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Manca ancora il via libera (atteso per domani) della commissione Affari Istituzionali ma oramai ci siamo: la settimana prossima sarà quella dei dehors. Può suonare strano, eppure è su questo tema che si sono registrate le polemiche più accese all’interno della maggioranza, fino addirittura alla decisione di Domenico Franzese di lasciare la guida della commissione Attività Produttive di palazzo Mosti (leggi qui).

Il Consiglio in programma martedì prossimo, dunque, metterà la parola fine a una querelle durata fin troppo, soprattutto per i proprietari dei locali beneventani, colpiti a più riprese da sanzioni e sequestri.

A chiudere la pratica e a fare chiarezza saranno le 14 pagine di cui si compone il regolamento “dell’occupazione di suolo pubblico per spazi all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e per il consumo sul posto”, per utilizzare la dicitura dell’atto che sarà allegato alla delibera di Consiglio.

Dall’oggetto dell’intervento, alla definizione di dehors, ai periodi in cui è consentita l’occupazione di suolo pubblico fino alle considerazioni finali passando per divieti, limiti e iter procedurali: i 23 articoli del Regolamento provano a fornire una risposta a tutti gli interrogativi dibattuti nell’ultimo anno.

DI COSA PARLIAMO?

Come recita il comma 4 dell’articolo 1, le tipologie di strutture esterne previste neI presente regolamento sono elementi mobili di arredo facilmente rimovibili tale che la “funzione” assolta sia precaria, cioè che il manufatto sia effettivamente destinato a soddisfare esigenze temporanee; viceversa, quando la tipologia di struttura prevista non ha Ie caratteristiche di struttura facilmente smontabile e rimovibile e la “funzione” svolta sia continuata nel tempo, trattandosi invero, di una struttura destinata, per dimensioni e caratteristiche costruttive, a non contingenti esigenze di esercizio dell’attività, e deve, per questi motivi, assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone venendo a determinare indubbiamente una nuova volumetria suscettibile di autonoma utilizzazione, come tale non rientra nella tipologia dei dehors e non è normata dal presente regolamento.

I TEMPI

AI fine di poter diversificare le tipologie di occupazione in funzione delle esigenze stagionali, per gIi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e consumo sul posto, si individuano due distinti periodi di occupazione nell’anno in funzione delle caratteristiche climatiche della città di Benevento:

  1. Periodo “estivo” daI 15 aprile aI 14 ottobre;
  2. Periodo “invernale” daI 15 ottobre aI 14 aprile;

LE ZONE

Nell’allegato al Regolamento sono individuati gli ambiti del territorio comunale con riferimento ai quali sono indicate Ie modalità di composizione degli elementi di arredo da impiegarsi, come segue:

  • Ambito A1 – Zona di maggiore tutela (buffer zone Unesco);
  • Ambito A2 – Centro Storico, come delimitato dal PUC;
  • Ambito B – corrisponde a tutte le altre zone del territorio comunale non rientrante nei già menzionati Ambiti A1 e A2.

LIMITI DI SUPERFICIE

II massimo di superficie richiedibile da un esercente non può superare iI 75% della superficie interna del locaIe destinata alla somministrazione delle bevande e degli alimenti, escludendo da detto computo le superfici destinate a depositi o altri vani non aperti al pubblico.

La superficie massima consentita, in ogni caso non potrà essere superiore a mq 30,00.

PROGETTI UNITARI

Sono ammesse proposte unitarie di tipologia di struttura e arredo, per luoghi omogenei, ovvero intera piazza o slargo e per tratti di strada non superiori a 100 metri lineari, presentate da almeno iI 75 % degli operatori aventi titolo a richiedere l’occupazione di suolo pubblico.

UBICAZIONE, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Tutti gli elementi e le strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili e, negli Ambiti A1 e A2, non devono essere infissi al suolo pubblico, né entrare in contatto con strutture od altri elementi dell’edificio.

DIVIETO ASSOLUTO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Nell’ambito del tessuto cittadino è stata rilevata l’importanza di alcuni spazi e assi viari di notevole interesse storico–artistico ed ambientale e che necessitano di salvaguardarne la loro veduta prospettica e pertanto all’interno dei quali è consentita la sola occupazione di suolo pubblico con modesta installazione di tavoli, sedie ed ombrelloni, senza diversificazione di tipologie di occupazione in funzione delle esigenze stagionali di cui all’art. 3 del presente regolamento:

  • Piazza Santa Sofia;
  • Via Traiano;
  • Piazza VI Novembre, angolo Via Annunziata;
  • Largo Via Port’ Arsa;
  • aree ricadenti neI raggio di 25 metri da immobili vincolati

BUFFER ZONE

Nell’Ambito A1 – Zona di maggiore tutela, come individuata nell’Allegato A, oltre alle norme di carattere generale dettate dal Regolamento e a quelle dell’Abaco, si applicano le seguenti regole specifiche:

  1. sono consentite esclusivamente le occupazioni di suolo pubblico per il consumo sul posto degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con soli tavoli, sedie ed ombrelloni, fatto salvo I’uso di materiali, forme e colori indicati nell’Abaco, e fermo restando quanto riguarda gli esercizi di somministrazione, affinché la conservazione degli arredi in orario di chiusura e/o cessazione dell’attività avvenga in condizioni di decoro e nel rispetto dei luoghi di valenza storico – artistica
  2. le strutture e gli arredi non dovranno interferire con Ie strutture murarie e architettoniche degli edifici e la loro installazione dovrà avvenire con le modalità del minore impatto possibile sui luoghi;
  3. solo per il periodo invernale è possibile posizionare dei paraventi in vetro, a protezione di sedie e ombrelloni, della tipologia descritta nell’abaco (scheda B3) e dell’altezza massima di m. 1,80 che lascino comunque un franco libero di almeno m. 0,30 da qualsiasi elemento della struttura di copertura.

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

II Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell’igiene, dell’estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

II Comune può altresì sospendere temporaneamente l’utilizzo dell’area sottoposta ad autorizzazione senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

  1. in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
  2. per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti);

REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione viene revocata inoltre, senza che alcun rimborso sia dovuto dal Comune, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

  1. perdurante inadempimento a leggi e regolamenti comunali; modificazioni delle attrezzature, arredi ed altri elementi mobili autorizzati;
  2. impianti tecnologici non conformi alla normativa vigente;
  3. mancata manutenzione che comporta nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o iI venir meno le condizioni igienico-sanitarie o il venir meno delle condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell’autorizzazione.