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Una vittoria alla fine di una situazione che ha generato non pochi disagi ma che, per fortuna, si è risolta nel migliore dei modi.

La storia comincia quando un cittadino beneventano, in pieno Dicembre del 2025, si è visto staccare l’utenza idrica dal gestore locale, la Gesesa, sul presupposto che la stessa avrebbe riguardato un’utenza distinta ed appartenente a un soggetto diverso e moroso.

La situazione spiacevole si è generata perchè il cittadino era il marito dell’intestataria dell’utenza morosa e il fornitore del servizio non riusciva a identificarla.

Il tutto nonostante esistessero due codici utenza e due contratti distinti e che le forniture servivano due unità abitative distinte, identificate e identificabili dalla stessa Gesesa.

Una situazione che ha fatto partire la procedura d’urgenza per riattivare la fornitura idrica.

La situazione, però, non si è risolta perchè, nonostante la riattivazione, è stato ritenuto legittimo il distacco per un presupposto diverso da quello iniziale del gestore: il contatore presentava delle rotture.

Una battaglia legale per la riattivazione dell’utenza

Inevitabile, dunque, il reclamo sempre da parte dell’Avv Davide D’Andrea dello Studio Legale Quattordici, che ha ribaltato la pronuncia ritenendo testualmente che “la eccepita manomissione non giustifica, allo stato, l’interruzione della fornitura idrica per come avvenuta nel caso specifico, ossia senza preliminari avviso e/o contestazione nei confronti dell’odierno reclamante.

Nonché in assenza di un previo accertamento in ordine all’effettiva identità delle utenze riferibili all’odierno reclamante ed alla moglie (circostanza, questa, non corroborata dalla documentazione in atti, che, come sopra osservato, depone in senso opposto).

Peraltro, non vi sono elementi certi da cui evincere l’eventuale sicura riconducibilità della dedotta manomissione al reclamante, tenuto conto anche della effettiva collocazione del contatore.

Inoltre, e sotto ulteriore profilo, deve osservarsi che l’interruzione della fornitura idrica servente un immobile adibito a residenza personale e/o familiare – come nella vicenda per cui è causa – incide direttamente ed immediatamente su diritti personali fondamentali, a maggior ragione nelle ipotesi in cui, come è per l’odierno reclamante, l’utente e fruitore della somministrazione sia affetto da patologie rilevanti e non trascurabili”.

Da qui la immediata riattivazione dell’utenza idrica e la condanna al pagamento per Gesesa.