- Pubblicità -
Tempo di lettura: 4 minuti

Avellino – Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha firmato l’ordinanza dopo l’allarme smog. Nessun blocco delle auto come annunciato nei giorni scorsi, ma bensì ci saranno controlli sugli scarichi emessi dalle vetture attraverso un opacimetro (E’ uno strumento di misura dell’opacità dei fumi, generalmente utilizzato in campo automobilistico per la determinazione del livello di inquinamento del motore Diesel e della loro messa a punto). Quest’ultimo in dotazione alla Polizia Municipale. Si rischia da una multa di 87 euro con l’obbligo immediato di sottoporre il mezzo a revisione straordinaria presso la Motorizzazione Civile.

DIVIETO DI COMBUSTIONE. Per le attività produttive di panificazione e ristorazione delle attività produttive di panificazione e ristorazione incluse pizzerie e gastronomie, il divieto di combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti e i foconi per le griglie salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili che garantiscano un abbattimento almeno dell’80% delle emissioni di polveri e che inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.

Qualora un singolo sistema di abbattimento non garantisca la prestazione sopra indicata, si dovranno installare filtri, anche con tecnologie diverse, la cui prestazione garantisca il suddetto risultato (es. filtri grossolani a manica o ad acqua con ciclo chiuso più filtro elettrostatico per le polveri sottili).

I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione ricadenti nel territorio comunale, devono comunicare al Comune, entro il 31/05/2020 mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell’attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM 1 0, ditta installatrice, copia della dichiarazione di conformità fornita dall’installatore.

L’inosservanza delle misure di cui al punto 1 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da va da € 25,00 ad € 500,00, stabilendo una somma minima pari a € 250,00. Trascorsi 30 giorni dall’accertamento della violazione, nel caso di ulteriore inosservanza di suddette disposizioni, si provvederà alla chiusura dell’esercizio commerciale, fino a quando il titolare dell’attività produttiva non avrà provveduto ad ottemperare a quanto prescritto.

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella) inclusi i caminetti tradizionali aperti e chiusi, nonché quelli a carbone fossile e stufe o cucine, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria.

I possessori di tali impianti sono autorizzati all’utilizzo solo previa installazione di idonei sistemi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili di abbattimento delle polveri nella misura di almeno 1’80%. Questi ultimi devono comunicare al Comune, entro il 31/05/2020 di aver installato tali dispositivi, allegando la certificazione tecnica attestante il sistema di abbattimento utilizzato.

L’inosservanza delle misure di cui al punto 2 sarà ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da va da € 25,00 ad € 500,00 stabilendo una somma minima pari a € 250,00. Trascorsi 30 giorni dall’accertamento della violazione, nel caso di ulteriore inosservanza di suddette disposizioni, verrà inibito l’uso degli apparecchi a biomasssa solida fino a quando il proprietario non avrà provveduto ad ottemperare a quanto prescritto.

  1. Utilizzo di biomasse a pellet

Per tutti gli impianti e gli apparecchi per i quali è consentita l’accensione ai sensi dei punti precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità Al e A2 del combustibile.

  1. Manutenzione degli impianti

Per gli impianti o apparecchi a biomassa solida di vetusta installazione, prima di ogni accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione ad opera di operatori qualificati.

L’inosservanza delle misure di cui al punto 5 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da va da € 25,00 ad € 500,00, stabilendo una somma minima pari a € 250,00.

  1. Divieto totale di abbruciamento di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati su tutto il territorio comunale fino al 29/02/2020; L’inosservanza delle misure di cui al punto 6 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da va da € 25,00 ad € 500,00, stabilendo una somma minima pari a € 250,00.

Ecco l’ordinanza completa pubblicata in mattinata