Potrebbe arrivare alla Corte Costituzionale la questione relativa al cambio del presidente del collegio di Corte d’Assise nel maxi-processo per le violenze ai danni dei detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020. Un avvicendamento, quello del magistrato Claudia Picciotti con Roberto Donatiello, trasferito a Napoli, fortemente contestato dagli avvocati difensori dei 105 imputati perché disposto poche settimane fa dalla Corte di Appello di Napoli in un momento in cui il dibattimento, partito nel novembre 2022, si stava finalmente avviando verso la fase conclusiva. E così nell’udienza di ieri, tenuta dopo che era saltata quella del 24 novembre a causa dell’astensione proclamata dagli avvocati proprio per protestare contro il trasferimento di Donatiello, al presidente Claudia Picciotti sono state presentate nuove richieste probatorie, che rischiano di allungare ulteriormente un processo già complesso, ed è stata sollevata questione di legittimità costituzionale da parte dell’avvocato Giuseppe Stellato, difensore di un imputato di peso come l’ex comandante della polizia penitenziaria Gaetano Manganelli, in servizio il giorno delle violenze al carcere sammaritano. Intanto gli avvocati continuano a tenere il punto sulla richiesta formalizzata alla Corte di Appello di Napoli per entrare in possesso del provvedimento con il quale è stato disposto il trasferimento del presidente Roberto Donatiello, già insediatosi nei giorni scorsi. L’istanza dei legali deve essere valutata entro la fine dell’anno.
La questione avanzata dal legale riguarda il conflitto tra due norme procedurali, ovvero l’articolo 495 comma 4-ter del codice di procedura penale come riformato dalla Legge Cartabia, che “sembra introdurre il principio – spiega Stellato – che se muta il giudice nel corso del processo, questo prosegue con le stesse modalità precedenti senza che abbia influenza alcuna sulle attività successive”; ma tale disposizione però si pone in conflitto con una norma generale, come l’articolo 525 del codice di procedura penale, non abrogato dalla Cartabia, che al comma due stabilisce espressamente che “alla sentenza concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento”; norma, quest’ultima, che Stellato pone in stretta correlazione con l’articolo 111 della Costituizione, che costituzionalizza il principio del giusto processo e della formazione della prova nel contradditorio tra le parti, prevedendo come uniche deroghe a tale principio il consenso dell’imputato, un’accertata impossibilità di natura oggettiva o una provata condotta illecita.
“Nessuna delle tre condizioni è presente in questo processo” sottolinea Stellato. Dunque o si rinnova totalmente l’istruttoria dibattimentale con l’escussione ex novo di tutti i testi, o deve intervenire la Corte Costituzionale. La Picciotti si è riservata su tale richiesta di sollevare conflitto di costituzionalità – deciderà nelle prossime udienze – mentre con ordinanza ha ammesso in parte le richieste di alcuni avvocati, relative all’esame di detenuti mai sentiti nel processo. Il pm Alessandro Milita aveva chiesto di risentire il detenuto Tasseri, ma la richiesta è stata rigettata dal presidente.




















