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Il freddo sembra non voler cedere il passo alla primavera e così il Comune di Avellino, con il Sub Commissario Prefettizio Rosanna Gamerra firma un’ordinanza per la proroga dell’accensione dei termosifoni condominiali:

“Premesso che il Comune di Avellino è classificato secondo il disposto dell’art. 2 del D.P.R. 412/93 in zona climatica D per la quale, come stabilito dal D.P.R. stesso e dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74 del 16/4/2013, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione:

– n. 12 ore giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;

Atteso che, ai sensi dell’art 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 74/2013, al di fuori del periodo di cui al precedente capoverso, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Vista la presenza di temperature minime inferiori alla media stagionale;

Ritenuto che, ad oggi ricorrono le condizioni climatiche per permettere la proroga dell’accensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati della Città di Avellino dal 19 aprile sino al 21 aprile 2024, fatte salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici e i casi indicati dall’art. 4, commi 5 e 6 del citato D.P.R. 74/2013;

Visto l’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che recita “in deroga a quanto previsto dall’art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili”

ORDINA

la proroga del periodo di accensione degli impianti termici a far data dal 22 aprile 2024 e sino a tutto il 24 aprile 2024, negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo di sei ore al giorno, liberamente distribuibili nell’arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 3 del D. P. R. n. 74/2013.