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Trasmetto di seguito la denuncia inoltrata stesso mezzo ai destinatari che seguono, vogliate pubblicare sul Vs portale l’ennesima ingiustizia messa in campo dall’AORN Caserta nell’indifferenza generale:
 

“Si informa il Difensore Civico della Regionale Campania riguardo a quanto in oggetto, 

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1032 del 20/11/2023 l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, che ci legge in copia, su proposta del Direttore UOC Provveditorato, con deliberazione del D.G.  n. 1032 del 20/11/2023 l’AORN Caserta ha deciso di voler dare seguito ad un Concorso Pubblico di n. 15 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale, bandito in esecuzione della deliberazione n. 226 del 20/03/2019, successivamente sospeso per delle irregolarità  con ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania in ossequio dell’Ordinanza n. 810/2019 del 22.05.2019 RG. n. 1886/2019.

Con deliberazione del commissario straordinario n. 279 del 29.11.2019 l’azienda procede a riaprire i termini della suddetta selezione pubblica fermo restando le disposizioni e i requisiti del bando originario, ovvero quale requisito specifico Laurea Specialistica o Laurea Magistrale.

La presente diffida nei confronti dell’AORN trova fondamenta quindi su Quattro specifici punti di centrale importanza che la S.V. sicuramente non ignorerà:

  1. L’Azienda Ospedaliera con Deliberazione n. 279 del 29.11.2019 confermando i requisiti specifici e limitando la partecipazione ai soli potenziali candidati in possesso di laurea magistrale/specialistica ha fortemente danneggiato potenziali aspiranti, quali il/la sottoscritto/a;
  2. L’Azienda Ospedaliera di Caserta, con l’adozione della delibera n. 1032 del 20/11/2023 si pone in violazione della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1571 del 25/02/2004 la quale recita in tal senso “Ai fini dell’assunzione di idonei, le suddette amministrazioni possono, nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione ed all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 oltre che dell’art. 9 Legge n. 3/2003”;
  3. La regione Campania attraverso numerose note, circolari e direttive impartite sia dalla  Direzione Generale per la tutela della salute che dal Commissario ad Acta ha invitato le ASL/AO del S.S.R. all’utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate da altre Aziende, ritenendo che, in assenza di particolari esigenze e in situazioni di particolare urgenza tale operazione risulti lo strumento più idoneo, sia in termini di rapidità che in termini di economicità.
  4. Il Consiglio di Stato, ha ricordato che bandire una nuova procedura concorsuale in vigenza di una precedente graduatoria valida, per il medesimo profilo professionale, senza adeguata motivazione e senza significative differenze nei requisiti richiesti e nei contenuti delle prove d’esame non risponde ai presupposti legittimanti stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 14/2011 della quale la sezione ne ribadisce i principi.

Detto ciò, mi auguro che le SS.VV. possano attuare gli idonei correttivi a tale problematica, (poiché in copia conoscenza sarà informata anche la Corte dei Conti ed il Governatore De Luca) con l’auspicio di una eventuale ed ulteriore sospensione procedimentale, magari rientrando nell’alveo della regolarità normativa ed utilizzando le graduatorie già attive, per il medesimo profilo professionale, consultando il portale regionale SINFOPERS.

In attesa di necessario riscontro, Cordialità, Andrea Campoli”.