22 maggio 2020 che bandiva la ‘procedura comparativa per l’affidamento biennale, con opzione di rinnovo per un altro anno, del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza 118 dell’Asl di Salerno’.

E’ una svolta: ora l’Asl dovrà decidere se ricorrere al Consiglio di Stato, se revocare il bando o se riaprire i termini permettendo a tutte le associazioni escluse con l’avvalimento, di partecipare. “Accogliamo con favore questa sentenza del Tar”, dice Roberto Schiavone presidente Humanitas. “La partita si riapre, stavolta la giocheremo”.