- Pubblicità -
Tempo di lettura: 35 minuti

Non solo primarie. Anche il Pd Campano si appresta a celebrare la sua stagione congressuale. Il commissario regionale Francesco Boccia ha infatti emanato il “Regolamento per le procedure di elezione del Segretario/a e dell’Assemblea Regionale del PD della Regione Campania e per lo svolgimento dei Congressi dei Circoli, delle Unioni Comunali e delle Federazioni Provinciali”.

Nominata anche la commissione regionale per il congresso, ne fanno parte: Franco Roberti, Enza Ambrosone, Giuseppe Annunziata, Fulvio Bonavitacola, Irene Coppola, Ornella D’Amore, Franco Di Michele, Paola Genito, Angela Pascale, Antonella Pepe, Fiorentina Orefice, Giuseppe Razzano, Francesco Senese.

L’intera procedura congressuale (circoli, unioni comunali e federazioni provinciali) si dovrà svolgere tra il 3 e il 12 febbraio. Quanto all’attesa sfida del congresso regionale, le candidature andranno presentate entro le 18 del 27 gennaio. Stesso termine, ovviamente, anche per le liste collegate al candidato segretario.

Di seguito il regolamento integrale con tutte le scadenze e le procedure:

Capo 1

Elezioni del Segretario/a dell’Assemblea Regionale

 ARTICOLO 1

(Convocazione del procedimento elettorale)

 

  1. La procedura per l’elezione del Segretario/a e dell’Assemblea regionale avviene con il voto degli iscritti al Partito Democratico, come disposto dall’art. 21, comma 4 dello Statuto
  2. È possibile presentare le candidature alla Segreteria regionale, accompagnate dalle relative piattaforme politico-programmatiche, dal 23 al 27 gennaio
  3. La discussione e il voto degli iscritti sulle piattaforme politico – programmatiche e sulle candidature a Segretario/a regionale si svolgerà dal 3 febbraio al 12 febbraio 2023.

 

ARTICOLO 2

(Commissione regionale e Commissioni provinciali)

 

  1. La Commissione regionale per il congresso è formata, nel rispetto della parità di genere, da un numero di 13 componenti, ed è nominata dal Commissario Regionale entro il 14 gennaio 2023. La Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario/a regionale e delle candidature a segretario/a nazionale, con solo diritto di parola, e può essere altresì integrata da un massimo di due rappresentanti dei soggetti che aderiscono al processo La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno a maggioranza dei due terzi dei votanti il Coordinatore.

 

  1. La Commissione regionale, che nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso, deve:
  • formalizzare l’accettazione delle candidature a Segretario/a Regionale;
  • certificare i risultati del voto fra gli iscritti sui documenti politici e sui contributi tematici;

 

  • certificare i risultati delle assemblee di Circolo per la selezione dei candidati segretario/a;
  • formalizzare l’accettazione delle liste dei candidati all’Assemblea regionale;
  • predisporre i kit per le operazioni elettorali;
  • predisporre il modello di verbale per registrare i risultati delle votazioni nelle assemblee di

 

  1. La Commissione regionale è l’organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati riguardo all’applicazione del presente Regolamento e alle procedure previste dal comma 2 del presente

 

  1. I componenti della Commissione regionale non possono, a pena di decadenza né candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario/a regionale e all’Assemblea

 

  1. I componenti della Commissione regionale fanno parte di diritto dell’Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all’art. 8, commi 2 e 4 del presente

 

  1. Il Commissario regionale, in raccordo con i sub commissari provinciali, nomina in ciascuna provincia, entro il 14 gennaio 2023, la Commissione provinciale per il Congresso, nel rispetto della parità di genere, formata al massimo da 11 componenti – e in ogni caso da un numero dispari di componenti – e successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario/a regionale e a segretario/a provinciale, con solo diritto di parola, e può essere altresì integrata da un massimo di due rappresentanti dei soggetti che aderiscono al processo costituente. La Commissione elegge al suo interno a maggioranza dei due terzi dei votanti il

 

  1. La Commissione provinciale, che nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso, deve:
  • calendarizzare le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario/a regionale;
  • nominare un garante per ogni riunione di circolo;
  • assicurarsi che il segretario/a del circolo abbia l’anagrafe certificata degli iscritti 2022;
  • curare l’istituzione dei seggi elettorali per il voto degli iscritti e nominare i relativi Presidenti di seggio e gli scrutatori;
  • raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i risultati del voto fra gli iscritti sui documenti politici e sui contributi tematici;
  • raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle assemblee di circolo per la selezione dei candidati segretario/a.

ARTICOLO 3

(Congressi dei circoli, delle Unioni comunali e delle federazioni provinciali)

 

  1. I congressi di circolo, delle Unioni comunali e delle Federazioni provinciali si svolgono nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 12 febbraio 2023, contestualmente alla prima fase

 

del Congresso regionale e secondo il calendario definito dalle Commissioni provinciali per il Congresso con le disposizioni di cui al Capo 2 – Elezioni dei Segretari/e dei Circoli, delle Unioni Comunali e delle Federazioni Provinciali.

 

 

ARTICOLO 4

(Presentazione delle candidature a Segretario/a regionale)

 

 

  1. Le candidature a Segretario/a regionale e le relative linee politico-programmatiche devono essere depositate dalle ore 12,00 del 23 Gennaio 2023 alle ore 18.00 del 27 gennaio 2023 presso la Commissione regionale per il

 

  1. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario/a regionale e componente dell’Assemblea regionale gli iscritti, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto, ovvero:

 

  1. gli iscritti al Partito Democratico al 2021 che abbiano rinnovato l’adesione per l’anno 2022, nonché i nuovi iscritti per il 2022 all’atto della presentazione o della sottoscrizione di candidature al congresso, ovvero i partecipanti al processo costituente di cui all’art. 1.1, lett. b) e c) dello Statuto, i quali acquisiscono lo status di iscritti all’atto della presentazione o della sottoscrizione di candidature, previo versamento della quota di iscrizione al PD.

 

  1. Le candidature a Segretario/a regionale devono essere sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra trecento e seicento, distribuiti in almeno il 60 % delle federazioni

 

  1. La Commissione regionale per il Congresso cura la pubblicazione delle linee politico- programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di

 

  1. L’ordine di presentazione delle candidature sarà definito attraverso un unico sorteggio regionale, che varrà anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche nel corso delle riunioni di

 

  1. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario/a regionale: i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di Provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di

 

  1. La carica di componente dell’Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell’Assemblea nazionale. Qualora un componente dell’Assemblea nazionale volesse candidarsi all’Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle

 

ARTICOLO 5

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)

 

  1. Le riunioni di circolo per la presentazione delle linee politico programmatiche dei candidati a Segretario/a regionale si svolgono nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 12 febbraio 2023.

 

  1. Partecipano con diritto di parola e voto alle riunioni di circolo, gli iscritti ai sensi dell’art. 55 dello Statuto, ovvero:
  2. gli iscritti al Partito Democratico al 2021 che abbiano rinnovato l’adesione per l’anno 2022, nonché i nuovi iscritti entro la data di celebrazioni dei congressi locali. A tali fini, le procedure di iscrizioni dovranno essere completate entro le ore 12,00 del 31 gennaio 2023,

 

  1. gli iscritti ai partiti e movimenti politici, alle associazioni e ai movimenti civici che con deliberazione dei propri organismi dirigenti aderiscano al processo costituente, nonché i cittadini che affermano la volontà di partecipare al processo costituente, sottoscrivendo l’appello alla partecipazione con una adesione certificata, i quali dovranno dimostrare di aver effettuato il versamento della quota di iscrizione al Partito Democratico per il 2023 presso il circolo territoriale oppure on line entro la data di celebrazione dei congressi locali, anche attraverso la sottoscrizione di un impegno formale in tal senso all’avvio della campagna di tesseramento 2023. A tali fini, le procedure di iscrizione ovvero l’impegno a completarle all’avvio della campagna di tesseramento 2023 dovranno essere effettuate entro il 31 gennaio 2023 alle ore 12:00.

 

  1. La Commissione provinciale ha l’obbligo di fornire ad ogni circolo, qualora non già in suo possesso, l’anagrafe certificata dei nuovi iscritti 2022 non oltre i 2 giorni antecedenti la data delle riunioni di In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza, della stessa, le anagrafi sono certificate dalla Commissione regionale per il Congresso.

 

  1. È compito della Commissione Regionale predisporre le scheda da utilizzare nelle eventuali votazioni Primarie per l’elezione del segretario/a

 

  1. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario/a del Circolo stesso, viene costituita una Presidenza, e messa ai voti per l’approvazione, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna

 

  1. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 10-15

 

  1. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli

 

  1. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell’assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta. La convocazione della riunione deve essere spedita, anche per via telematica o messaggistica, a tutti gli iscritti al circolo almeno 2 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l’ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e, nel caso si debba procedere a votazione, l’orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di Subito dopo aver compilato il verbale il Presidente trasmette i risultati dello scrutinio alla Commissione regionale.

 

ARTICOLO 6

(Elezione del Segretario/a e dell’Assemblea Regionale)

 

  1. La Commissione regionale determina entro il 18 gennaio 2023 la ripartizione territoriale dei componenti l’Assemblea

 

  1. L’assemblea Regionale è composta da 130 Di questi 104 vengono eletti contestualmente all’elezione del segretario/a regionale. I rimanenti 26 possono essere riservati, dietro decisione dell’Assemblea medesima, a successive integrazioni rivolte a garantire la presenza negli organismi dirigenti di rappresentanze di movimenti politici, associativi e civici che dovessero entrare a far parte, nell’ambito del processo di apertura avviato con la fase costituente del nuovo PD. Il numero dei componenti dell’Assemblea regionale da eleggere è suddiviso tra le Federazioni per il 50% in proporzione alla popolazione residente e per il 50% in base ai voti ottenuti dal PD alla Camera dei deputati nelle più recenti elezioni politiche.

 

  1. I componenti dell’Assemblea regionale sono eletti nelle circoscrizioni elettorali istituite per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio

 

  1. In ciascun Collegio si presenta una lista, collegata a ciascun candidato alla segreteria Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei Collegi della Circoscrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte, in ciascun Collegio, da almeno 60 iscritti e sino a un massimo di 150 iscritti – entro la data di presentazione delle candidature -. Si può sottoscrivere una sola lista per collegio.

 

  1. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro le ore 18 del 27 gennaio 2023. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale accerta l’accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria Le liste presentate devono

 

rispettare l’alternanza di genere e dovranno essere composte da un numero massimo di candidati pari al totale degli eletti nel collegio medesimo.

 

  1. La Commissione regionale, accertato il collegamento tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all’Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun

 

  1. L’elettorato passivo è riservato ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, del presente

 

  1. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dello Statuto, le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta al momento del

 

  1. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell’ambito dello stesso collegio, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all’assegnazione di tutti i seggi

 

  1. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla commissione nazionale, proclama eletti i membri dell’Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

 

  1. I membri dell’Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella

 

ARTICOLO 7

(Proclamazione dei risultati ed elezione del Segretario/a regionale)

 

  1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell’Assemblea regionale entro 15 giorni dalla celebrazione delle Primarie per l’elezione del Segretario/a Nazionale e dell’Assemblea del

 

  1. L’Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente ai sensi dell’art 23, comma 3 dello Statuto

 

  1. Il presidente dell’Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario/a il candidato che ha ottenuto più delegati eletti in

 

  1. I candidati alla carica di Segretario/a regionale che non risultano vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio entrano – a titolo personale – a far parte dell’Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l’elezione e/o la sfiducia del Segretario/a.

 

ARTICOLO 8

(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

 

  1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità delle anagrafi degli iscritti vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dall’accadimento oggetto di contestazione, alle Commissioni provinciali per il Congresso territorialmente competenti che decidono, in prima istanza, entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza, vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dalla notifica della decisione di primo grado, alla Commissione regionale di Garanzia, che decide entro le successive 24

 

  1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dall’accadimento oggetto di contestazione, alle Commissioni provinciali per il Congresso territorialmente competenti che decidono, in prima istanza, entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dalla notifica della decisione di primo grado, alle Commissioni regionali per il Congresso, che decidono in via definitiva entro le successive 24

 

  1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso, sulla ammissione o mancata ammissione di candidature a Segretario/a nazionale e delle liste o di singoli candidati all’Assemblea nazionale, sulle procedure di voto e scrutinio delle Primarie, vanno rivolte in prima istanza, entro il termine perentorio di 24 ore dall’accadimento oggetto di contestazione, alla Commissione nazionale per il Congresso, che decide nelle successive 48 ore. In seconda istanza vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dalla notifica della decisione di primo grado, alla Commissione nazionale di Garanzia, che decide in via definitiva entro le successive 24

 

  1. Le segnalazioni e i ricorsi devono essere presentati per iscritto, in modo quanto più possibile circostanziato, con la relativa documentazione allegata, utile al fine di comprovarne i contenuti e identificarne il

 

  1. Restano salve le competenze delle Commissioni di Garanzia territoriali e regionali, e della Commissione nazionale di Garanzia previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale delle Commissioni di

 

 

ARTICOLO 9

(Costi e mezzi di propaganda, limiti di spesa e rendiconti)

 

  1. Al fine di contenere i relativi costi, non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati a Segretario/a, o dalle liste di candidati che li sostengono, la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi,giornali, riviste o altri organi di stampa e
  2. E’ consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione regionale e locale, annunci a dibattiti, tavole rotonde, conferenze o altri interventi di singoli
  3. E’ ammessa l’affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura ole iniziative, che non superino i 70×100, purché negli spazi e con le modalità

 

previste dalla normativa vigente.

  1. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l’importo di €5.000 per i candidati alla carica di Segretario/a regionale e l’importo di € 2.000 per i candidati alla carica di Segretario/a
  2. Per spese di campagna elettorale si intendono quelle relative: alla produzione, all’affitto o all’acquisto di materiali e mezzi di propaganda; alla distribuzione e diffusione di materiali e mezzi di propaganda; all’organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico; al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna
  3. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, le spese di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi sono calcolate in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e
  4. Sono vietati i contributi economici o donazioni di sostenitori, ovvero di soggetti che a vario titolo sostengono direttamente o indirettamente i
  5. Entro il giorno 15 Marzo 2023 i candidati alla carica di Segretario/a regionale e provinciale trasmettono alle corrispondenti Commissioni di Garanzia, personalmente o tramite il proprio mandatario, il rendiconto relativo alle spese sostenute e gli impegni assunti nel periodo intercorrente dall’accettazione della propria candidatura sino al giorno di celebrazione del

 

ARTICOLO 10

(Norme di salvaguardia)

 

I candidati alla segreteria e all’Assemblea regionale si impegnano:

 

  • a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
  • a deferire all’atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti nel presente

 

La Commissione regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del Regolamento nazionale e del presente regolamento.

 

Capo 2

Elezioni dei Segretari/e dei Circoli, Unioni Comunali e delle Federazioni Provinciali

 

ARTICOLO 11

(Convocazione dei congressi e Commissioni provinciali)

 

  1. I congressi di circolo, delle Unioni comunali e delle Federazioni provinciali si svolgono nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 12 febbraio 2023.
  2. Il Commissario regionale, in raccordo con i sub commissari provinciali, nomina in ciascuna Federazione, entro il 14 Gennaio 2023, la Commissione provinciale per il Congresso formata, nel rispetto della parità di genere, al massimo da 11 componenti – e in ogni caso da un numero dispari di componenti – e successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario/a provinciale, con solo diritto di parola, e può essere altresì integrata da un massimo di due rappresentanti dei soggetti che aderiscono al processo costituente. La Commissione elegge al suo interno a maggioranza dei due terzi dei votanti il
  3. La Commissione provinciale deve:
    • formalizzare l’accettazione delle candidature a Segretario/a provinciale e di unione comunale;
    • predisporre le schede da utilizzare nelle votazioni nei congressi di circolo;
    • predisporre il modello di verbale nel quale registrare i risultati delle votazioni;
    • certificare e proclamare i risultati dei congressi di Circolo;
    • assicurarsi che il segretario/a del circolo abbia l’anagrafe certificata dei nuovi iscritti

 

  1. La Commissione provinciale invia un proprio delegato ai congressi di circolo, con la funzione di garante, che sovrintende alla regolarità dello svolgimento dell’assemblea.
  2. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio

 

ARTICOLO 12

(Svolgimento dei congressi)

 

  1. I congressi di circolo provvedono in un’unica giornata, nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 12 febbraio 2023, all’elezione del segretario/a e del direttivo di circolo, all’elezione del segretario/a e dell’assemblea dell’Unione comunale e del segretario/a e dell’assemblea della Federazione provinciale nel rispetto delle norme contenute nel presente I predetti congressi si svolgono nella medesima data nella quale si svolge la fase del congresso regionale di cui all’articolo 1, comma 4, del presente Regolamento regionale per il Congresso.

 

  1. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a segretario/a e componente del direttivo di circolo, del segretario/a e dell’assemblea dell’Unione comunale e del segretario/a e dell’assemblea della Federazione provinciale, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto, gli iscritti al

 

Partito Democratico al 2021 che abbiano rinnovato l’adesione per l’anno 2022, nonché i nuovi iscritti per il 2022 all’atto della presentazione o della sottoscrizione di candidature al congresso, ovvero i partecipanti al processo costituente di cui all’art. 55.1.1, lett. b) e c) dello Statuto, i quali acquisiscono lo status di iscritti all’atto della presentazione o della sottoscrizione di candidature, previo versamento della quota di iscrizione al PD.

 

  1. Partecipano con diritto di parola e voto alle riunioni di circolo, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto:

 

  • gli iscritti al Partito Democratico al 2021 che abbiano rinnovato l’adesione per l’anno 2022 , nonché i nuovi iscritti entro la data di celebrazioni dei congressi locali. A tali fini, le procedure di iscrizioni dovranno essere completate entro le ore 12,00 del 31 gennaio 2023;

 

  • gli iscritti ai partiti e movimenti politici, alle associazioni e ai movimenti civici che con deliberazione dei propri organismi dirigenti aderiscano al processo costituente, nonché i cittadini che affermano la volontà di partecipare al processo costituente, sottoscrivendo l’appello alla partecipazione con una adesione certificata, i quali dovranno dimostrare di aver effettuato il versamento della quota di iscrizione al Partito Democratico per il 2023 presso il circolo territoriale ovvero on line entro la data di celebrazione dei congressi locali, anche attraverso la sottoscrizione di un impegno formale in tal senso all’avvio della campagna di tesseramento 2023. A tali fini, le procedure di iscrizione ovvero l’impegno a completarle all’avvio della campagna di tesseramento 2023 dovranno essere effettuate entro il 31 gennaio 2023 alle ore 12:00.

 

  1. Ogni Commissione provinciale ha l’obbligo di fornire ad ogni circolo, qualora non già in suo possesso, l’anagrafe certificata dei nuovi iscritti 2022 non oltre i 2 giorni antecedenti la data delle riunioni di In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza, le anagrafi sono certificate dalla Commissione regionale per il Congresso.

 

  1. In apertura dei congressi di circolo, su proposta del segretario/a uscente o, in sua assenza, del rappresentante inviato dalla Commissione provinciale, viene eletta una presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario/a di circolo, dell’Unione cittadina e della Federazione Fa parte della presidenza un membro della Commissione provinciale o un suo delegato esterno alla stessa che è tenuto ad assistere ai

lavori, con funzioni di garanzia circa il loro regolare svolgimento.

 

  1. Ad avvenuto insediamento della presidenza, il congresso di circolo, stabilisce con voto a maggioranza semplice il numero dei componenti elettivi del proprio direttivo, questi possono avere un numero massimo pari al doppio dei componenti il consiglio comunale o circoscrizionale di riferimento, e comunque non superiore ad 1/3 degli iscritti al

 

  1. In apertura dei congressi di circolo vengono presentate le linee politiche e programmatiche dei candidati assicurando a ciascuna/o di esse/i pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti. Ciascun candidato a segretario/a cittadino / provinciale può indicare un delegato che la espone in sua

 

  1. Le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi di circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli

 

  1. I congressi di circolo sono aperti alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito La presidenza del congresso, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti.

 

  1. Il congresso di circolo è convocato dal segretario/a uscente oppure dalla Commissione congressuale provinciale. La convocazione del congresso di circolo deve essere spedita agli iscritti almeno 2 giorni prima dello svolgimento e, oltre alla data, deve indicare il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non

più̀ di sei ore da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 13 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del

voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

 

  1. È compito della Commissione provinciale predisporre il modello delle schede da utilizzare nelle votazioni previste nei congressi di circolo, prevedendo schede e urne distinte per l’elezione dei diversi livelli di

 

  1. Nei congressi di circolo, alla fine del dibattito, vengono posti in votazione il documento proposto ed eventuali ordini del

 

 

ARTICOLO 13

(Segretario/a e Direttivo di circolo)

 

  1. Le candidature a segretario/a di circolo e la lista di candidati al direttivo di circolo si presentano il giorno dell’apertura del congresso e devono essere sottoscritte da un numero di firme compreso tra il 5% e il 10% degli iscritti aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del presente Alla candidatura a segretario/a/a è allegata una proposta

relativa all’attività politica e organizzativa del circolo. La commissione congressuale provinciale

predispone i moduli per la presentazione delle candidature. Non si può sottoscrivere più di una candidatura.

 

  1. Il Segretario/a di circolo è eletto attraverso il voto diretto e personale degli iscritti in collegamento a una lista di candidati al direttivo di La presidenza del congresso stabilisce in apertura dei lavori i termini per la presentazione delle liste per l’elezione del

Direttivo che deve avvenire comunque entro e non oltre tre ore dall’inizio dei lavori.

 

  1. La lista deve essere collegata a un candidato Segretario/a che autorizza il collegamento e non possono contenere un numero di candidati al direttivo superiore al numero previsto dei membri dell’organismo e non inferiore a un

 

  1. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere. La presidenza del Congresso ha il compito di verificare l’ammissibilità delle

 

  1. I candidati al direttivo vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella

 

  1. Il voto per il Segretario/a di circolo si esprime votando la lista collegata alla sua

 

  1. I componenti del direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all’assegnazione di tutti i seggi

 

  1. È eletto segretario/a di circolo il candidato/a collegato alla maggioranza assoluta dei membri eletti nel

 

  1. Qualora nessun candidato/a segretario/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del direttivo, il direttivo elegge, con maggioranza dei voti validi il segretario/a di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell’organismo.

 

 

ARTICOLO 14

(Segretario/a e Assemblea dell’Unione comunale)

 

  1. Le candidature a segretario/a dell’Unione comunale si presentano alla commissione provinciale entro le ore 20 del 27 gennaio 2023 e devono essere sottoscritte da un numero di firme non inferiore al 5% e non superiore al 6% degli iscritti alla stessa Unione comunale aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del presente Regolamento, distribuiti in almeno un terzo dei circoli presenti sul territorio. Le sottoscrizioni possono essere raccolte su appositi moduli predisposti dalla Commissione provinciale a partire dal giorno stabilito dalla stessa Alla candidatura è allegata una piattaforma politico programmatica relativa

all’attività politica e organizzativa dell’Unione comunale.

 

  1. La commissione provinciale, acquisite le candidature, ne dà tempestiva comunicazione ai circoli dell’Unione comunale interessata e ai mezzi di

 

  1. L’assemblea comunale, è composta da un numero di componenti pari al doppio dei componenti il consiglio comunale. Il numero dei delegati da assegnare per la composizione dell’Assemblea comunale è stabilito, preventivamente allo svolgimento dei congressi di circolo, dalla commissione provinciale di intesa con l’Unione comunale

 

  1. Il segretario/a dell’Unione comunale è eletto attraverso il voto diretto e personale degli iscritti in collegamento a una lista di candidati all’assemblea

 

  1. La lista per l’elezione dell’assemblea comunale, collegate a ciascun candidato segretario/a, si presentano il giorno dell’apertura del congresso del singolo La presidenza del

 

congresso stabilisce in apertura dei lavori i termini per la presentazione delle liste per l’elezione dell’assemblea, che deve avvenire comunque entro e non oltre l’inizio delle operazioni di voto.

 

  1. La lista deve essere collegata a un candidato/a segretario/a, che autorizza il collegamento, e, in base al numero della composizione dell’assemblea comunale, le liste saranno composte dal numero massimo dei delegati che verranno attribuiti ad ogni singolo circolo secondo i seguenti criteri: per il 50% in base al numero degli iscritti e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni

 

  1. Il voto per il segretario/a dell’unione comunale si esprime votando la lista collegata alla sua

 

  1. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di

 

  1. I candidati all’assemblea vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella La presidenza del Congresso ha il compito di verificare l’ammissibilità delle liste.

 

  1. I componenti dell’assemblea sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto per quel

 

  1. Terminati i congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base comunale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Il candidato a segretario/a non eletto viene attribuito come delegato alla lista presentata a suo sostegno che ha raccolto il maggior numero di voti. Il riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all’assemblea cittadina può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti

 

  1. Il riequilibrio deve tener conto dei membri di diritto, che ai sensi dell’articolo …, comma …, dello Statuto regionale, sono costituiti da: i componenti degli organismi del partito a livello provinciale, regionale e nazionale, i consiglieri e gli assessori comunali, se residenti o domiciliati nel territorio di competenza del

 

  1. È eletto segretario/a dell’Unione comunale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati eletti nell’assemblea

 

  1. Qualora nessun candidato/a segretario/a abbia conseguito tale maggioranza assoluta, l’assemblea comunale elegge il segretario/a cittadino con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati eletti.

 

  1. Nelle realtà in cui il circolo corrisponde con l’Unione comunale, si applicano le norme previste per quest’ultima.

 

  1. L’Assemblea, elegge a scrutinio segreto il proprio presidente: nel caso nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede sempre a scrutinio segreto di ballottaggio tra i due candidati più

 

ARTICOLO 15

(Segretario/a e Assemblea della Federazione provinciale)

 

  1. Le candidature a segretario/a della Federazione provinciale si presentano alla commissione provinciale per il congresso entro giorno e ora stabiliti dalla commissione Le candidature devono essere sottoscritte da un numero di firme non inferiore al 5% e non superiore al 6% degli iscritti aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del presente Regolamento, distribuiti in almeno un terzo dei circoli appartenenti alla Federazione provinciale già costituiti alla data di approvazione del presente regolamento. Le sottoscrizioni possono essere raccolte su appositi moduli predisposti dalla Commissione provinciale a partire dal giorno stabilito dalla stessa commissione. Alla candidatura è allegata una piattaforma politico-

programmatica.

 

  1. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario/a provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di Provincia, gli

Assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori delle città capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario/a di circolo o di Segretario/a cittadino è incompatibile con quella di Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

 

  1. La Commissione provinciale acquisite le candidature, ne dà tempestiva comunicazione ai circoli di tutta la Federazione provinciale e ai mezzi di

 

  1. Il segretario/a provinciale è eletto in collegamento a una di candidati all’Assemblea

 

  1. In ogni circolo la lista deve essere collegata a un candidato segretario/a, che autorizza il collegamento e non può contenere un numero di candidati all’assemblea provinciale superiore a quello spettante a quel

 

  1. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere. La presidenza del Congresso ha il compito di verificare l’ammissibilità delle

 

  1. Le liste per l’elezione dell’assemblea provinciale, collegate ai candidati segretario/a, si presentano il giorno dell’apertura del congresso del singolo La presidenza del congresso stabilisce in apertura dei lavori i termini per la presentazione delle liste che deve avvenire comunque entro e non oltre l’inizio delle operazioni di voto. Ciascun candidato a

 

segretario/a provinciale indica un proprio delegato alla presentazione della lista. La Commissione congressuale provinciale predispone i moduli per la presentazione delle liste per l’Assemblea provinciale.

 

  1. La lista per l’elezione dell’assemblea provinciale, collegate a ciascun candidato segretario/a, parteciperanno alla assegnazione dei membri dell’assemblea qualora presentate in almeno il 50% dei circoli distribuiti in almeno il 50% delle Unioni

 

  1. Il numero complessivo dei componenti dell’assemblea provinciale, è pari a 60 per le province che hanno fino a 100.000 abitanti, a 90 per le province da 100.001 e 150.000 abitanti, a 120 per le province da 001 a 300.000 abitanti, a 150 per le province con più di 300 mila

abitanti, e viene ripartito tra i circoli secondo i seguenti criteri: per il 50% in base al numero degli iscritti aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del presente Regolamento, e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche nell’ambito territoriale di competenza del singolo circolo.

 

  1. Il voto per il segretario/a provinciale si esprime votando la lista collegata alla sua

 

  1. I candidati all’assemblea provinciale vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella

 

  1. I componenti dell’assemblea provinciale da eleggere in ogni circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel

 

  1. Terminati i congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base territoriale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Il candidato a segretario/a non eletto viene attribuito come delegato alla lista presentata a suo sostegno che ha raccolto il maggior numero di voti. Il riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all’assemblea provinciale può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti

 

  1. Il riequilibrio deve tener conto dei membri di diritto, che sono costituiti da: i consiglieri e gli assessori, a livello provinciale e regionale, i parlamentari e gli eletti negli organismi nazionali e regionali del partito, se residenti o domiciliati nel territorio provinciale, il sindaco del comune capoluogo, capogruppo del PD nel Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia se iscritto al

 

  1. È eletto segretario/a provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati eletti nell’assemblea

 

  1. Qualora nessun candidato segretario/a abbia conseguito tale maggioranza assoluta, l’assemblea provinciale elegge il segretario/a provinciale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati

 

 

ARTICOLO 16

(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario/a cittadino e provinciale)

 

  1. La Commissione provinciale, acquisiti tutti i verbali dei congressi di circolo, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell’assemblea cittadina e provinciale entro 15 giorni dalla celebrazione delle Primarie per l’elezione del Segretario/a Nazionale e dell’Assemblea del Eventuali ricorsi possono essere presentati alla commissione provinciale di garanzia competente entro e non oltre le 24 ore successive.

 

  1. La Presidenza del congresso di circolo convoca le riunioni dei direttivi di circolo per la proclamazione o l’elezione, in caso di ballottaggio, del segretario/a di circolo entro e non oltre il settimo giorno dallo svolgimento del congresso di circolo, oltre il quale si intende automaticamente

 

  1. L’assemblea provinciale, nella prima riunione, sotto la presidenza provvisoria di un membro della commissione provinciale o suo delegato, proclama il segretario/a eletto o, qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta, effettua il

 

  1. L’assemblea provinciale, sotto la presidenza provvisoria della commissione provinciale, ai sensi dell’articolo 18, comma 4 dello Statuto regionale, elegge a scrutinio segreto il proprio presidente: nel caso nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede sempre a scrutinio segreto al ballottaggio tra i due candidati più

 

  1. Il presidente dell’assemblea provinciale proclama eletto alla carica di Segretario/a il candidato che, sulla base delle comunicazioni della commissione provinciale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’assemblea eletti nella lista a lui

 

  1. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il presidente dell’assemblea provinciale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio di cui al presente

 

ARTICOLO 17

(Composizione delle Assemblee provinciali, delle Unioni comunali e di circolo)

 

I componenti delle assemblee provinciali, delle Unioni comunali e di circolo vengono eletti per l’80% contestualmente all’elezione del segretario/a al corrispondente livello. Il rimanente 20% può essere riservato, dietro decisione dell’Assemblea medesima, a successive integrazioni

 

rivolte a garantire la presenza negli organismi dirigenti di rappresentanze di movimenti politici, associativi e civici che dovessero entrare a far parte, nell’ambito del processo di apertura avviato con la fase costituente del nuovo PD, del Partito.

 

ARTICOLO 18

 

(Candidatura unica a Segretario/a regionale, provinciale o Segretario/a di Circolo)

 

  1. Qualora sia accettata una sola candidatura a Segretario/a regionale, provinciale o Segretario/a di Circolo:
    • Se sono presentate e accettate più liste di candidati all’Assemblea regionale, provinciale o al Direttivo di Circolo, si procede al voto sulle singole liste, ai sensi dell’art.9, comma 2 del presente Regolamento;
    • Se è stata presentata o accettata una sola lista di candidati all’Assemblea regionale, provinciale o al Direttivo di Circolo, la relativa Commissione per il congresso proclama eletti il Segretario/a e l’Assemblea regionale, provinciale o Direttivo di Circolo, sulla base dell’unica candidatura e dell’unica lista presentata o

 

  1. Nella fattispecie prevista alla lettera b) del comma 1, è consentito presentare una lista di candidati composta da un numero massimo pari al doppio degli eleggibili, al fine di consentirela surroga in caso di dimissioni e/o decadenze di membri della relativa Assemblea o Direttivo. In questo caso si deve obbligatoriamente garantire la rappresentanza delle minoranze cosi come previsto dall’Art.2 dello Statuto

Le Commissioni per il Congresso hanno il compito di vigilare e verificare sull’applicazione di tale garanzia.

 

ARTICOLO 19

(Norme di garanzia)

 

  1. L’accesso ai dati dell’Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della Commissione nazionale per il Congresso 9 del 10 ottobre 2013, che qui si intende richiamata.

 

  1. In presenza di variazioni del tesseramento rispetto a quello dell’anno precedente in misura superiore al 25% la Commissione Nazionale di garanzia verificherà la correttezza delle

 

  1. Lo svolgimento della campagna congressuale da parte dei candidati dovrà attenersi ai principi di massima sobrietà e al rispetto degli altri candidati, del partito e dei suoi dirigenti ed iscritti, nonché́ in generale alle norme del codice etico del Pd. In caso di violazione di tale norma, la Commissione provinciale di garanzia, su segnalazione della Commissione provinciale per il congresso, dispone i provvedimenti necessari, in base alle norme statutarie nei confronti dei

 

  1. Eventuali contestazioni riguardo la violazione delle norme previste dal presente regolamento e allo svolgimento dei congressi devono essere rivolte in prima istanza alla Commissione provinciale di garanzia ed in seconda istanza alla Commissione regionale di garanzia che avranno l’obbligo di deliberare entro e non oltre le 48 ore dalla presentazione della

 

  1. Le strutture del Partito saranno a disposizione di tutti i candidati che ne faranno

 

Articolo 20

(Informazioni e partecipazione di aderenti, elettori e iscritti)

 

 

Il presente Regolamento, per l’elezione degli organi Regionali, Provinciali e di Circolo, si adegua alle norme del Codice Etico e dello Statuto Nazionale relativamente all’accesso alle informazioni per gli aderenti, per gli elettori e per gli iscritti al Partito Democratico, per facilitarne la partecipazione ai congressi dei vari livelli territoriali.

A tal fine il presente Regolamento viene pubblicato sul sito della Federazione Regionale e su quello delle Federazioni Provinciali nello spazio preposto alle normative dei rispettivi congressi.

Lo spazio riservato nei siti delle rispettive federazioni, verrà costantemente aggiornato dalle rispettive Commissioni per il Congresso, al fine di evidenziare ogni adempimento del percorso congressuale.