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Ogni consulente che eserciti un’attività retribuita come libero professionista ha l’obbligo ex lege di aprire una partita IVA. Contestualmente, l’iter prevede la comunicazione del codice ATECO, una combinazione alfanumerica che identifica in maniera univoca ogni attività. Ma in questa fase il professionista è chiamato a compiere un’altra scelta molto importante, quella relativa al Regime Fiscale, il quale, al variare del tipo di attività, dà accesso a tre diverse opzioni: il regime forfettario, il regime ordinario e il regime semplificato.

Tuttavia, per quanto riguarda la professione del consulente, il regime contabile forfettario è quello che si è rivelato più vantaggioso, e non solo per le semplificazioni a livello burocratico, ma anche per la convenienza sulla tassazione. Al reddito dei consulenti che aderiscono al regime forfettario, si applica infatti un’unica imposta, che va a sostituire tutti i tributi relativi all’IRAP, all’IRPEF e ai contributi regionali e comunali.

Il tributo così composto viene definito come Imposta Sostitutiva e, rispetto a quanto previsto dagli altri regimi fiscali, risulta decisamente più vantaggioso. Il regime forfettario prevede infatti un’imposta sostitutiva pari al 15%, che nei primi cinque anni di attività viene ridotta al 5% qualora il contribuente soddisfi determinati requisiti.

Regime forfettario per consulenti: i requisiti

Per quanto riguarda le prerogative necessarie all’iscrizione al regime forfettario, la normativa prevede che possano accedervi tutti quei professionisti che, nell’arco dell’anno precedente, non abbiano percepito ricavi e compensi il cui totale sia superiore a 65.000 euro.

Naturalmente, per avere un’idea chiara su ogni dettaglio, è fondamentale consultare un vademecum stilato da un professionista. Una guida al regime forfettario per consulente è il modo migliore per capire ogni aspetto di questo regime contabile, compresi i requisiti richiesti per accedervi, i vantaggi che conseguono all’adesione e i vincoli fiscali che possono comportarne l’esclusione.

I vantaggi del regime forfettario per i consulenti

Molti consulenti oggi scelgono di optare per il regime forfettario poiché in questo regime fiscale l’IVA non è dovuta: al momento dell’emissione della fattura, infatti, non è necessario inserire addebito relativo all’IVA, ma solo l’ammontare del compenso del professionista.

Da tutto ciò consegue un importante vantaggio: l’emissione di fatture meno onerose, rispetto a quelle emesse dalla concorrenza, proprio in virtù dell’assenza di questa percentuale.

A già citati vantaggi, si affiancano poi le numerose facilitazioni contabili, soprattutto se si considerano l’esenzione della liquidazione IVA periodica, richiesta ai professionisti aderenti ad altri regimi fiscali, e l’esenzione della registrazione delle scritture contabili.

Ma c’è un altro interessante beneficio di cui possono avvalersi i consulenti aderenti al regime forfettario, ed è quello legato all’esenzione della ritenuta d’acconto, la quale prevede, qualora il professionista effettui prestazioni di lavoro, l’incasso del 100% dell’importo e l’assenza, in fattura, della percentuale del 20% dovuta alla ritenuta.

In aggiunta, il regime forfettario non obbliga il consulente all’emissione della fattura elettronica, come invece previsto, da normativa, dal 1 gennaio 2019, per tutti gli iscritti ai regimi ordinario e semplificato.

L’esenzione, tuttavia, è da intendersi nei confronti dei clienti privati (verso i quali si può continuare a emettere la fattura cartacea), ma non per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, per la quale, come già disciplinato da diversi anni, è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica.

Regime forfettario: coesistenza con altre professioni

L’altro grande vantaggio di questo particolare regime fiscale è che un consulente in possesso di partita IVA, anche se iscritto al regime forfettario, può svolgere in contemporanea l’attività di lavoratore dipendente. La normativa stabilisce infatti che il anche il regime forfettario e il lavoro da dipendente possono coesistere, a patto di non superare determinate soglie reddituali.

Per quanto riguarda invece i consulenti in possesso di società, la normativa prevede l’esclusione dal Regime forfettario in tutti quei casi in cui il soggetto partecipi, allo stesso tempo, a società di persone, imprese familiari o associazioni.

Sono altresì esclusi i soggetti che controllino, attraverso il possesso di più del 50% delle quote, SRL o partecipate, le cui attività sono associabili al lavoro svolto come libero professionista.