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Il mercato bisettimanale di Avellino resterà nell’area di Campo Genova per almeno un altro anno.

Lo ha stabilito il sindaco Gianluca Festa con ordinanza numero N°: 667/2023:

Il Sindaco
PREMESSO
che con Ordinanza Sindacale n. 12 del 08/01/2022, nell’ambito della quale veniva
integralmente richiamata quale parte integrante l’Ordinanza Sindacale n. 789 del 13 aprile
2021, con la quale veniva disposta «la localizzazione del mercato bisettimanale a carattere
temporaneo, a partire dal 9 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 presso l’area di Campo
Genova (ubicata nelle immediate vicinanze del Piazzale degli Irpini) nei termini così come
indicati nella planimetria allegata, nelle more del trasferimento in una sede alternativa a
carattere definitivo»;

che con la predetta Ordinanza Sindacale n. 12/2022 veniva confermata la localizzazione
temporanea del mercato bisettimanale, «presso l’area di Campo Genova (ubicata nelle
vicinanze del Piazzale degli Irpini)», nei termini già indicati nell’ordinanza 789/2021 e
confermati dall’ordinanza 12/2022;
che in seguito al procedimento attivato, in seguito alle indagini analitiche effettuate nell’area
di Campo Genova, con Verbale di Conferenza dei Servizi del 05/07/2022 (acquisito al
protocollo dell’Ente con il n. 54097 del 06/07/2022), in seguito alle indagini effettuate veniva
chiuso il procedimento «positivamente ed all’unanimità, con immediata esecutività… …per
non contaminazione del sito di Campo Genova… …approvando, pertanto, il documento di
Analisi di Rischio presentato dal Comune di Avellino per il sito di che trattasi, con esclusione
di rischio…»;
che con nota prot. 8806/2021 il competente Settore dell’Ente si esprimeva in merito agli
aspetti urbanistici in relazione alla utilizzabilità dell’area di Campo Genova;
che, pertanto, alla luce della compatibilità urbanistica e della non contaminazione del sito è
ormai verificato che l’Area di Campo Genova risulta idonea al trasferimento a carattere
temporaneo e/o definitivo del mercato bisettimanale, in quanto risulta attrezzata e capace ad ospitare tutti i mercatali, come del resto già sperimentato nel corso degli anni 2021/2023;

che il Comando di Polizia Municipale, con nota prot. 28418 del 07/04/2022, trasmetteva allo
Sportello Unico per le Attività Produttive la «…graduatoria definitiva del mercato
bisettimanale… …elaborata a seguito dei ricorsi, degli scritti difensivi e delle integrazioni
presentate dagli OE, a seguito dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria…».
DATO ATTO
che la Legge regionale n. 7 del 21 aprile 2020, Testo unico sul commercio (TUC), all’art. 53,
comma 3, prevede che per l’espletamento dell’attività di commercio su aree pubbliche, oltre
al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 7, è richiesto «l’assolvimento
degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da
documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell’Attestazione
annuale»;
che il comma 5 del predetto art. 7 della L.R. 7/2020 precisa che l’Attestazione annuale è un
documento che attesta l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali, in ordine
all’attività commerciale esercitata negli ultimi due anni, ed è rilasciata dal Comune con
allegata Carta d’esercizio ed esibita in caso di controlli;
che la Carta d’esercizio e l’Attestazione annuale, ad oggi, non sono ancora entrati in vigore e
la Regione Campania sta adeguando il proprio sistema normativo al fine di consentire
l’applicazione di quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 7/2020;
che la Regione Campania ha dato avvio alla procedura per l’effettiva entrata in vigore dalla
Carta di Esercizio Regionale;
che il Consiglio dei Ministri, il 28 marzo, ha avviato la discussione sul disegno di legge c.d.
Concorrenza che contiene l’ipotesi di sostanziale riforma della disciplina del commercio su
aree pubbliche effettuate sulla scorta delle indicazioni della Commissione Europea;
che nel merito si sono sedimentate anche una serie di enunciazioni giurisprudenziali con le
sentenze nn.17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
che, da ultimo, il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.2192 del 01/03/2023 ha dato
un sostanziale impulso alla riforma, cancellando le proroghe pluriennali delle concessioni in
essere, ed imponendo la preventiva indizione di bandi per il rilascio delle nuove
autorizzazioni da parte dei Comuni;
che, pertanto, alla luce dei precitati provvedimenti per l’anno 2024 si attendono
provvedimenti normativi, nazionali e regionali, di sostanziale riforma e revisione del
commercio su area pubblica.

RITENUTO che sussista la necessità e l’urgenza, alla luce delle premesse effettuate nonchè
a tutela dei lavoratori, dei consumatori e dei destinatari dei servizi, di assicurare continuità al mercato bisettimanale presso l’Area di Campo Genova, nelle more della definizione di un
assetto normativo definitivo che consenta anche di individuare una collocazione stabile
dell’area mercatale, da individuare secondo le procedure previste dal Capo III della Legge
Regionale n. 7 del 21/04/2020.
VISTA la Legge Regione Campania n. 7 del 27 aprile 2020 rubricata “Testo Unico sul
commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”.
VISTO il Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali sulle
aree pubbliche approvato con delibera C.C. n. 77/2012, per la parte non in contrasto con la
successiva specifica normativa di settore.