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Colliano (Sa) – Per effetto dell’applicazione di una legge emanata dalla Regione Campania nel 2003, il Comune di Colliano non dovrà risarcire un cittadino privato che aveva fatto condannare in primo grado l’Ente per la mancata liquidazione del contributo statale di stato finale della ricostruzione di un fabbricato con i finanziamenti stanziati dalla Legge 219/81.
È quanto deciso dai giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Salerno, Ornelia Crespi, Giuseppina Alfinito e Pierpaolo Pelosi, circa l’appello alla sentenza di condanna di primo grado, presentato dal Comune di Colliano contro gli eredi di un cittadino di Colliano che aveva trascinato l’Ente di Palazzo di città in giudizio per il mancato pagamento dello stato finale per un importo di oltre 18milioni di vecchie lire di un contributo ex Legge 219/81 per la realizzazione di un fabbricato di proprietà privata distrutto con il terremoto del 23 novembre 1980 e ricostruito qualche anno dopo, grazie all’elargizione del buono contributo statale stanziato dalla L.219/1981 destinato alla ricostruzione dell’edilizia privata nei paesi del cratere terremotati.

A spingere il privato, difeso dall’avvocato Enrico Montera, a fare causa al Comune, la tesi con la quale il cittadino sosteneva che l’Ente, pur avendo completato la ricostruzione così come previsto dalla legge del fabbricato di proprietà sito nel comune di Colliano, non gli avrebbe corrisposto la liquidazione dello stato finale. Costituitosi nel giudizio di primo grado, il Comune di Colliano, difeso dall’avvocato Michele Cuozzo, dimostrò che l’Ente non aveva corrisposto la somma spettante al cittadino per carenza di documentazione. Il tribunale, accogliendo parzialmente la richiesta del privato, condannò l’Ente al pagamento di oltre 6mila euro in favore del cittadino.

Sentenza di primo grado a cui seguì l’appello del Comune che nei mesi scorsi ha sottolineato ai giudici come la mancata liquidazione dello stato finale sia legata all’applicazione della legge regionale n.20/2003 che elencava la documentazione, con annesso prospetto recante la richiesta di liquidazione dello stato finale, che i privati beneficiari del contributo ex Legge 219/81 dovevano presentare all’Ente di palazzo di città entro il termine di 180 giorni previsto dall’emissione del provvedimento regionale per ottenere la liquidazione del residuo del contributo sulla ricostruzione. Stessa legge che specifica come, in mancanza di uno dei requisiti previsti nell’elenco pubblicato nel 2003, il cittadino perdeva il diritto ad ottenere la liquidazione dello stato finale per la ricostruzione.
Richiesta di atti a cui però, il cittadino di Colliano, come dimostrato dall’avvocato Cuozzo, non aveva presentato alcuna documentazione al Comune tanto da essere escluso, con provvedimento comunale, dal beneficio. Tesi difensiva quella del Comune di Colliano accolta ora dai giudici della Corte d’Appello che hanno rigettato la richiesta di pagamento proposta dai privati nei confronti del Comune e compensato le spese di giudizio.

Una vicenda giudiziaria che, come scrivono i magistrati nella sentenza della Corte D’Appello, rappresenta  “una assoluta novità della questione trattata”. Il Comune di Colliano quindi, che ha chiesto ed ottenuto dai giudici l’applicazione della legge regionale, non pagherà lo stato finale della ricostruzione al cittadino il cui beneficio è decaduto per non aver presentato entro i 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, la documentazione integrativa per ottenere il residuo del contributo della ricostruzione.
Termina così dunque, con l’applicazione della Legge regionale n.20/2003 che stabiliva modi e tempi per la presentazione della richiesta di liquidazione all’Ente Comune, la questione della mancata liquidazione circa il completamento della ricostruzione ex L.219/1981 nei comuni del cratere salernitano.

Una sentenza rivoluzionaria per il territorio, che “mette fine” definitivamente alle querelle giudiziarie e burocratiche ancora non definite sulla ricostruzione e che interessano centinaia di cittadini ex terremotati residenti nei comuni dell’Alto Medio Sele e Tanagro che da circa 40 anni, attendono l’elargizione dell’ultima tranche di buono contributo della ex Legge 219/81 e che ora, per effetto della sentenza della Corte d’Appello di Salerno, in presenza del mancato rispetto della legge regionale n.20/2003, decadranno dal diritto di vedersi pagato il residuo del buono contributo.