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“Sulla linea della prevenzione e del rigore, al fine di evitare quanto più possibile il contagio, e al fine di limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni, viene approvata oggi un’Ordinanza firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, per stabilire, da questo fine settimana, controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino, per un’operazione di prevenzione e monitoraggio, che consenta anche  individuare  persone in movimento senza motivazioni o con sintomi.

Si dispone, ugualmente, per il periodo festivo, il divieto di spostamento nelle seconde case anche in ambito regionale.

È indispensabile avere oggi rigore e senso di responsabilità per evitare situazioni drammatiche già dal mese di gennaio”.​

Così in una nota l’Unità di Crisi della Regione Campania. 

Questo è il testo dell’Ordinanza.

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania, con decorrenza dal 12 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021:
1.1. è dato mandato al l e AA SS LL di effettuare, in raccordo con l’Unità di Crisi regionale , controlli a campione della temperatura corporea dei viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Capodichino (NA) nonché alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali, nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5 ° CC ovvero in presenza di sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID 19 nonché tamponi molecolari in caso di positività allo screening
1.2. ai viaggiatori in transito presso le stazioni indicate al precedente punto 1.1. è fatto obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e agli screening disposti dalla competente Autorità sanitaria ove la temperatura superi i 37,5 ° CC secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
1.3. è fatta raccomandazione alle Autorità competenti di assicurare il rafforzamento dei controlli sul territorio regionale, ivi comprese le stazioni di arrivo di cui al punto 1.1., al fine di rilevare eventuali arrivi o spostamenti in violazione del l e vigenti disposizioni e dell adozione dei provvedimenti consequenziali;
1.4. è fatto divieto di spostamenti presso le seconde case, ancorchè ubicate sul territorio regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza
2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 nonché le disposizioni regionali vigenti alla data del presente provvedimento.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e simili. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’ attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai Ai sensi di quanto disposto da sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto”.